TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-06-06, n. 202201537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-06-06, n. 202201537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201537
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 01537/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02382/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Vita, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via Fimia, 27;



contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo

- della nota prot. n. -OMISSIS-del 3.6.2010 (unitamente al verbale di sopralluogo in essa richiamato), con cui il Comune di -OMISSIS- negava l’istanza di concessione in sanatoria relativamente ad un fabbricato di proprietà del ricorrente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- dell’ordinanza di demolizione del citato fabbricato -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2022 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il sig. -OMISSIS- è proprietario del fondo sito in -OMISSIS-, contrada -OMISSIS- catastalmente registrato al -OMISSIS-. Il terreno ha destinazione urbanistica “E1” - zona agricola.

Premesso che dopo aver acquistato il terreno il ricorrente iniziava la costruzione di un edificio composto da due piani fuori terra, con nota prot. n. -OMISSIS- il ricorrente presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria del fabbricato.

Con nota prot. -OMISSIS-, l’Ufficio urbanistica comunicava la richiesta di integrazione documentale richiesta dalla Commissione edilizia comunale di -OMISSIS-.

Avvenuta l’integrazione documentale, la C.E.C. esprimeva parere favorevole al rilascio della concessione in sanatoria, a condizione che venisse prodotto il progetto, ai sensi del d.m. 37/2008 ed ai sensi della legge 10/91.

Il 23.4.2010, la Polizia municipale di -OMISSIS- effettuava un sopralluogo; in tale occasione accertava che l’edificio, indicato in progetto come “deposito e ricovero di mezzi agricoli” in realtà presentava “le caratteristiche per un uso residenziale”.

Segnatamente, la Polizia municipale rilevava:

- la presenza di un vano adibito a cucina;

- un vano con suppellettili e televisore;

- un vano completo di servizi igienici (non previsto nei grafici);

- due vani adibiti a stanza da letto (in progetto indicate come ripostiglio).

Con istanza del 26.4.2010 l’odierno ricorrente chiedeva il riesame della domanda.

In riscontro, con nota prot. n. -OMISSIS-/2010 il sig. -OMISSIS- riceveva la comunicazione di preavviso di diniego e, successivamente, con nota prot. n. -OMISSIS-del 3.6.2010 il Comune negava l’istanza di concessione in sanatoria, provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio (unitamente al verbale di sopralluogo in esso richiamato).

Con il ricorso introduttivo, vengono dedotte le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001, che ha abrogato l’art. 13 l. 47/85.

Assume parte ricorrente che il provvedimento di diniego sarebbe viziato da un duplice errore di fondo:

- l'intero immobile realizzato sarebbe destinato

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