TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-03-21, n. 201300216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-03-21, n. 201300216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300216
Data del deposito : 21 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01109/1994 REG.RIC.

N. 00216/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01109/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 1994, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avv. M G P G, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Galeazzi in Ancona, piazza Diaz, 5;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Commissione Comunale per i pubblici esercizi del Comune di San Benedetto del Tronto;

per l'annullamento

- del provvedimento n° 33268 del 19 maggio 1994;

- del parere della Commissione Comunale per i pubblici esercizi del Comune di San Benedetto del Tronto di cui alla seduta del 23 marzo 1993.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il provvedimento n° 33268 del 19 maggio 1994, con il quale l’intimata amministrazione comunale ha denegato l’istanza, avanzata dal ricorrente, di trasferimento del pubblico esercizio di tipologia “B” da via S. Pellico n° 31 a via Balilla n° 13.

Con l’impugnativa sono proposte le seguenti doglianze:

violazione dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991 n° 287;

violazione dei criteri stabiliti dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con circolare n° 3263/17150/1991;

eccesso di potere per illogicità, sviamento e carenza di motivazione;

violazione dell’art. 3 della legge n° 241/1990.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di San Benedetto del Tronto, che, con memoria e documenti, ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e improcedibilità e ne ha, comunque, domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, previo rigetto dell’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, non motivata, nè ritualmente proposta quale rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, dev’essere respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa del Comune di San Benedetto del Tronto, con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione.

Non sembra potersi ritenere che, per effetto dell’entrata in vigore di una normativa di liberalizzazione delle attività commerciali, possa essere venuta meno, per l’odierno ricorrente, ogni utilità ritraibile da una pronuncia di annullamento del provvedimento di diniego del chiesto trasferimento di sede.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha dedotto di aver acquistato, in base a contratto di cessione d’azienda in data 27 luglio 1993, “l’attività commerciale relativa all’esercizio noto come “BAR AVIS”, munita di autorizzazione amministrativa all’esercizio del commercio di vendita al pubblico, al minuto, dei generi di cui alle tabelle merceologiche VII e XIV n° 4890, rilasciata in data 1 settembre 1988, licenza n° 323 del 18/02/1990 e licenza n° 323/b del 04/04/1990” (come da contratto depositato in allegato al ricorso).

Con istanza del 13 settembre 1993, il ricorrente ha domandato il trasferimento del suddetto esercizio dalla sede di via S. Pellico n° 32 a via Balilla n° 13, adducendo quale causa del trasferimento la richiesta, avanzata dalla USL n° 22, di restituzione del locale in cui l’esercizio era condotto.

La Commissione comunale per i pubblici esercizi, in data 14 ottobre 1993, ha rinviato l’emanazione del parere per “ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle eventuali cause di forza maggiore”.

Con il provvedimento impugnato, il Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto ha denegato l’istanza di trasferimento, in recepimento del parere negativo della Commissione comunale per i pubblici esercizi in data 23 marzo 1994, reso sulla motivazione di “mancanza di disponibilità e di parametri ai sensi del comma 3 della ordinanza n° 139 del 31/05/1993 del Commissario straordinario”.

Ciò premesso, considerato che l’odierna controversia ricade nella sfera di applicazione della disciplina comunitaria di tutela della concorrenza e che involge profili concernenti l’effettività della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, tutelate dagli artt. 49 e 56 del TFUE (già artt. 43 e 49 del Trattato CE), le dedotte doglianze sono fondate, atteso che le richiamate disposizioni di diritto comunitario primario, così come la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n° 59 del 26 marzo 2010, non consentono di subordinare il trasferimento di sede di un esercizio commerciale a restrizioni numeriche non coerenti con i principi di proporzionalità e non discriminazione e non giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica, di tutela dell’ambiente, o da esigenze imperative connesse all’interesse generale, né di richiedere quale condizione la sussistenza di una causa di forza maggiore.

Nel caso di specie, in cui nessuno dei suindicati motivi di interesse generale è stato indicato, il diniego dell’istanza di trasferimento di sede, avanzata dal ricorrente, si appalesa illegittimo.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto, perché fondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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