TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-03-13, n. 201800138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-03-13, n. 201800138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201800138
Data del deposito : 13 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2018

N. 00138/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00391/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2016, proposto dall’Istituto di Riabilitazione C.A.R.S.I.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, traversa via Crispi, n. 70/A;



contro

Regione Molise in persona del Presidente p. t., Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario “ad acta” per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, Sub-Commissario “ad acta” per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario presso la Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, Presidenza del Consiglio - Conferenza Permanente per i Rapporti Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante p. t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Campobasso, via Garibaldi n. 124;



nei confronti di

Gea Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio, domiciliata ex art. 25 c.p.a., presso il T.a.r. Molise - Segreteria in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) il decreto n. 52 del 12 settembre 2016 del Presidente della Regione Molise - Commissario “ad acta” per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanitario avente il seguente oggetto "Accordo sul programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016). Provvedimenti"; 2) i relativi allegati, vale a dire l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economica finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 604, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016) e l’unito Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise" con i relativi allegati; 3) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti; tutti limitatamente alla parte in cui ledono la posizione giuridica della ricorrente per riduzione e natura dei posti-letto, in particolare laddove si riconosce alla ricorrente la dotazione di 70 posti-letto complessivi (20 in regime di RSD; 30 in regime di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/1978; 20 in regime di RSA), anziché degli attuali 120 posti-letto, per riabilitazione in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno ex art. 26 legge n. 833/1978;

Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le successive memorie e le note della ricorrente;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie di Regione Molise, Commissario “ad acta” per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, Sub-Commissario “ad acta” per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario nella Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio - Conferenza Permanente Rapporti Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché la memoria di costituzione della Gea Medica S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018, il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente società C.A.R.S.I.C. è titolare di un istituto di riabilitazione accreditato per 120 posti-letto, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero. La stessa si duole della programmazione regionale nella parte in cui riconosce la dotazione di 70 posti-letto complessivi (20 in regime di RSD; 30 in regime di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/1978; 20 in regime di RSA), anziché degli attuali 120 posti-letto, per riabilitazione in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno, ex art. 26 legge n. 833/1978. Insorge, con il ricorso notificato il 21.11.2016 e depositato il 9.12.2016, per impugnare i seguenti atti: 1) il decreto n. 52 del 12 settembre 2016 del Presidente della Regione Molise, nella qualità di Commissario “ad acta” per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario, avente ad oggetto "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016) - Provvedimenti" e i relativi allegati, vale a dire l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "intervento straordinario per l'emergenza economica finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 604, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016) e l’unito Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise" con i relativi allegati; 3) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione della legge n. 833/1978, violazione del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, violazione del D.Lgs. 7.12.1993 n. 517, violazione del D.Lgs. 19.6.1999 n. 299, violazione del D.M. 15.4.1994, violazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione degli artt. 3, 24, 32, 97, 113 e 122 della Costituzione, violazione dei doveri di buona amministrazione che incombono sulla P.A., omessa istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà rese dalla medesima P.A., ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sviamento, carenza istruttoria, violazione della legge n. 241/1990 con riguardo ai diritti partecipativi della ricorrente.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituiscono le Amministrazioni intimate, per resistere nel giudizio. Eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 4/2017, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente.

Con una successiva memoria, le Amministrazioni resistenti deducono l’improcedibilità del ricorso, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 34-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito nella legge 21.6.2017 n. 96) che ha travasato nella norma primaria il P.O.S. del Molise.

Con nuova memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni, deducendo altresì l’incostituzionalità dell’art. 34-bis del D.L. n. 50/2017. Con apposita istanza, insiste per la conferma della misura cautelare.

Con

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