TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2018-08-17, n. 201800334
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Testo completo
Pubblicato il 17/08/2018
N. 00334/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2012, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Norma Daniele in L'Aquila, via Guglielmo Marconi, n. 8;
contro
Comune di Rocca di Mezzo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Garibaldi, n. 62;
M B, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rocca di Mezzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
L d P, in qualità di Responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e Latina Costruzioni Immobiliari S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 958 del 13 febbraio 2012 avente ad oggetto la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza n. 4235 del 30 maggio 2011;
- del provvedimento di diniego n.951 del 13 febbraio 2012 relativo alla DIA richiesta da “Latina costruzioni Immobiliari” s.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Mezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa M C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un lotto edificabile adiacente ad un altro lotto, parimenti edificabile, di proprietà della Società “Latina Costruzioni immobiliari”, sito nel Comune di Rocca di Mezzo per il quale ha presentato, in data 30 maggio 2011, istanza di permesso per costruire una villa unifamiliare.
Con nota prot. n. 7579 del 7 settembre 2011 il Comune di Rocca di Mezzo ha sospeso:
- gli effetti della DIA prot. n. 2189 presentata il 23 marzo 2011 dalla società “Latina costruzioni immobiliari” per la realizzazione di una strada di accesso alla proprietà di detta società e a quella del ricorrente da realizzarsi sulla particella appartenente alla Cooperativa “Pian delle Rocche” (in catasto particella n. 201 del foglio n. 58), in quanto gravata da una servitù di passaggio costituita con atto pubblico del 26 febbraio 2010 a favore dei suoli di proprietà del ricorrente e della “Latina Costruzioni immobiliari”;
- il procedimento di rilascio del permesso di costruire avviato su istanza del ricorrente prot. n. 4235 del 30 maggio 2011, in ragione del fatto che la servitù di passaggio è stata formalmente contestata da alcuni soci della Cooperativa “Pian delle Rocche” con nota trasmessa al Comune in data 1° settembre 2011.
Ciò premesso, il ricorrente impugna:
a) il provvedimento prot. 951 del 13 febbraio 2012 con il quale il Comune di Rocca di Mezzo ha opposto un formale diniego alla DIA prot. 2189 del 23 marzo 2011, avendo rilevato che la strada che con essa si propone di realizzare, occupa un’area destinata dal vigente piano di fabbricazione a “verde pubblico attrezzato”;
b) il provvedimento prot. n. 958 del 13 febbraio 2012 con il quale viene disposta la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire avviato con istanza del 30 maggio 2011 per sopravvenuta inaccessibilità del lotto del ricorrente.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del d.P.R n. 380/2001, dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, degli articoli 2, 7 e 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto vari profili con riferimento alla sospensione del 13 febbraio 2012 prot. n. 958 e della connessa nota prot. n. 7579/2011.
Il Comune avrebbe adottato una sospensione sine