TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-05-24, n. 202100786
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Testo completo
Pubblicato il 24/05/2021
N. 00786/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2015, proposto da
Prati Bioenergia Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P, E B L e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Firenze, via XX Settembre n. 60;
contro
Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A A e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaella Poggianti in Firenze, via della Stufa, 7;
Comune di Santa Maria a Monte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della not prot. n. 1035/2015 del Comune di Santa Maria a Monte - Settore n. 3 "Politiche del Territorio e Lavori Pubblici", notificata a mezzo PEC in data 27 gennaio 2015, recante il diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto con l'istanza presentata da Prati Bioenergia in data 10 luglio 2014 (prot. n. 8032 - Pratica edilizia n. 2014/32/0);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti e, in particolare, la nota prot. 10878/2014 del Comune di Santa Maria a Monte - Settore n. 3, "Politiche del Territorio e Lavori Pubblici", notificata a mezzo raccomandata in data 1 ottobre 2014, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata da Prati Bioenergia in data 10 luglio 2014 (prot. n. 8032 - Pratica edilizia n. 2014/32/0;
con espressa riserva di chiedere in corso di causa il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla condotta gravemente illegittima posta in essere dall'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e del Comune di Santa Maria a Monte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa S D F nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall’art. 25, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società ricorrente gestisce un impianto di produzione elettrica, alimentato a biogas, sito nel Comune di Santa Maria a Monte, realizzato in forza di autorizzazione unica provinciale n. 3157/2012.
In data 10 luglio 2014 la Società ha presentato al Comune di Santa Maria a Monte istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un ulteriore deposito di stoccaggio per le biomasse in due lotti ricadenti nell’area del Piano degli Insediamenti Produttivi, posti ad alcuni chilometri dall’impianto energetico.
Secondo il progetto presentato, lo stoccaggio delle biomasse dovrebbe avvenire mediante l’utilizzo di “sacchi” tubolari impermeabili di materiale plastico detti silobags.
Con nota prot. n. 10878 del 26 settembre 2014, il Comune ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda (cfr. doc. 2, pag. 8 di parte ricorrente) e in data 14 ottobre 2014 ha adottato il provvedimento di diniego (cfr. doc. 9, pag. 238 di parte ricorrente).
Avvedutosi di un malfunzionamento della pec istituzionale, che ha impedito la ricezione delle memorie procedimentali tempestivamente trasmesse dalla Società Prati in risposta al preavviso di rigetto, il Comune, su istanza della ricorrente (cfr. doc. 10 pag. 252 ricorrente), ha riavviato il procedimento per dar luogo all’esame delle osservazioni difensive della stessa (cfr. doc. 11, pag. 310 di parte ricorrente).
Infine, con nota prot. n. 1035, trasmessa a mezzo pec il 27 gennaio 2015, il Comune ha confermato il diniego del permesso di costruire, rappresentando la sussistenza di plurime ragioni ostative.
Da un lato, infatti, l’Amministrazione ha affermato la necessità di attivare la procedura di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 anche per la realizzazione del deposito di stoccaggio delle biomasse, in quanto opere connesse e funzionali all’esercizio dell’attività di impianto.
Dall’altro lato, la stessa ha ravvisato la contrarietà dell’intervento alle norme attuative del P.I.P. e gravi carenze documentali (cfr. doc. 1, pag. 2 di parte ricorrente).
2. Avverso detto atto, e gli altri indicati in epigrafe, è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento.
3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Pisa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la sua estromissione dal giudizio, giacché le competenze in materia ambientale e di energie rinnovabili sarebbero state trasferite alle Regioni a far data dal 1 gennaio 2016, in forza dell’art. 1 della l. n. 56/2014; la Provincia ha chiesto la condanna della Società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Santa Maria a Monte, resistendo in rito e nel merito alle pretese attoree.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 13 aprile 2021, sentiti i difensori delle parti mediante collegamento da remoto, come precisato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Pisa, alla cui estromissione, peraltro, si è dichiarata remissiva la stessa parte ricorrente.
L’eccezione è fondata.
La legge regionale toscana n. 22/2015, in attuazione della legge statale n. 56/2014, ha trasferito alla Regione le funzioni già di competenza delle Province in materia di ambiente, che includono anche quelle in materia di energia.
La medesima legge regionale, all'art. 10 co. 3, escludeva dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni (1 gennaio 2016), lasciandone in capo alle Province la titolarità e la cura dell'eventuale contenzioso; e prevedeva, all'art. 11- bis comma 5, che per una serie di materie oggetto di trasferimento alla Regione, fra cui quella ambientale, rimanessero comunque nella competenza delle Province le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti oggetto di trasferimento originate da fatti antecedenti alla data del 1 gennaio 2016. Tali disposizioni sono state tuttavia dichiarate costituzionalmente illegittime (cfr. Corte Cost, 30 maggio 2018, n. 110), di modo che la successione nei rapporti in corso resta disciplinata dall'art. 1 co. 96 lett. c) della citata legge statale n. 56/2014, in forza del quale " l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso ".
Ciò precisato, “ il subentro di un ente pubblico ad un altro ente pubblico non dà luogo a una successione a titolo universale nel senso proprio del termine, ma una successione nel munus. In altri termini, si realizza un fenomeno di natura pubblicistica consistente nel passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità e senza, quindi, maturazione dei presupposti per aversi l'interruzione del processo, che prosegue nei confronti del soggetto originario, salva la facoltà dei nuovi soggetti - comunque assoggettati agli effetti della sentenza - di subentrarvi spendendo il proprio nome (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2017, n. 3188; id., sez. III, 1 aprile 2016, n. 1310; id.,