TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-05, n. 202305742
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Pubblicato il 05/04/2023
N. 05742/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02474/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2021, proposto da
Hk Oiguranje D.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, D A M Z, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D A M Z in Roma, via del Quirinale 21;
per l'annullamento
provvedimento sanzionatorio e di archiviazione adottato dall'IVASS in data 16/12/2020, prot. n. 0244638/20 e notificato a mezzo raccomandata A.R. in lingua italiana in data 29/12/2020 prot. n. 0246478/20, che tempestivamente rifiutato dalla destinataria ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento CE n. 1393/2007 del 13/11/2007 è stato notificato in lingua croata il giorno 17/2/2021, prot. n. 0026254/21 con cui l'ISVASS ha irrogato alla società ricorrente sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 310, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005, pari ad Euro 600.000,00 oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento per Euro 30,70, per complessivi Euro 600.030,70 per violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005 e dell'art. 6, comma 2, del regolamento ISVAP del 19.5.2008, n. 24 (doc.