TAR Firenze, sez. II, sentenza 2017-03-23, n. 201700453

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2017-03-23, n. 201700453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700453
Data del deposito : 23 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2017

N. 00453/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01352/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2016, proposto da:
Big Win s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A M, con domicilio eletto presso l’Uff. Legale Comune di Firenze in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

nei confronti di

Adan Immobiliare di Anna Maria Moscoloni S.a.s., Settebello di W W &
C. S.a.s. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 486/2016 del 22 luglio 2016 emessa dal Servizio Urbanistico Edilizia Privata del Comune di Firenze prat. Ispettorato n.81/2016, notificata in data 22.07.2016, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e in particolare dei seguenti ulteriori atti:

- rapporto della Polizia Municipale del Comune di Firenze n.58525 del 10.02.2016 ;

- comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n.241/90 del 01.03.2016 (prot. 67205/2016) ;

- comunicazione di integrazione di avvio del procedimento del 12.05.2016 (prot.

GP

148599/2016).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 11 settembre 2014, veniva presentata dalla Big Win s.r.l. al Comune di Firenze la C.I.L.A. prog. B n. 6982/2014, per modifiche interne al locale commerciale sito in Firenze viale Europa n. 96/98;
la Big Win s.r.l. otteneva altresì tutte le autorizzazioni necessarie per l’apertura e l’avvio dell'attività di organizzazione, esercizio e gestione di scommesse tramite apparecchi videoterminali (cd. V.L.T.)

Successivamente, la Big Win s.r.l., con contratto di cessione di ramo d’azienda 1° ottobre 2015 (modificato in data 27 novembre 2015), cedeva l’attività in questione alla Settebello di Zhu Marco &
C. s.a.s.

A seguito dell’accertamento effettuato dalla Polizia municipale di Firenze in data 15 dicembre 2015, il Comune di Firenze, con ordinanza 22 luglio 2016, n. 486/2016 del Servizio Urbanistico Edilizia Privata (notificata alla ricorrente in data 22 luglio 2016), ordinava alla

ADAN

Immobiliare di A M s.a.s. ed alla Sig.ra S C (in qualità di comproprietari dell’immobile), alla Settebello di W W &
C. s.a.s. (in qualità di affittuaria e gestore della sala giochi) ed alla Big Win s.r.l. (in qualità di committente delle opere), <<il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla presentazione della CILA n.6982/2014 entro il termine di 90 giorni dalla notifica del ….provvedimento e l’immediata inibizione all’uso di detti locali come sala gioco/spazi per gioco/centri scommesse>>.

L’ordinanza era impugnata, unitamente agli atti presupposti, dalla sola Big Win s.r.l. che articolava censure di: 1) violazione di legge per manifesta contraddittorietà e/o illogicità sull’applicazione dell’art. 4 Legge regionale Toscana n. 57/2013 e ss.mm. e sull’applicazione dell’art. 21 co.

3.1 NTA del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze;
2) violazione di legge per manifesta contraddittorietà e/o illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

Con ordinanza 16 novembre 2016 n. 580, la Sezione rigettava l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base delle seguente motivazione: <<considerato:

-che l’attuale gestore dell’attività di gioco (la Settebello di W W &
C. s.a.s.) non ha espressamente impugnato il provvedimento inibitorio all’esercizio dell’attività ex l.r. 57/2013 emanato dal Comune di Firenze;

-che l’omessa impugnazione del provvedimento inibitorio all’esercizio dell’attività ad opera dell’attuale gestore esclude ogni possibilità di concessione della tutela cautelare con riferimento alla pretesa a svolgere nell’immobile in discorso, l’attività di gioco;

-che le altre questioni sollevate con il ricorso attengono a problematiche (essenzialmente riduzioni in pristino di non particolare spessore) insuscettibili di considerazione in termini di danno grave e irreparabile>>.

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Firenze;
il fatto che la Big Win s.r.l. non gestisca più l’attività di sala giochi in discorso non esclude, infatti, la legittimazione ad impugnare l’ordinanza di ripristino adottata dall’Amministrazione comunale di Firenze, saldamente radicata sulla qualità di cedente dell’attività in discorso (e sulla conseguente necessità di “garantirne” il godimento al cessionario, come espressamente rilevato a pag. 15 del ricorso) e di destinatario degli obblighi di ripristino affermati dall’ordinanza 22 luglio 2016, n. 486/2016, in qualità di committente delle opere.

Nel merito, il ricorso è poi infondato e deve pertanto essere rigettato.

La problematica più importante sollevata con il primo motivo di ricorso (relativa all’applicabilità alla ricorrente delle previsioni in materia di “fasce di rispetto” previste dalla l.r. 18 ottobre 2013, n. 57, nel testo precedente alle modificazioni disposte con la l.r. 23 dicembre 2014 n. 85) è già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza 19 febbraio 2015 n. 284, che può essere richiamata, anche in funzione motivazionale della presente decisione: <<l’intera vicenda ruota intorno all’applicabilità, alla fattispecie che ci occupa, delle previsioni della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), ovviamente nel testo vigente all’epoca di emanazione degli atti impugnati e, quindi, precedentemente alle modificazioni disposte con la l.r. 23 dicembre 2014 n. 85 (che hanno espressamente superato alcune delle problematiche sollevate in ricorso, specificando meglio l’ambito di applicabilità della legge).

