TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2024-11-07, n. 202401156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2024-11-07, n. 202401156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202401156
Data del deposito : 7 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2024

N. 01156/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01189/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Liceo Classico – Scienze Umane – Musicale "-OMISSIS-" di Barletta e Commissione d’esame Bali-01011 per l’esame di stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del verbale del 05/07/2024 della Commissione d’esame BALI01011 per l’esame di stato della classe V sez. A del Liceo Classico – Scienze Umane – Musicale “-OMISSIS-” di Barletta, nella parte di interesse in cui attribuisce la votazione di 93/100 all’allieva -OMISSIS-, pubblicato in pari data; nonché di ogni altro atto connesso consequenziale o presupposto, e per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto dell’istante a vedersi riconosciuti n. 7 punti a titolo di punteggio integrativo alla votazione finale, onde pervenire al voto complessivo di 100/100, in luogo di quello ottenuto di 93/100;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Statale “-OMISSIS-” di Barletta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e uditi l'avv. S C, per la ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I – All’alunna -OMISSIS-, frequentante, nell’anno scolastico 2023/2024, la classe V sez. A del Liceo classico statale “-OMISSIS-” di Barletta, veniva diagnostico una discalculia, cioè un “ -OMISSIS-- ”, con prescrizione di adozione in ambito scolastico delle misure dispensative e compensative previste dalla legge n. 170/2010.

Sin dal primo anno di frequenza del liceo, la medesima utilizzava mezzi compensativi e dispensativi previsti nel suo P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato), in particolare lo strumento Lexigram on line , dizionario morfologico contenente lemmi con coniugazione temporale e modale dei verbi del greco antico, installato su computer .

In data 17 giugno 2024, due giorni prima dell’espletamento della prima prova scritta dell’esame di stato, le veniva comunicato che per lo svolgimento della prova scritta di greco non avrebbe potuto utilizzare lo strumento compensativo on line , ma altro tipo di supporto.

La sig.ra M T, madre della ricorrente, appreso del diniego di utilizzo dello strumento Lexigram on line per lo svolgimento della prova scritta di greco, con nota p.e.c. del 20.06.2024, invitava il presidente della commissione d’esame a ripristinare le condizioni di beneficio previste per la propria figlia dalla legge n. 170/2010 e dal P.D.P. predisposto per la medesima. Sennonché, alla candidata era inibito, per l’esecuzione della seconda prova scritta di greco, l’utilizzo dello strumento compensativo Lexigram on line , sostituito da un computer con

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