TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201601529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201601529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201601529
Data del deposito : 15 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01319/2015 REG.RIC.

N. 01529/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01319/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2015, proposto da:
D C ed A P, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Pellicano', con domicilio in Catanzaro, c/o Segreteria TAR;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

del giudicato di cui ai decreti n. 591 del 07/04/2014 e 1777 del 6/10/2014, resi dalla Corte di Appello di Catanzaro ;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero resistente all’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Catanzaro n. 591 del 7/4/2014 in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, notificato al Ministero in data 19/3/2015, quanto alle somme ivi riconosciute.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010 per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

Quanto al requisito dell'avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6 dell'art. 3 della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione: dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto.

Nonostante la notifica dei decreti in epigrafe in forma esecutiva, avvenuta in data 12/3/2015, l’Amministrazione è rimasta inerte, non effettuando alcun pagamento in favore della parte ricorrente, ma neppure proponendo ricorso per Cassazione: sotto tale profilo, quale prova dell’assenza di impugnazione, la parte ha depositato la relativa attestazione della competente cancelleria.

La domanda proposta da parte ricorrente merita, quindi, accoglimento e deve essere conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento:

- della sorte capitale indicata € 4.500,00 e della somma di € 496,54, oltre agli accessori di legge, liquidata a titolo di spese processuali, nonché degli interessi legali dalla notifica della domanda fino al saldo su entrambe le somme;

- delle ulteriori spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo, assumendo come riferimento i parametri dettati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 per le esecuzioni mobiliari, dimidiati in ragione della serialità e semplicità dei ricorsi per l’ottemperanza dei decreti ex l. 89/2001.

L'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro 90 giorni dalla data dell’integrale assolvimento, a cura di parte ricorrente, degli incombenti di cui all’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del c.8 art. 5 sexies l. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Quanto alla richiesta dell’indennizzo ex art. 114 c.p.a., il Collegio ritiene di non dover accedere alla stessa proprio per la contestuale nomina del Commissario ad acta.

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