TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-04-28, n. 202100140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-04-28, n. 202100140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100140
Data del deposito : 28 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2021

N. 00140/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00328/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Terminal Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P M e F D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Galleria A. Protti n. 1;
Comune di Monfalcone, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima in Trieste, Via Martiri della Libertà 13;
Comune di Duino Aurisina, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2;
Sindaco del Comune di Duino Aurisina, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

nei confronti

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
AutovieVenete S.p.A. e Anas S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 31 ottobre 2019:

- dell'autorizzazione 4226/2019S rilasciata da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. alla ricorrente in data 18/7/2019, in sostituzione della precedente 4226/2019 del 3/7/2019, che in quanto occorra parimenti si impugna, nella parte in cui:

I) nega il transito sui seguenti tratti:

a) sulle strade del Comune di Duino Aurisina, in ragione di quanto disposto dai seguenti atti presupposti che congiuntamente si impugnano:

- Ordinanza n. 4 del 21 gennaio 2019, prot. n. 1257, pubblicata sul sito internet di FVGS a cui rimanda l'autorizzazione impugnata, con cui il Sindaco del Comune di Duino Aurisina ha imposto, per asserite ragioni di sicurezza della circolazione stradale e sicurezza ed incolumità pubblica, il divieto di transito, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 tutti i giorni, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 5 tonnellate nei tratti interni ai centri abitati del territorio comunale attraversati dalle strade SS14, SR55, SRTS1 e relative intersezioni;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso alla predetta ordinanza, ivi espressamente compreso, in quanto occorra:

- il Piano di Settore Viabilità di emergenza, aggiornato con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 25.06.2018, non noto alla ricorrente.

b) sulle strade che attraversano il centro abitato del Comune di Monfalcone, sulla scorta di quanto disposto dai seguenti atti presupposti che congiuntamente si impugnano:

- nulla osta del Comune di Monfalcone prot. 35217/2019 del 2/7/2019 allegato all'autorizzazione, con cui il Comune di Monfalcone ha ritenuto “non rispondente al perseguimento del preminente interesse pubblico il rilascio di ulteriori nulla osta al trasporto eccezionale di prodotti indicati nella domanda connessi alle autorizzazioni sul seguente percorso richiesto di propria competenza: da confine comunale SP19 Via Grado, Via dei Cipressi, Viale O. Cosulich, Via Boito, Via Valentinis (tratto urbano della SS14), Via C.A. Colombo fino a limite di competenza e viceversa”;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso al predetto nulla osta, ivi espressamente compresi:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 07/09/2018 con cui il Comune di Monfalcone, per asseriti fini di tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione, ha fatto propri i contenuti dell'istruttoria tecnica condotta dal Prof. Ing. L dell'Università di Pisa orientandosi in favore della totale interdizione al transito dei trasporti eccezionali nel centro abitato con autorizzazione periodica ed incaricando pertanto gli uffici competenti di adottare i necessari provvedimenti attuativi;

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 del Comune di Monfalcone, non noto alla ricorrente;

- la Delibera giuntale n. 96 del 4/4/2018, non nota alla ricorrente;

- eventuali divieti di transito vigenti sulle strade del Comune di Monfalcone per veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate nei limiti dell'interesse della ricorrente, non noti alla ricorrente, ivi espressamente compresa l'ordinanza del Comune di Monfalcone n. 472/96 citata nel predetto nulla osta qui gravato ma non nota nei suoi contenuti alla ricorrente;

c) sulla S.P. 1 e S.P. 35 nell'Ambito Territoriale di Trieste, secondo quanto disposto dal seguente atto presupposto che congiuntamente si impugna:

- Parere

FVGS

Trieste - Viabilità del 11/07/2019, secondo il quale, come riportato nell'autorizzazione, “I tratti relativi alla S.P.1 e S.P.35 dell'Ambito Territoriale di Trieste, vista l'ordinanza n. 4/2019 del Comune di Duino Aurisina, non possono essere autorizzati”;

d) sulla rampa 8 in uscita dal R13 a Sistiana laddove l'autorizzazione impugnata, che non si è pronunciata sul punto, dovesse intendersi come un diniego implicito di autorizzazione al transito;

II) prescrive che “ il titolare dell'autorizzazione deve accertarsi, prima dell'inizi o di ciascun viaggio, delle condizioni di percorribilità e della staticità dei manufatti facenti parte del corpo stradale, e che i manufatti attraversati siano atti a sopportare carichi di 1° categoria, la cui verifica è posta in capo al titolare dell'autorizzazione”;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da TERMINAL SERVICE S.R.L. il 12/2/2020:

