TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-07-09, n. 201401179
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N. 01179/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2014, proposto da:
Bresso Mercedes - in proprio e quale Membro del Consiglio Regionale del Piemonte, S P L in proprio e in qualità di Coordinatore Nazionale Partito Pensionati e Invalidi, rappresentate e difese dagli avv.ti V S, S M M, con domicilio eletto presso l’avv.to S M M in Torino, largo Migliara, 16;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. G S, con domicilio eletto presso l’avv.to G S in Torino, piazza Castello, 165;Consiglio Regionale del Piemonte;
nei confronti di
Sara Franchino, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Strambi, Sara Franchino, con domicilio eletto presso l’avv.to Giorgio Strambi in Torino, via Cibrario, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di surroga alla carica di Consigliere Regionale del 25.03.2014 della sig.ra Franchino al sig. Michele Giovine, nonchè del provvedimento di convalida dell'elezione della sig.ra Sara Franchino del 12.03.2013, nonchè degli allegati A e B dell'estratto verbale n.20 del 17.03.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Sara Franchino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di surroga di Sara Franchino a Michele Giovine alla carica di consigliere regionale deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 16 bis della l. n. 108/1968. Violazione del giudicato . Violazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/90 come modificata.
2)Eccesso di potere per sviamento della causa tipica sotto diversi e concorrenti profili. Difetto di presupposto in fatto e diritto.
Si sono costituite le controparti deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito.
All’udienza di merito le parti ricorrenti hanno dato atto che, non essendo risultata la contro interessata eletta né avendo la lista alla medesima facente riferimento conseguito alcun seggio non sussiste più un interesse alla definizione della presente controversia.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.