TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-04-11, n. 202300575
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 00575/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2021, proposto da E G, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Calabria - Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento n. 24984 del 08.10.2020 con il quale l’ufficio dei Monopoli di Cosenza ha respinto la domanda prodotta dalla ricorrente, ai sensi degli artt 10 e 11 del D.M. 21 febbraio 2013 n. 38, intesa ad ottenere la domanda di trasferimento della rivendita tabacchi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Calabria - Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora Grillea è titolare dal 2018 della rivendita tabacchi n. 3 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico (CS) alla via Converti n. 34.
In data 27 febbraio 2020 ha presentato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza per il trasferimento della sede della rivendita tabacchi da via Converti n. 34 a piazza Napoli del Comune, distante circa 4.235 metri dall’attuale sede.
L’Agenzia con nota in data 9 luglio 2020, prot. n. 18438/RU, comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in cui si evidenziava che non era possibile procedere al trasferimento della rivendita “in considerazione di quanto disposto dall’art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 34” (che ha modificato l’art. 24, comma 42, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111) con cui si è stabilito come “requisito essenziale per un trasferimento fuori zona, che sia rispettato il rapporto popolazione/rivendite nel Comune (una rivendita per 1500 abitanti) e nel Comune di Roseto Capo Spulico, a fronte di .939 abitanti, esistono n. 3 rivendite”.
L’istante con memoria del 17 luglio 2020 esponeva le ragioni che avrebbero reso illegittimo il provvedimento finale ed in particolare: i) che l’istanza rispettava a pieno i criteri previsti dal d.m. 38/2013 vigente al momento della presentazione della domanda; ii) che la legge n. 37/2019 non prevede “alcuna classificazione” per i trasferimenti ossia non distingue tra trasferimenti “in zona o fuori zona” come invece fa dettagliatamente il d.m. 38/2013; iii) che il d.m. n. 38/2013 prevede all’art. 2, comma 7, che laddove la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine (come nel caso di specie) non trova applicazione comunque il parametro della redditività e quindi non trova applicazione il criterio del rapporto popolazione/rivendite che ha sostituito il precedente; iv) che il criterio del rapporto popolazione/rivendite previsto dall’art. 4 della legge 37/2019 non potrebbe trovare immediata applicazione mancando il regolamento di attuazione; v) che la zona da servire risulta attualmente priva di rivendite; vi) che la sussistenza del comunicato dell’Agenzia del 27 aprile 2020 detterebbe “indicazioni solo per la predisposizione dei piani semestrali .. ma nulla dice sui trasferimenti delle rivendite”.
Tuttavia, l’Agenzia con provvedimento prot. 24984 in data 8 agosto 2020 ha respinto l’istanza di trasferimento confutando in particolare le controdeduzioni esposte nei termini seguenti: i) con riguardo all’ambito di applicazione della legge n. 37/2019, se ne rileva l’applicabilità immediata quale “fonte primaria” e quindi il “suo necessario effetto modificativo delle norme di rango inferiore potendosi prescindere dall’eventuale adozione di un regolamento attuativo laddove, come nel caso in specie, sia riconosciuto che i criteri dettati siano sufficientemente chiari e direttamente applicabili”; ii) con riguardo ai rilievi sui piani semestrali e sui provvedimenti adottati da altri Uffici (secondo i rilievi