- dell'ordinanza in data 03/02/2010 n. 16, unitamente all'allegata planimetria, con cui Friuli Venezia Giulia Strade ha interdetto il transito ai mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate sulle rampe R6 e R8 corrispondenti al traffico proveniente rispettivamente dalla direttrice Venezia-Trieste in uscita dal RA13 direzione Sistiana e al traffico proveniente dalla direttrice Trieste-Venezia in uscita dal RA13 in direzione Sistiana;

- dell'ordinanza in data 15/2/2010 n. 19 e dell'allegata planimetria, con cui Friuli Venezia Giulia Strade, a rettifica della precedente ordinanza n. 16/2010, ha interdetto il transito sulle predette rampe R6 e R8 ai soli veicoli di massa superiore a pieno carico a 7,5 tonnellate, onde espressamente consentire il transito di veicoli adibiti al transito di persone;

- ove occorra, degli atti dell'incontro indetto dalla Prefettura di Trieste in data 22 gennaio 2010, richiamati nelle premesse dell'ordinanza di FVGS n. 16/2010 e non pienamente noti, con cui gli Enti partecipanti hanno ritenuto opportuno, al fine di evitare il passaggio dei mezzi pesanti attraverso l'abitato di Duino Aurisina, interdire il transito dei veicoli aventi massa superiore a 7,5 t lungo le rampe R6 e R8;

- dell'ordinanza n. 472/1996 con cui il Sindaco del Comune di Monfalcone ha prorogato gli effetti dell'ordinanza n. 166 d.d. 3/12/1993 “a tempo indeterminato a decorrere dal 01.01.1997 confermando il divieto di transito ai veicoli a pieno carico di peso superiore a 50 quintali relativamente all'attraversamento del territorio comunale nonché il divieto di transito ai veicoli di uguale portata interessati alla circolazione per e dal Porto che devono servirsi della rete stradale periferica di via Solvay – Timavo –

III

Armata – Casello Lisert e viceversa e non attraversare il territorio comunale”;

- dell'ordinanza n. 166 d.d. 3/12/1993, non nota, richiamata dalla predetta ordinanza n. 472/1996, con cui è stato disposto “il divieto di circolazione dei veicoli a pieno carico di peso superiore a 50 quintali sulla variante Strada Statale 14, dall'intersezione con via Timavo alle intersezioni stradali con le vie

II

Maggio – S. Polo e Largo Marcelliana all'intersezione con la via Grado fino al 31.12.1995”;

- in quanto occorra, dell'ordinanza sindacale n. 424 d.d. 20.12.1996, anch'essa non nota e richiamata dall'ordinanza 472/96, con cui è stato prorogato il divieto di circolazione previsto dalla predetta ordinanza 166/1993 sino al 31.12.1996;

- dell'ordinanza n. 406 del 18/10/2018 con cui il Dirigente dell'Area Tecnica, mobilità Traffico e TPL del Comune di Monfalcone, “ preso atto dell'apertura alla circolazione veicolare della nuova viabilità di collegamento tra la via dei Canneti e via Agraria, realizzata da

FVG

Strade spa, infrastruttura stradale strategica per l'accesso dei mezzi pesanti verso gli stabilimenti siti nel Rione di Panzano, rendendo non più necessario l'attraversamento di questa tipologia di mezzi lungo la direttrice di via Gorizia e via Rossetti e Marconi fino all'intersezione con via Agraria”,
ha istituito, a partire dal giorno 21/10/2018, “in via Grado, a partire dall'intersezione a rotatoria con via dei Bagni Nuova in direzione centro, il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate con obbligo di svolta a destra su via dei Bagni Nuova eccetto quelli interessati da operazioni di carico scarico lungo via Grado” e “in via Gorizia, in via Rossetti nel tratto compreso tra via Gorizia e via Marconi e in via Marconi nel tratto tra via Rossetti e via Agraria su ambo i sensi di marcia divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate con obbligo di svolta a sinistra provenendo da via Marconi in direzione via Rossetti verso via Agraria”

- ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da TERMINAL SERVICE S.R.L. il 5/10/2020:

- dell'ordinanza n. 45 del 22 luglio 2020, prot. n. 12678 con cui il Sindaco del Comune di Duino Aurisina ha disposto di confermare l'efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 prot. 1257 dd. 21.01.2019 per anni 3 dalla data di sottoscrizione dell'ordinanza n. 45/20 o comunque “per il minor tempo necessario a svolgere ulteriori attività di indagine e le eventuali conseguenti attività tecnico-amministrative ed esecutive finalizzate alla messa in sicurezza delle strade interessate, ivi comprese le opere murarie in prossimità delle foci del Timavo e nel tratto che attraversa il Comune di Duino-Aurisina” e “di fare in ogni caso salve le autorizzazioni in deroga per il transito di veicoli di massa superiore a 5 tonnellate, con prescrizioni concordate con l'Ente gestore della strada, per comprovate e documentate necessità indifferibili, come già stabilito dall'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 prot. 1257 dd. 21.01.2019”;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso;

nonché

per il risarcimento dei danni subiti e subendi


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., del Comune di Monfalcone, del Comune di Duino Aurisina, del Sindaco del Comune di Duino Aurisina e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, che dispone che “le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021…”;

