TAR Torino, sez. II, decreto cautelare 2022-01-24, n. 202200126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto cautelare 2022-01-24, n. 202200126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200126
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00077/2022 REG.RIC.

N. 00126/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00077/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2022, proposto da
D C, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione - Agente della Riscossione, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione n. 037 2021 90001780 22/000 dell'importo di euro 11.306,68, nonché di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresa (se esistente) la cartella di pagamento Agea 03720080003799912000 (nuovo numero di riferimento: 03720207280103415502), avente ad oggetto “Prelievo sup. latte di vacca” periodo di riferimento 2007, asseritamente notificata l'11.07.2009 (ma mai ricevuta dell'esponente).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuta sussistente l’estrema gravità e urgenza prevista da detta norma;

Atteso che, allo stato attuale, non risulta comprovata l’effettiva notificazione della presupposta cartella esattoriale (che, stando all’impugnata intimazione, risulta essere stata notificata in data 11.7.2009), né, per quanto consta attualmente, risultano atti interruttivi della eccepita prescrizione;

Ritenuto di ordinare ad Agea e all’Agenzia delle Entrate Riscossione di Cuneo il deposito in giudizio, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa e sulla notifica della presupposta cartella di pagamento, con avvertenza che, in caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, questo TAR dovrà procedere alla segnalazione della vicenda alla Corte dei Conti;

Ritenuto di ordinare alla parte ricorrente di depositare in giudizio, quanto prima, un documentato e chiaro resoconto sia sulla pregressa proposizione, sull’esito e sulla pendenza di eventuali ricorsi aventi a oggetto tutti gli atti costituenti il presupposto della impugnata intimazione di pagamento, sia sugli atti stessi che le siano stati notificati, sia sullo stato attuale degli eventuali appelli proposti al Consiglio di Stato (prevista data di trattazione della causa, esistenza di ordinanze cautelari e di istanze di prelievo, ecc.), distinti per tipo di provvedimento impugnato relativo al caso adesso in esame.


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