TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2021-04-16, n. 202100411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2021-04-16, n. 202100411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100411
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2021

N. 00411/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G G e L V dell’Avvocatura Comunale con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso le stesse in Torino, via Corte D'Appello, n. 16;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. -OMISSIS- (doc. 1), notificato il -OMISSIS-, emesso dal Comune di Torino, Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - Area Residenziale Pubblica, di diniego della domanda n. -OMISSIS-di certificato di idoneità alloggiativa per l'appartamento sito in -OMISSIS-;

- di tutti gli atti ad esso presupposti collegati e conseguenti, tra i quali previa eventuale disapplicazione della Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per le Politiche e dell'Immigrazione e dell'Asilo prot. n. 7170 del 18.11.2009 - la deliberazione della Giunta comunale 23.3.2010 e gli atti, non noti, che hanno approvato il contenuto della scheda “idoneità alloggiativa – superfici vani abitabili e capienza numero persone” pubblicata sul sito istituzionale della Città.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa V C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, essendosi riservato il Collegio anche la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;


1. La sig.ra -OMISSIS- – presente, insieme al marito e alla figlia, sul territorio italiano da più di 5 anni con permesso di soggiorno per lavoro – al fine di poter inoltrare domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di Soggiorno) ex art. 9 d.lgs. 286/1998, ha richiesto agli uffici del Comune di Torino il certificato di idoneità alloggiativa dell’immobile in cui risiede, da allegare, quale documento necessario, alla pratica per il rilascio della Carta di Soggiorno.

2. Il tecnico rilevatore, incaricato di attestare l’idoneità alloggiativa dell’immobile, considerato l’anno di costruzione dell’immobile (1959) ha specificato che “ l’unità immobiliare non risponde ai criteri del DM 5/7/75, essendo stato realizzato anteriormente ad esso, ma risponde alle previgenti istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 ”.

3. Con nota del -OMISSIS-l’Ufficio Idoneità alloggiativa ha ritenuto domanda inaccoglibile in quanto l’unità immobiliare “non possiede i requisiti previsti di seguito riportati: l’alloggio può ospitare due persone mentre nell’istanza le persone presenti sono tre. Le due persone possono dormire nella camera da letto mentre nel tinello, avente superficie 12,81 mq occorre detrarre la superficie del cucinino, ottenendo una superficie che non è sufficiente ad ospitare un’altra persona ”.

3. Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente articolando le seguenti censure:

- “ I. Premesse. Violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione ”, in quanto all’immobile in questione non dovrebbe applicarsi il D.M. 1975 ai fini della determinazione dell’idoneità alloggiativa, essendo stato costruito in epoca antecedente, ma le previgenti istruzioni ministeriali 20 giugno 1896;
in caso contrario si assisterebbe alla violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento di tutta la popolazione residente sul territorio nazionale, mentre l’applicazione della normativa igienico-sanitara dovrebbe essere basata su criteri omogenei;

- “ II. Illegittimità della deliberazione G.C n. mecc. 2010 01264/019 del 23.3.2010 per violazione dell’art. 3 Cost. Violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia del provvedimento ”, in quanto tale delibera sarebbe contraria al principio di parità di trattamento nella parte in cui interpreterebbe le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 7170/2009 nel senso di applicare a tutti gli immobili da esaminare ai fini dell’idoneità abitativa i parametri indicati nel DM 5/7/1975, senza introdurre alcuna differenziazione tra immobili costruiti prima e dopo il 1975;

- “ III. Illegittimità della scheda “idoneità alloggiativa – superfici vani abitabili e capienza numero persone” pubblicata sul sito istituzionale della Città e degli atti di approvazione della stessa, non noti. Violazione dell’art. 66 delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 ed eccesso di potere ”, in quanto detta Scheda non richiamerebbe alcuna normativa, deliberazione o procedimento dal quale risultino i calcoli attraverso i quali sono stati ottenuti i valori applicati agli immobili costruiti prima del 1975;
pertanto, non si comprenderebbe per quale motivo un soggiorno con angolo cottura di un immobile ante 1975, per essere idoneo quale posto letto per una persona, debba avere un’ampiezza di 12 mq esclusa la zona cucina;

- “ IV. Illegittimità del provvedimento di diniego di idoneità alloggiativa. Violazione del principio di parità di trattamento, violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione ”, poiché l’immobile oggetto di valutazione, sulla base delle regole contenute nelle Istruzioni Ministeriali del 1896, sarebbe idoneo per ospitare 4 persone;
inoltre, il soggiorno avrebbe in concreto caratteristiche tali da poter essere “normalmente” abitato da una persona, considerando anche che l’angolo cottura funziona a elettricità.

4. Il Comune di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, controdeducendo puntualmente alle censure della ricorrente.

5. Alla camera di consiglio del 13.04.2021, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, essendosi riservato il Collegio anche la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

6. Il Collegio deve preliminarmente scrutinare l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune di Torino, secondo cui le determinazioni assunte nel provvedimento impugnato sarebbero espressione di discrezionalità tecnico-specialistica e, come tali, non sindacabili in giudizio.

L’eccezione non è condivisibile. Nel dichiarare inaccoglibile la domanda della ricorrente sul presupposto della non idoneità alloggiativa dell’immobile in questione, l’ente non ha fatto ricorso a nozioni tecniche tout court , ma ha innanzitutto applicato un regime normativo – cioè quello portato dal D.M. 1975 – da cui consegue la riferibilità di determinate regole alla fattispecie considerata. Né può ritenersi che le scelte dell’amministrazione si sottraggano al sindacato giurisdizionale solo perché sono applicative di criteri valutativi applicativi di dati tecnici, sia perché su criteri di tal fatta si fondano numerose decisioni proprie dell’esercizio della funzione amministrativa, sia perché tale modus procedendi finirebbe per creare inammissibili e generalizzate aree di irresponsabilità del soggetto pubblico dietro lo schermo dell’attività discrezionale.