Visto il decreto del Presidente del TAR FVG n. 17 in data 4 febbraio 2021 con cui è stata disposta la discussione della causa con modalità da remoto ex art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito in l. n. 70/2020;

Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con tre successivi ricorsi, il cui deposito ha imposto, di volta in volta, la ricalendarizzazione dell’udienza pubblica fissata per la loro trattazione e moltiplicato la produzione degli scritti difensivi delle parti, la società Terminal Service s.r.l., operativa nel settore dei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici per conto terzi che rappresenta di avere stipulato con il Consorzio ASTL un contratto per il trasporto di coils dallo stabilimento di Trieste della Società Acciaieria Arvedi verso diverse destinazioni del centro nord Italia, ha contestato la legittimità, invocandone l’annullamento, dell’autorizzazione 4226/2019S rilasciatale da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in data 18/7/2019, in sostituzione della precedente 4226/2019 del 3/7/2019, nella parte in cui, anche sulla scorta degli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, le ha negato il transito su alcune strade del Comune di Duino Aurisina, su alcune che attraversano il centro abitato del Comune di Monfalcone e sui tratti della SP31 e S35 nell’ambito territoriale di Trieste e le ha prescritto di “… accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, delle condizioni di percorribilità e della staticità dei manufatti facenti parte del corpo stradale, e che i manufatti attraversati siano atti a sopportare carichi di 1° categoria, la cui verifica è posta in capo al titolare dell’autorizzazione”. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi.

La ricorrente contesta, invero che gli atti gravati, tra cui, da ultimo, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Aurisina n. 45 del 22 luglio 2020, interrompono l’unica via di transito percorribile, cioè quella su viabilità ordinaria, dato che non esistono vie alternative, essendo il transito su autostrada in sostanza impossibile in virtù delle prescrizioni imposte dai concessionari.

Autovie Venete, gestore del tratto di A4 da Sistiana verso il Veneto, prescrive, infatti, gli obblighi di preavviso di 48 ore prima del viaggio e di scorta tecnica da parte di personale di Autovie stesse e ANAS, gestore del tratto autostradale da Trieste a Sistiana (c.d. RA13), con varie note ha introdotto plurime prescrizioni, tra cui analogo obbligo di preavviso di 48 ore. Trattasi, a suo avviso, di imposizioni radicalmente incompatibili con l’effettuazione dei trasporti siderurgici, in ragione del modello produttivo c.d. “just in time”, secondo il quale opera prevalentemente il mercato siderurgico ovvero mediante l’acquisizione dei materiali nel ciclo produttivo solo nel momento in cui essi devono essere effettivamente utilizzati, al fine, da un lato, di evitare che si formino scorte e che sia necessario uno stoccaggio a magazzino, particolarmente oneroso nel caso di prodotti ingombranti e pesanti quali sono i coils, e, dall’altro lato, di adeguarsi alle alte variabilità e instabilità del mercato stesso, che costringono le imprese di produzione ad organizzarsi in funzione di opportunità che si manifestano giorno per giorno, se non addirittura ora per ora.

Tale modello si riverbera inevitabilmente anche sulla logistica di trasporto, poiché le materie prime devono essere consegnate “giusto in tempo” per essere lavorate;
i trasportatori ricevono, pertanto, la commessa con brevissimo anticipo e devono prontamente attivarsi, posto che la dinamicità e la flessibilità sono chiavi essenziali di funzionamento del sistema produttivo del settore in parola, che altrimenti collassa.

1.2 Da qui i gravami proposti.

Segnatamente, con ricorso introduttivo depositato in data 31 ottobre 2019, ha lamentato:

a) l’illegittimità del divieto di transito sulle strade del Comune di Duino Aurisina (ordinanza n. 4/2019) per:

1 ) “Violazione e falsa applicazione art. 54 d.lgs. 267/2000 (T.U. enti locali);
eccesso di potere per difetto dei presupposti, perplessità, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento”.

In via subordinata:

2) “Violazione art. 5 c. 3, art. 6 e art. 7 cc. 3 e 9 Codice della strada;
art. 107 T.U.E.L.;
eccesso di potere per difetto dei presupposti ed incompetenza”.

In via subordinata:

3) “Violazione art. 41 cost, art. 1 l. 241/1990;
art. 5 c. 1 codice della strada e circolare m.i.t. n. 62/1993;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, aggravamento del procedimento e per violazione dei principi di partecipazione, proporzionalità ed imparzialità”.

4) “Violazione e falsa applicazione artt. 10 e 226 codice della strada e art. 20 reg. attuazione C.D.S.;
direttiva

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