TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-07-19, n. 202300552
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Pubblicato il 19/07/2023
N. 00552/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N C, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Federico Melis in Cagliari, via Pietro Delitala n. 10;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell’ordinanza dirigenziale n. 62 del 13.7.18 del Comune di Olbia, Settore sviluppo economico, turismo cultura, sport e personale;
2) dell'ordinanza di demolizione n. 32 del 22.12.17;
3) del verbale di accertamento di inottemperanza prot. n. 42901 del 4.4.18;
4) di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti, precedenti e conseguenziali agli atti di cui ai nn. 1), 2) e 3);
e per il conseguente risarcimento del danno;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.11.2018:
-- degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
-- del provvedimento n. 31 del 12.9.2018 ad integrazione dell’ordinanza n. 32 del 22.12.2017 del Comune di Olbia;
e per il conseguente risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 aprile 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. N C, odierno ricorrente, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 62 del 13.7.2018, con cui il Comune di Olbia gli ha ordinato di non realizzare i lavori di montaggio di una struttura turistico-ricreativa a servizio della balneazione in Via Levante, località Pittulongu, di cui alla DUA prot. n. 72427 del 25.6.2018.
La DUA in questione ha il medesimo oggetto di quella presentata il 7.6.2018 dalla società Sailboard Olbia S.a.s., in relazione alla quale il SUAPE, con ordinanza n. 63 del 13.7.2018 (non impugnata dalla Sailboard), aveva ordinato già alla società di non realizzare i lavori in questione, in quanto il manufatto risultava, tra le altre cose, in gran parte ubicato in un lotto di terreno non previsto per la delocalizzazione delle strutture a servizio della balneazione, in contrasto con la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 10.4.2018.
1.1. Il Comune ha ritenuto che anche la DUA presentata dal sig. Campus fosse incompleta e carente delle condizioni stabilite per legge o regolamento, in quanto:
- “ manca il titolo di disponibilità legale dell'area preso atto del verbale di accertamento di inottemperanza prot. n° 42901 del 04.04.2018, all'ordinanza di demolizione n° 32 del 22.12.2017 ”;
- il progetto presentato risulta in gran parte ubicato in un lotto di terreno non previsto per la delocalizzazione delle strutture a servizio della balneazione, ponendosi in contrasto con la deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 10.4.2018 (avente per oggetto “ direttive generali per l’esercizio delle concessioni demaniali ed il rilascio di autorizzazioni demaniali per la stagione balneare 2018 operante per finalità turistico-ricreative, nel territorio comunale ”), la quale, nelle more dell’entrata in vigore del PUL adottato con deliberazione del C.C. n. 118 del 30.10.2017, e in conformità con le previsioni del medesimo strumento, ha previsto “[omissis] 5) il rilascio, anche ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera a) della L.R. 23/85 e ss.mm. e al fine di assicurare idonei servizi alla balneazione, di autorizzazioni temporanee per una durata pari a 120 giorni, per l’installazione di nuove strutture per l’esercizio di servizi turistico ricreativi a servizio della balneazione, alle seguenti condizioni: (omissis) le autorizzazioni potranno essere rilasciate negli ambiti retrostanti il demanio marittimo che risultano di proprietà privata, per i quali il PUL prevede la localizzazione di strutture e nel rispetto del tipo di attività turistico-ricreativa prevista dal medesimo piano […]”.
Il Comune, quindi, con nota del 26.6.2018, ha dichiarato la non conformità della DUA alla normativa urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 35, comma 3, della L.R. n. 24/2016, assegnando 10 giorni per osservazioni e memorie.
Ricevute le osservazioni del ricorrente, poi, il SUAPE del Comune ha emesso l’ordinanza n. 62 del 13.7.2018 oggetto dell’odierno gravame, con cui, come visto, è stato ordinato al ricorrente di non realizzare i lavori di cui alla citata DUA.
1.2. Deduce il ricorrente che l’ordinanza di demolizione n. 32 del 22.12.2017 e il verbale di accertamento di inottemperanza del 4.4.2018 non gli sono mai stati notificati, nonostante egli sia proprietario del sedime censito al CT del Comune di Olbia al Fg. 26, mapp. 3733, 3735 e 3738, giusto atto di compravendita immobiliare a rogito notarile registrato il 9.7.2014.
1.3. Della esistenza di tali atti il proprietario afferma di essere venuto a conoscenza per mero richiamo del Comune nella comunicazione del 26.6.2018, di avvio del procedimento amministrativo per l’adozione di provvedimento interdittivo con contestuale proposta di inefficacia della DUA sopra indicata e, successivamente all’interposizione di memoria difensiva ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, nella conseguente proposta di provvedimento interdittivo dell’11.7.2018, formulata ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990, dell’art. 35 della L.R. n. 24/2016 e dell’art. 10.2.3 dell’all. A alla D.G.R. n. 10/13 del 27.2.2018: il Comune identifica il responsabile dell’abuso e dell’inottemperanza accertata il 4.4.2018 nella società Sailboard Olbia S.a.s. di Campus Gian Carlo &C., della quale il ricorrente è socio accomandante con una quota pari al 10 % del capitale sociale.
1.4. Aggiunge il ricorrente che alla data di interposizione della DUA del 25.6.2018 il sedime si presentava nello stato di fatto e di diritto in cui era stato concesso in uso a Sailboard S.a.s., ovvero libero da cose e persone.