TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201913099
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2019
N. 13099/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05102/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5102 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Avv.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e E R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giulio Cesare 14, scala A, int. 4;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con ricorso introduttivo:
- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali del concorso notarile bandito con Decreto del Direttore Generale della Giustizia civile 21 aprile 2016, GURI n. 33 del 26 aprile 2016 – 4° serie speciale - concorsi, non comunicata, pubblicata in data 15 febbraio 2018, nella parte in cui non è stato ammesso il ricorrente;
- del verbale n. 339 del 6 luglio 2017 della Commissione esaminatrice nella parte in cui, sulla base della lettura del solo elaborato di diritto commerciale, ha dichiarato non idoneo il candidato contraddistinto dal numero 807;
- della scheda di valutazione con motivazione standard allegata al succitato verbale n. 339 del 6 luglio 2017;
- di ogni altro atto e/o provvedimento conseguente, antecedente, connesso e/o comunque collegato agli atti sopra elencati e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la completa correzione da parte di una diversa Sottocommissione e a sostenere la prova orale del concorso;
con motivi aggiunti:
- del decreto del Ministero della Giustizia del 15 febbraio 2019, pubblicato il 19 febbraio 2019, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei 419 vincitori del concorso a 500 posti di notaio, nella parte in cui non risulta il nominativo dell'odierno ricorrente;
- della graduatoria definitiva dei 419 vincitori del concorso allegata al succitato decreto del Ministero della Giustizia del 15 febbraio 2019, nella parte in cui non risulta il nominativo dell'odierno ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o collegato al succitato decreto e, segnatamente, dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 11 e 12 febbraio 2019, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso, la relazione del Presidente della Commissione del concorso depositata in data 12 febbraio 2019 ed il successivo provvedimento del 18 febbraio 2019, con il quale sono state pubblicate le sedi disponibili per il concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, l’avv.-OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento – pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 febbraio 2018 – con il quale non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile a 500 posti di notaio, bandito con D.D. del 21 aprile 2016.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018, su istanza di parte ricorrente, la trattazione dell’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo.
Con motivi aggiunti notificati il 12 aprile 2019 il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il decreto del Ministro della Giustizia del 15 febbraio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia, recante “Approvazione graduatoria – concorso 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016”.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato memoria conclusiva e all’udienza pubblica del 6 novembre 2019, su istanza dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha partecipato al concorso a 500 posti di notaio, indetto con D.D. 21 aprile 2016, sostenendo le tre prove scritte teorico-pratiche consistenti, a norma dell’art. 6 D.Lgs. 166/06, nella redazione di un atto di ultima volontà e di due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
In data 15 febbraio 2018 venivano pubblicati i risultati delle prove scritte e i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali, tra i quali non rientrava il ricorrente. Effettuato l’accesso agli atti, il ricorrente acquisiva il verbale n. 339 del 6 luglio 2017, nel quale la Sottocommissione del concorso, nel valutare gli elaborati contenuti nella busta 807 riferibile al ricorrente, ha giudicato l'elaborato di diritto commerciale gravemente insufficiente ai sensi dell'art. 11, comma 7, D.Lgs. 166/2006 e, quindi, ha ritenuto inidoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli altri due elaborati.
In particolare la grave insufficienza è così motivata: al punto 3 “nel non aver previsto il termine finale di sottoscrizione per l'aumento di capitale oneroso, nel non aver esplicitato quale sia il nuovo importo del capitale sociale risultante dallo statuto a seguito della modifica”; al punto 7 “la trattazione della disciplina delle riserve è imprecisa ed a tratti erronea (ad es. il candidato confonde i concetti di distribuibilità e di disponibilità) e quella del diritto di opzione è carente e si risolve per la maggior parte in una parafrasi della normativa”.
Il ricorrente ritiene che il giudizio della Commissione sia frutto di travisamento affermando che “le inesistenti omissioni dedotte dalla Sottocommissione e la violazione del procedimento di valutazione "complessivo di idoneità" prescritto dalla legge costituiscono il segno di evidente superficialità, incompletezza, incongruenza e manifesta disparità emergenti, chiaramente, dai verbali della Sottocommissione prodotti agli atti del presente ricorso e tali da configurare i palesi vizi per eccesso di potere commessi dalla Sottocommissione d'esame” (così a pag. 9 del ricorso).
Inoltre la Sottocommissione ha espresso anche un giudizio di inidoneità per insufficienze non gravi, come da punti 11 e 13 della scheda di valutazione.