Per quello che ci occupa, assume particolare interesse l’art. 2 (definizioni) della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (ovviamente nel testo vigente alla data di emanazione degli atti impugnati) che, nel dettare le definizioni generali necessarie per l’applicazione della legge, ne ha previsto l’indiscussa applicabilità ai <<locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)>>
(art. 2 lett. b) l.r. 57 del 2013);
in prima battuta era quindi utilizzato un criterio di applicazione della legge (per quello che ci occupa, anche dell’importante previsione dell’art. 4) fondato sul richiamo della previsione e del regime autorizzatorio previsto dal T.U.L.P.S. (in questo caso, l’art. 86, ult. parte che prevede l’installazione di apparecchi per il gioco in esercizi commerciali o pubblici, aree aperte al pubblico o circoli privati che svolgano attività commerciali di diversa tipologia e non siano espressamente autorizzati alla raccolta delle scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S.).

I commi successivi dell’art. 2 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 cambiavano però decisamente tecnica, spostandosi dal richiamo del regime autorizzatorio, alla tipologia degli apparecchi utilizzati per il gioco lecito e sancendo espressamente l’applicabilità della legge agli <<spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati>>
(art. 2 lett. c) utilizzanti <<apparecchi per il gioco lecito…………..di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931>>(art. 2 lett. d);
potendo gli apparecchi e congegni per il gioco lecito ex art. 110, 6° e 7° comma T.U.L.P.S. essere autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (art. 110, 3° comma T.U.L.P.S.), appare pertanto di tutta evidenza come l’ambito applicativo della normativa regionale debba essere considerato comprensivo dell’installazione di apparecchi di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT), autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 (conclusione desumibile dai commi b), c) e d) dell’art. 2 della l.r. 57 del 2013) che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (conclusione desumibile dai soli commi c) e d) dell’art. 2 della l.r. 57 del 2013).

Non può pertanto trovare accoglimento la costruzione proposta dalla difesa del controinteressato e tendente a prospettare l’applicazione della legge regionale solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. e non alle autorizzazioni ex art. 88;
del resto, si tratta di costruzione che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della legge, permettendone l’applicazione alle sole autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività) e non alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore>>
(T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2015 n. 284).

Trattandosi indubbiamente di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, 6° e 7° comma T.U.L.P.S., le previsioni in materia di distanze minime di cui all’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 appaiono pertanto direttamente applicabili ab origine all’attività svolta dalla ricorrente, senza che possa assumere efficacia scriminante il fatto che la stessa fosse titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 88 piuttosto che ex art. 86 T.U.L.P.S.;
nella vicenda che ci occupa appare poi del tutto indubbia la presenza, nella fascia di 500 m. dalla sala giochi, di “luoghi sensibili” ai sensi dell’art. 4 della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (circostanza fattuale non contestata dalla ricorrente) e risulta pertanto di tutta evidenza l’impossibilità di esercitare nei locali in discorso l’attività di sala giochi con V.L.T.

La rilevata impossibilità di localizzare nell’immobile in discorso l’attività di sala giochi ai sensi della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57, permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla legittimità urbanistica dell’insediamento dell’attività in discorso nell’immobile.

Rimangono da decidere solo le censure relative alle violazioni “minori” relative alla destinazione di alcune stanze ed all’aereazione e illuminazione dei locali;
a questo proposito, appare sufficiente rilevare:

a) come la previsione dell’art. 69, 4° comma del Regolamento edilizio del Comune di Firenze preveda una superficie minima degli ambienti destinati ad attività lavorativa (9 mq) che prescinde del tutto dal numero dei lavoratori impiegati e come la destinazione del locale in questione ad “ufficio” (e non a deposito) appaia del tutto indubbia alla luce dell’elaborato “specifica superfici” (doc. n. 11 del deposito di parte ricorrente) presentato in allegato alla pratica edilizia;

b) come le previsioni degli artt. 67, 1° comma e 68, 1° comma del Regolamento edilizio del Comune di Firenze prevedano la necessità che i locali siano assistiti da illuminazione e aerazione diretta e come la ricorrente non abbia richiesto e ottenuto l’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria all’utilizzo di altri sistemi di aereazione e illuminazione (in astratto giustificata dalla necessità di contemperare le necessità di aereazione e illuminazione con le esigenze di riservatezza proprie delle sale giochi);

c) come la reale destinazione dei locali tergali (destinati a ripostiglio e deposito) ad attività di gioco sia dimostrata dal sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale di Firenze (rispecchiato dal verbale 10 febbraio 2016, prot. n. 58525/SIGEDO) e non sia per nulla infirmata dalle generiche contestazioni sollevate da parte ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

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