TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400017
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2024
N. 00017/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2022 REG.RIC.
N. 00462/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR IA UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in riassunzione numero di registro generale 417 del 2022, proposto dal sig.
CL ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la cui sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3 sono ex lege domiciliate;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2021, proposto dal sig.
CL ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la cui sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3 sono ex lege domiciliate;
per l'annullamento
a) della cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione della Provincia di Pordenone n. 09120210005962658 000, ruolo n. 2021/001781, ricevuta da Az. Ag. ES CL in data 28/09/2021 e inerente al pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 96/97, 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, per la somma complessiva di € 176.606,62;
b) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e di ER - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente ha domandato l’annullamento della cartella di pagamento n. 09120210005962658000, notificata in data 28 settembre 2021 e relativa a somme dovute a titolo di “prelievo latte”. La pretesa erariale, riferita alle annualità 1996/97, 2001/02, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09, è di importo complessivo pari ad € 176.606,62.
1.1. Il giudizio, già definito da questo Tribunale con sentenza 18 gennaio 2022, n. 44 (resa nel procedimento di R.G. 462/2021), è stato riassunto dalla ricorrente (in un nuovo procedimento di R.G. 417/2022) a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, di annullamento con rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del c.p.a. (Cons. St., sez. III, 28 settembre 2022, n. 8350).
1.2. La ricorrente propone i seguenti motivi:
I. “ Violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. N°602/73 e dell’art. 8 ter della legge n°33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente”;
II. “ Violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. N. 212/2002, dell’art. 3 l. N. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da AG anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti”;
III. “ Violazione di legge per violazione dell’art. 8 quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 in relazione all’art. 25 del dpr n. 602/73 ed eccesso di potere per decadenza di AG per il recupero delle somme indicate ed iscritte nel registro debitori”;
IV. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo” ;
V. “ Violazione di legge per violazione dell’art. 3, comma 1, del reg. (ce) n. 2988/1995 e/o dell’art. 2948 c.c. ed eccesso di potere sotto il profilo dell’intervenuta prescrizione delle pretese di AG”;
VI. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi”;
VII. “ Violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. N°602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. S) del d.l. 17/6/2005, n°106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n°156” .
2. AG e ER si sono costituite, dopo la riassunzione, con atto del 7 marzo 2023 (depositato nel procedimento di R.G. 462/2021), producendo ampia documentazione.
3. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, i giudizi di R.G. 462/2021 e 417/2022 sono stati chiamati congiuntamente e trattenuti in decisione.
4. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a. si dispone la riunione dei giudizi sopra indicati, relativi al medesimo contenzioso originato dall’impugnazione della cartella di pagamento n. 09120210005962658000 (che per un mero errore di natura informatica è stato suddiviso, dopo la riassunzione, tra due diversi fascicoli).
5. Si rileva, preliminarmente, l’ammissibilità dei documenti depositati da AG e ER in data 8 marzo 2023. Questa fase del giudizio è infatti funzionale al ripristino del diritto di difesa dell’amministrazione, in precedenza vulnerato dalla decisione in forma semplificata (cfr. par. 7.6 della sentenza di annullamento con