TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-07-02, n. 201908583
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2019
N. 08583/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13590/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13590 del 2014, proposto da
Associazione Promozione Sociale;Utim - Unione Tutela Persone con Disabilità Intellettiva;Ulces - Unione per la Lotta contro L'Emarginazione Sociale;Gva - Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati ed Emarginati;Associazione di Volontariato Buoni Amici Onlus;Associazione Senza Limiti Onlus;Adina - Associazione Difesa dei Diritti delle Persone non autosufficienti;Associazione in nome dei Diritti Onlus;Associazione Umana Onlus;Unione Difesa Diritti Malati Anziani non autosufficienti;Aias - Associazione Italiana Assistenza Spastici Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to C D M in Roma, via Tacito n. 23;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
dell’Intesa rep. n. 82/csr del 10.07.14 raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, co. 6, l. n. 131/03 tra Governo e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri– Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le Associazioni ricorrenti hanno impugnato l’Intesa raggiunta in data 10 luglio 2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato – Regioni), in relazione al Patto per la salute per il triennio 2014-2016, e gli atti di assenso in vario modo ivi espressi dal Governo e dalle Regioni e Province Autonome interessate, assumendone sotto svariati riguardi la contrarietà a leggi e principi europei, e per lo più sotto il profilo della lesione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria e dell’integrazione sociosanitaria.
In particolare, le parti ricorrenti si dolgono della legittimità degli atti impugnati, nella parte in cui prevedono che le attività di assistenza socio – sanitaria saranno effettuate “..nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente ….” e che “le regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della Non Autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL e agli altri enti del sistema sanitario regionale per l’erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il S.s.r. e per il sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze”.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della Salute, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per difetto di lesività degli atti impugnati nonché per mancata notifica del ricorso agli Enti regionali e provinciali che pure hanno partecipato alla definizione della Intesa impugnata.
Le Associazioni ricorrenti hanno replicato con memoria depositata in data 1° aprile 2019.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2019, su richiesta dei difensori delle parti costituite, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’art. 8, comma 6, della l. n. 131/2003 dispone: “Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Nella dichiarata applicazione della predetta norma, la Conferenza Stato – Regioni ha adottato in data 10 luglio 2014 un’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per effetto della quale è stato approvato il Patto per la Salute per il triennio 2014/2015/2016.
Nel caso di specie, l’adozione della Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni è finalizzata a favorire, attraverso l’armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali, la programmazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per il triennio 2014/2015/2016.
Come già evidenziato da questa Sezione (sentenza n. 2086/2019), l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – Regioni, pur vincolando le Amministrazioni che vi hanno partecipato in ordine al rispetto degli impegni ivi assunti, non ha una diretta incidenza nei confronti degli amministrati, occorrendo a tal fine che le determinazioni assunte in sede di Conferenza Stato – Regioni siano trasfuse in atti di natura normativa (legislativa o regolamentare), sulla base dei quali le Amministrazioni titolari dei poteri di amministrazione attiva possano adottare atti amministrativi idonei ad incidere sulla sfera giuridica soggettiva degli amministrati.
Secondo i principi cardine del processo amministrativo, ai fini della ammissibilità della domanda di annullamento, il ricorrente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, (in ipotesi) leso dall’atto impugnato.
Orbene, nel caso di specie, la lesione lamentata dalle parti ricorrenti è priva dei predetti requisiti, in quanto essa si concretizzerà solo se e quando le Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza Stato – Regione adottino atti incidenti (concretamente) sulla sfera giuridica delle odierne ricorrenti, limitando o comprimendo l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio - sanitarie.
Il fatto che nel nostro ordinamento giuridico sia consentito impugnare, unitamente all’atto amministrativo concretamente lesivo della posizione giuridica della parte ricorrente, anche l’atto presupposto non comporta che quest’ultimo possa essere impugnato in via autonoma, prescindendo da una concreta lesione della sfera giuridica della parte ricorrente.
Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla base delle deduzioni formulate dalle Associazioni ricorrenti nella memoria depositata in data 1° aprile 2019 (nella quale, richiamando alcune pronunce della Corte Costituzionale, si evidenzia che la necessità di garantire l’equilibrio di bilancio non può portare ad una limitazione dei diritti incomprimibili, quali il diritto alla salute);a tale riguardo, il Collegio fa rilevare che, allo stato, nessuna lesione concreta è denunciata dalle parti ricorrenti, con la conseguenza che il pregiudizio lamentato è solo ipotetico ed astratto.
Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, in accoglimento della eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di lesività degli atti impugnati.
La natura e la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustificano l’equa compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato rimane tuttavia a carico delle parti ricorrenti).