TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700108
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Pubblicato il 24/01/2017
N. 00108/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2016, proposto da:
3st Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A V C.F. VNTNGL58R08E506A, S M C.F. MRTSVT82B04C978T, con domicilio eletto presso A V in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M G S C.F. SCTMGS51P54I330T, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Lecce, viale Aldo Moro,1(Regione Puglia);
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 21939 del 23/09/15 della Regione Puglia - Servizio Foreste - Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica e Irrigazione riportante il parere previsto dall'art. 10, co. 4, della L.R. 4/2012 trasmessa con la nota prot. n. 867 del 25/02/2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e ricevuta in data 2/3/16, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere negativo in merito all'istanza di concessione del Bacino "T" in Porto Cesareo;
della nota prot. n. 446 del 01/02/2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con la quale quest'ultimo ha comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di concessione del Bacino "T" avanzata dalla società 3ST srl;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società 3ST- srl chiedeva l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della nota prot. 21939 del 23.09.15 della Regione Puglia — Servizio Foreste — Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica e Irrigazione riportante il parere previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. 4/2012, trasmessa con la nota prot.n. 867 del 25.02:2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e ricevuta in data 2.3.16, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere negativo in merito all'istanza di concessione del Bacino "T" in Porto Cesareo, secondo cui "il bene oggetto della richiesta concessione non è ricompreso tra le opere che possono formare oggetto di concessione di natura attiva, come riportato nell'art.3 del Regolamento ti. 17/2013", nonché della della nota prot. n. 446 del 01.02.2016 del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con la quale quest'ultimo ha comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di concessione del Bacino "T" avanzata dalla Società 3ST S.r.l.;
Si è costituita la Regione Puglia resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione in quanto infondato.
All’udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso stato rattenuto in decisione.
Si procede a valutare, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione regionale. L’Amministrazione resistente sostiene, infatti, che il parere rilasciato dalla stessa nell’ambito del procedimento instaurato dalla ricorrente, non sarebbe autonomamente impugnabile in quanto atto meramente endoprocedimentale.
Si sostiene, nello specifico, che lo stesso non sarebbe idoneo a determinare una lesione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente che, quindi, non avrebbe interesse all’impugnazione dello stesso.
L’eccezione è infondata.
I pareri sono da ritenersi atti endoprocedimentali e, conseguentemente, non sono generalmente idonei a ledere in via immediata e diretta la situazione giuridica soggettiva dei consociati. Per questo carattere tendenzialmente non lesivo, gli atti non provvedimentali non sono direttamente impugnabili, salvo allorquando assumano carattere di immediata lesività, come nel caso di pareri vincolanti negativi, che non lasciano all’interessato alcun dubbio sul contenuto e sull’esito della decisione finale.
Nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio della concessione, infatti, la L.R. n.4/ 12 rubricata "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" all'art.10, comma 4, prevede che "Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale (…)”.
La lettura della disposizione in esame induce a ritenere che il parere della Regione sia non solo obbligatorio ma anche vincolante per il Consorzio che, conseguentemente, non può discostarsi dal contenuto sostanziale dell’atto endoprocedimentale in parola.
Per questo motivo, considerata l’immediata lesività del parere della Regione, si ritiene sussistente l’interesse del ricorrente ad impugnarlo congiuntamente al provvedimento finale che lo ha recepito e deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Ente regionale.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I) violazione art.10 bis l. n. 241/90 - violazione art. 4 co. 10 Regolamento regionale 1.8.13, n. 17 - difetto di istruttoria;
II) mancata applicazione art.10 l.r. N.4 del 13.3.12 - violazione e falsa applicazione di legge - sviamento di potere;
III) contradditorietà della motivazione - falsa interpretazione della natura giuridica della fattispecie sottostante - errata valutazione diritti reali;
IV) disparità di trattamento - contraddittorietà manifesta - difetto di motivazione sotto altro profilo.
Per motivi di carattere logico-giuridico, il collegio ritiene di dover scrutinare in primo luogo il secondo motivo di ricorso.
La censura è fondata.
Osserva il collegio che nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio della concessione, la L.R. n.4/12 rubricata "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" all'art.10, comma 4, prevede che "Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904 sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso".
Il successivo comma 5 stabilisce che "Il consorzio adotta i provvedimenti entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda s'intende accolta".
Nel caso di specie il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, redatto lo schema dell'atto di concessione per la realizzazione di servizi turistici avente ad oggetto il Bacino "T" a seguito d'istanza presentata dalla Società ricorrente, procedeva all’inoltro presso la Regione Puglia con nota n. 2768 del 8.7.15, acquisita al protocollo dell'Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica e Irrigazione in data
14.7.15. L'Ufficio preposto della Regione provvedeva a rilasciare il relativo parere in data 23.9.15, oltre 40 giorni dopo la scadenza del termine suddetto.
Inoltre, il provvedimento gravato è intervenuto in data 1.02.2016, ben oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge.
Appare evidente, quindi, che la posizione della ricorrente doveva considerarsi consolidata per l'intervento del silenzio assenso previsto dalla legge e che l'Amministrazione procedente non avrebbe potuto, come invece ha fatto, procedere puramente e semplicemente ad esprimere un provvedimento negativo ma avrebbe dovuto procedere, eventualmente, all'adozione di un provvedimento di autotutela con l'adozione di tutte le garanzie che l’ordinamento prevede per i provvedimenti di secondo grado.
Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite considerato che pur aderendo all’interpretazione che qualifica il bacino come bene demaniale non marittimo, non sarebbe superato il primo motivo ostativo individuato dall’Ufficio Regionale secondo cui “il bene oggetto della richiesta da parte della Società 3ST S.r.l. non è ricompreso tra le opere, atti o fatti, che possono formare oggetto di concessione, ai sensi dell'art.3 del R.R.17/13, anche in relazione alla finalità cui lo stesso è destinato”.