TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-02-16, n. 201500266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-02-16, n. 201500266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500266
Data del deposito : 16 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00694/2009 REG.RIC.

N. 00266/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00694/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 694 del 2009, proposto da:
Devis C, rappresentato e difeso dagli avv. S N e F C, ed elettivamente domiciliato presso il primo in Firenze, Via dei Rondinelli n. 2;



contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto p.t., Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, domiciliano;
Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;



per l'annullamento

a) del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze, Area I Bis Ordine e Sicurezza Pubblica, emanato in data 20/01/2009, Prot. n. 202172 - Ist. Inv., notificato al ricorrente in data 25/02/2009, con il quale il Prefetto di Firenze ha disposto ex art. 137 T.U.L.P.S. l'incameramento del 100% della cauzione prestata dal dott. Devis C in favore della Prefettura di Firenze con polizza fideiussoria Unipol Ass.ni S.p.a. n. 167/96/37413001 del 12/05/2003, per l'importo complessivo pari ad € 10.330,00 - costituita al momento del rilascio in favore del medesimo della licenza per l'esercizio di attività di investigazione e vigilanza privata – disponendo altresì la ricostituzione a carico del dott. C di nuova cauzione dell'importo di € 10.330,00 sotto comminatoria di sospensione della licenza in caso di inadempienza;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi comprese le comunicazioni di avvio del procedimento della Prefettura di Firenze inoltrate al dott. Devis C con lettere raccomandate a.r. del 22/04/2008 e del 27/06/2008, nonché la nota della Questura di Firenze n. 270 Cat. 16 C del 26/08/2008 - con la quale la predetta riteneva insufficienti le controdeduzioni articolate dal dott. C in relazione alle violazioni contestate – e la nota n. 328 Cat. 16 C del 23/10/2008 – con la quale la Questura riteneva commisurato l'incameramento del 100% della cauzione versata dal ricorrente – compresi gli atti endoprocedimentali ivi connessi e/o collegati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze, della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il dott. C, odierno ricorrente, titolare di un istituto di investigazione e informazioni commerciali per conto di privati denominato “Mission s.r.l.” , che gestisce giusta licenza rilasciata dalla Prefettura di Firenze in data 29/09/2003 ex art. 134 T.U.L.P.S., Prot. n. 202172 - Ist. Inv., riceveva, con raccomandata a.r. del 22/04/2008, comunicazione dalla Prefettura di Firenze dell’avvio di un procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/90 finalizzato all'incameramento della cauzione costituita dal medesimo ai sensi di legge (polizza fideiussoria Unipol Ass.ni S.p.a. n. 167/96/37413001 del 12/05/2003, pari ad € 10.330,00) per violazione delle prescrizioni iscritte in licenza a causa dell'omessa comunicazione, al predetto Ufficio Territoriale del Governo, di una denuncia effettuata dalla Guardia di Finanza di Perugia nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Veniva altresì contestata la mancata segnalazione allo stesso Ufficio di n. 5 dipendenti, e precisamente dei Sigg. P P, A G, M C, N M G e T F.

In data 12/05/2008, il dott. C forniva alla Prefettura di Firenze delucidazioni in merito alle violazioni contestate.

Con lettera raccomandata a.r. del 27/06/2008, la Prefettura di Firenze comunicava al ricorrente l'avvio di altro procedimento amministrativo ex art. 7 della L. 241/90 finalizzato alla revoca della licenza investigativa, per violazione delle prescrizioni ivi contenute a causa dell'omessa comunicazione, al predetto Ufficio Territoriale del Governo, del trasferimento della sede legale della società Mission s.r.l. a Roma avvenuto in data 30.03.2006 – emerso da alcune visure camerali del 26.06.2008 - non risultando più esistente l'unità locale di Sesto Fiorentino.

Con decreto del 20/01/2009, notificato al ricorrente in data 25/02/2009, il Prefetto della provincia di Firenze disponeva ex art. 137 T.U.L.P.S. l'incameramento del 100% della cauzione prestata dal ricorrente in favore della Prefettura di Firenze con polizza fideiussoria Unipol Ass.ni S.p.a. n. 167/96/37413001 del 12/05/2003, per l'importo complessivo pari ad € 10.330,00, richiamando le motivazioni già esposte con le proprie lettere raccomandate a.r. del 22/04/2008 e del 27/06/2008, per le quali il ricorrente avrebbe violato l'art. 259 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e le obbligazioni che discendono dalla titolarità della licenza.

Disponeva, altresì, l'obbligo in capo al dott. C di ricostituire nuova cauzione di pari importo, sotto comminatoria di sospensione della licenza in caso di inadempienza.

Con il ricorso in esame, il dott. C ha, quindi, impugnato il suindicato provvedimento deducendo:

1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 137 R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) nonché dell'art. 259 R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S.) - Eccesso di potere (travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento, violazione dei principi costituzionali in materia di autonomia privata) – Incompetenza” , in quanto non vi sarebbe stata alcuna variazione di personale tra i soggetti impiegati nell'ambito della provincia di Firenze, dal momento che, da un lato, i dipendenti Sigg. P P, A G, M C, N M G e T F, cui si fa riferimento nella comunicazione di avvio del procedimento, non sono mai stati impiegati in attività di antitaccheggio nella provincia di Firenze, e, dall’altro, nell'elenco inviato al Commissariato di Sesto Fiorentino sono stati inseriti i nominativi dei Sigg. P P e N M G - nonostante costoro venissero impiegati esclusivamente nella provincia di Arezzo – ma solo per l’eventualità in cui vi fosse stata la necessità di sostituire gli operatori impiegati nell'ambito della provincia di Firenze, e puntualmente riportati nell'elenco in possesso della Prefettura di Firenze, per causa di ferie, malattie o altre evenienze, nel qual caso i nominativi di tali soggetti sarebbero stati tempestivamente comunicati anche alla Autorità Prefettizia; con il provvedimento impugnato sarebbero stati, quindi, irragionevolmente del tutto trascurati i profili e le necessità organizzative sottese all’esercizio dell’attività commerciale di cui si discute, che non possono prescindere dalla possibilità di gestire il personale con una certa flessibilità e duttilità; il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, abnorme ed eccessivamente penalizzante per il ricorrente, e, ferma l'inconfigurabilità di qualsivoglia violazione in capo a quest’ultimo, sarebbe stato probabilmente più congruo l'incameramento di una percentuale minima, e comunque inferiore, di cauzione, posto che l'art. 137 T.U.L.P.S. menziona espressamente l'ipotesi di un incameramento anche “parziale” della stessa; in ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da incompetenza della Prefettura di Firenze, in quanto emesso per presunte violazioni riguardo a soggetti che hanno sempre prestato il proprio servizio in altre province della regione, diverse da quella di Firenze;

2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 137 R.D. 18/06/1931 n.