7. Nel merito il ricorso è fondato.

7.1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 286/1998 (T.U.I.), modificato dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 12/2014, “lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità… di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 ”.

L’art. 16, comma 4, lett. b) del DPR n. 394/1999 stabilisce che, ai fini del rilascio della Carta di Soggiorno, il richiedente deve tra l’altro dimostrare “ la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico ”, vale a dire “ a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali ”. Sempre il citato art. 16 precisa che il richiedente “ deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio ”.

8. Con Delibera di Giunta Comunale n. mecc. 2010 01264/019 (“ Idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria per ricongiungimento familiare ”), il Comune di Torino ha stabilito che un alloggio “ è considerato idoneo sotto il profilo igienico sanitario in relazione alla dimensione e al numero degli occupanti secondo i seguenti parametri stabiliti nel decreto del ministero della Sanità del 5 luglio 1975 e peraltro recepiti nel regolamento comunale di Igiene, n. 30 – Appendice III, art. 49 del Regolamento Edilizio ”. In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 2 di tale Decreto prescrivono che “ per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile ”.

Anche la nuova modulistica è stata adeguata alla succitata delibera, per cui al punto 2) della “ Scheda di rilevamento e dichiarazione da parte di tecnico abilitato ai fini del rilascio Idoneità Alloggiativa ” (di seguito “Scheda”) è richiesto di attestare la sussistenza delle “ Caratteristiche dell’Unità Immobiliare rispondenti ai criteri del Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, modificazioni alle istruzioni ministeriali 1896, relativamente all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione ”.

Ora, nella Scheda allegata dalla ricorrente all’istanza di rilascio del certificato di idoneità abitativa risulta che l’immobile dispone, oltre a servizi, corridoio e ripostiglio, di una camera da letto della dimensione di mq 17,17 e di un soggiorno con angolo cottura, adibito anche a seconda camera da letto, della misura di mq 12,81. In merito, il tecnico ha dichiarato quanto segue: “ l’unità immobiliare non risponde ai criteri del DM 5/7/1975, essendo stato realizzato anteriormente ad esso, ma risponde alle previgenti istruzioni ministeriali 20 giugno 1896. Si sottolinea tra l’altro che il testo del dispositivo finale (non della premessa dell’assessore -OMISSIS- che tendeva a far integralmente propria la circolare ministeriale 7170) della delibera comunale del 23 marzo 2010, pur “alla luce” della circolare 7170, non adotta affatto i limiti del DM 5/7/1975, ma continua a definire idoneo ogni “alloggio considerato normale e rispondente alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore”, cioè esattamente secondo il dettato della legge nazionale e di quella sovraordinata comunitaria. Pertanto è idoneo per tre persone ”.

Nel provvedimento di diniego della certificazione di idoneità alloggiativa, tuttavia, l’amministrazione ha ritenuto, in applicazione dei criteri previsti nel DM del 1975, che l’alloggio in questione fosse idoneo a ospitare solo due persone, potendo esse “ dormire nella camera da letto mentre nel tinello avente superficie di 12,81 mq occorre detrarre la superficie del cucinino, ottenendo così una superficie che non è sufficiente ad ospitare un’altra persona ”, pari a mq 10,40. Parimenti, nelle difese in giudizio, l’ente ha sostenuto l’applicabilità del DM del 1975 e non delle Istruzioni Ministeriali del 1896 vigenti all’epoca della costruzione dell’immobile, anche in considerazione dell’intervenuta abrogazione di queste ultime proprio grazie al citato decreto.

9. I recenti sviluppi normativi, tuttavia, non supportano le conclusioni dell’amministrazione.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, “ nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti ”. Sebbene collocata all’interno della disciplina relativa alle “ Semplificazioni e altre misure in materia edilizia ”, la disposizione trova applicazione anche nella vicenda sub iudice , non solo perché fornisce un importante parametro interpretativo dell’ambito temporale di applicazione del DM del 1975, ma anche per la stretta correlazione logico-giuridica (seppur non in termini di sovrapponibilità) tra la normativa in materia di requisiti igienico sanitari degli immobili e quella edilizia relativa all’abitabilità degli stessi.

10. Ritiene il Collegio che l’applicabilità del DM del 1975 anche agli immobili costruiti in epoca antecedente all’entrata in vigore di detto decreto, così come presupposta nel provvedimento impugnato, non sia conforme all’attuale dettato normativo. L’amministrazione, infatti, avrebbe dovuto confrontarsi con il mutato quadro normativo e verificare, nella fattispecie concreta, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina recata dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2020, con la conseguenza dover escludere, in caso di positivo riscontro, il ricorso alle regole di cui al citato Decreto in favore delle disposizioni precedentemente vigenti.

11. Pertanto, con la dovuta sollecitudine, il Comune di Torino dovrà provvedere alla rivalutazione dell’istanza presentata dalla ricorrente alla luce di quanto indicato al punto che precede.

12. Tutti gli altri profili di censura possono essere assorbiti.

13. In conclusione, il ricorso è fondato nei termini e agli effetti sopra precisati e deve essere accolto.

14. Stante la peculiarità della vicenda oggetto di giudizio sussistono valide ragioni per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.

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