TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2013-12-04, n. 201300221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2013-12-04, n. 201300221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201300221
Data del deposito : 4 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00305/2013 REG.RIC.

N. 00221/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00305/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2013, proposto da:

A K, rappresentato e difeso dall'avv. I J, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Bolzano, corso Liberta', 35;

contro

Comune di San Lorenzo di Sebato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Denicolò dell’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti R v G, H S, F C e P Gllo, domiciliata presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento dd.24.07.2013 prot. n.4788 del Comune di San Lorenzo di Sebato, con il quale è stato vietato al signor Kammerer Anton l’esercizio dell’attività di affitto di camere e di appartamenti ammobiliati per ferie, di cui alla L.P. n.12/1995, nei due appartamenti siti nell’immobile contraddistinto dalla p.ed. 925 C.C. San Lorenzo di Sebato, ed è stata, altresì, respinta la richiesta di cancellazione del vincolo di cui all’art.97 della L.P. n.13/1997 annotato a carico della p.ed.925 C.C. San Lorenzo di Sebato;

2) per quanto occorrer debba, del richiamato parere dd.25.01.2013 dell’Ufficio del paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;

3) per quanto occorrer debba, del silenzio – rigetto eventualmente formatosi sull’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento dd.24.07.2013 prot. n.4788 del Comune di San Lorenzo di Sebato, di cui alla diffida dd.08.08.2013;

4) di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, conosciuto o meno, in quanto ritenuto lesivo, e

per l’accertamento

del diritto del ricorrente di ottenere la cancellazione del vincolo di cui all’art.79 della L.P. 11.08.1997 n. 13 sull’immobile contraddistinto dalla p.ed. 925 C.C. San Lorenzo di Sebato.

Visti il ricorso, gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Lorenzo di Sebato e della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché la documentazione prodotta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Peter Michaeler e uditi per le parti i difensori, l’avv. I. Janes per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato G. Denicolò per il Comune di San Lorenzo di Sebato, nonché l'avv. P. Gianesello per la Provincia Autonoma di Bolzano.

L’istanza cautelare va rigettata per insussistenza dei presupposti, sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.

Per quanto riguarda quest’ultimo presupposto, il danno fatto valere, oltre ad essere di natura solo economica e pertanto facilmente riparabile, è minimo e solo eventuale, considerato che, innanzitutto, il vincolo di convenzionamento non vieta ‘tout court’ la locazione degli appartamenti ma la restringe solo a determinate categorie di persone e che, in secondo luogo, non è stata fornita la prova che gli appartamenti siano liberi ed immediatamente disponibili per l’affitto ai turisti. Da ultimo, dal momento che gli appartamenti fino ad ora non erano destinati all’affitto turistico, non è ravvisabile neppure il paventato pericolo di sviamento di clientela.

Per quanto riguarda il primo presupposto, è sufficiente osservare che, con atto negoziale dd. 22.5.2008, il ricorrente si era unilateralmente obbligato a convenzionare tutti gli appartamenti ai sensi dell’articolo 79 L.P. 13/97. Intavolato il relativo vincolo, il divieto di affitto a turisti ne è la logica conseguenza.

Spese compensate.

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