TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-12-12, n. 202318762
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Pubblicato il 12/12/2023
N. 18762/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11811/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11811 del 2022, proposto da C D S, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
- della Graduatoria definitiva M_D AB05933 REG2022 0376237 pubblicata in data 30-06-2022, del concorso indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0369395 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 16 agosto 2021. (ALL.1)
- Della Scheda di Valutazione del 27/04/2022 relativa ai titoli di merito del candidato C D S e, per quanto occorre, la scheda di valutazione del 27/04/2022 dei titoli di merito relativa al candidato A C, rese note al ricorrente in sede di accesso agli atti. (ALL.2)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la graduatoria finale del concorso per l’ammissione al 21° corso complementare di formazione professionale iniziale della Marina Militare, riservato agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e dei Volontari in S.P. della Marina Militare e del corpo delle Capitanerie di porto, da immettere nel ruolo dei Sottufficiali (Marescialli). Ha impugnato, altresì, la scheda di valutazione del 27/04/2022 relativa ai titoli di merito del ricorrente medesimo, valutati ai fini della graduatoria in discorso.
Avvero i predetti atti il ricorrente articola il seguente motivo di diritto:
Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione dei fatti, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incongruità. Illegittimità derivata.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto la mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo al ricorrente, derivante dalla mancata validazione da parte di quest’ultimo della voce relativa all’art.35 comma 2 e 36 del Decreto Legislativo 12 Maggio 1995, n. 196, richiesta dalla domanda di concorso, sarebbe dipesa dalla contraddittorietà intrinseca della stessa, che, pertanto, avrebbe reso necessario uno sforzo di diligenza da parte dell’Amministrazione, teso alla regolarizzazione della domanda medesima, stante asserti margini di incertezza facilmente superabili. Inoltre, anche nel caso in cui la mancata validazione della predetta voce fosse dipeso da un errore materiale del ricorrente, l’Amministrazione, in possesso di tutti i dati di carriera del ricorrente medesimo, avrebbe dovuto procedere in autonomia a calcolare correttamente il punteggio.
Vi sarebbe, inoltre, una disparità di trattamento rispetto alla valutazione effettuata con riferimento al controinteressato nella valutazione delle missioni internazionali dichiarate.
2. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituitosi, con memoria depositata in data 27.10.2022 ha controdedotto alle censure sollevate da parte ricorrente, insistendo sulla correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Il ricorrente, con memoria di replica, ha insistito sulle proprie posizioni.
4. Con ordinanza n. 6821/2022 è stata accolta la richiesta caute ed è stato ordinato all’Amministrazione di ammettere con riserva e “in soprannumero” il ricorrente al 21° corso complementare Allievi Marescialli della Marina.
5. In data 14.09.2023 l’Amministrazione ha depositato la relazione tecnica inerente ai fatti di causa, predisposta dal Presidente della commissione esaminatrice.
6. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, in vista della quale parte ricorrente ha depositato ulteriori memorie e documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene, ad una valutazione non più sommaria del ricorso, che lo stesso sia infondato e non meriti accoglimento.
2. Nel caso di specie il ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione in una procedura selettiva interna a cui lo stesso aveva partecipato, sull’asserita riconoscibilità dell’errore commesso dal ricorrente medesimo che non aveva valorizzato la casella inerente il possesso di un titolo presente nella maschera della domanda precompilata. Lamenta, inoltre, una disparità di trattamento con altro concorrente controinteressato, al quale era stato calcolato un periodo di missione all’estero diverso rispetto a quello dichiarato nella domanda, ciò sulla scorta dell’asserita evidenza dell’errore materiale dallo stesso commesso.
3. Questo Collegio ritiene che tali censure siano infondate.
3.1. Per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento, è da evidenziare, invero, che il controinteressato aveva indicato come periodo svolto all’estero “dal 7.03.2021 al 22.04.2017” e l’amministrazione ha computato tale periodo fino “al 22.04.2011”. Tale operazione non si qualifica come disparità di trattamento in quanto, come emerge dalla relazione depositata il 14.09.2023 predisposta dal Presidente della Commissione esaminatrice del concorso, “ la specifica operazione si inquadra, di fatti, nel periodo marzo ottobre 2011, ragion per cui il periodo 7.03.2011- 22.04.2017 riportato nella scheda di sintesi si palesa come un mero errore nell’inserimento delle date […] ”. Dunque era facilmente percepibile ictu oculi che la data finale indicata dal controinteressato fosse erronea, in quanto la missione si era conclusa nel 2011.
Diverso è, invece, il caso del ricorrente. Egli, invero, ha omesso del tutto di indicare un tiolo di merito valevole per l’attribuzione di un ulteriore punteggio di 0,5 punti, ovvero l’essere “…. inquadrato nei ruoli dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196: punti 0,5.” Una omissione la cui erroneità non appare ictu oculi percepibile dall’Amministrazione e rispetto alla quale non può esser invocata un’intrinseca contraddittorietà della domanda, nel caso di specie insussistente. Inoltre, non appare sostenibile quanto affermato dal ricorrente nelle proprie difese, riguardo al fatto che l’amministrazione, in quanto a conoscenza della carriera dei partecipanti ad un concorso interno, debba confrontare le dichiarazioni rese dagli stessi con i relativi curricula al fine di sanare eventuali irregolarità contenute nelle domande, in quanto ciò porrebbe nel nulla tutte le regole di bilanciamento tra il principio di auto responsabilità e i limiti del soccorso istruttorio, in riferimento alla tutela della par condicio competitorum e alle regole di celerità delle procedure di concorso.
Con riferimento, infatti, alla censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio in favore del ricorrente, attesa l’asserita riconoscibilità dell’errore, è da sottolineare che la giurisprudenza ha affermato che “ ciò che caratterizza l'errore materiale "soccorribile" è la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto debba emergere in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto. ” (T.A.R. Bari, sez. I, 04.03.2019, n.324). Ciò, come detto, non può ritenersi nel caso di specie, atteso che era onere dei candidati indicare nella domanda eventuali titoli di merito che dessero diritto a punteggi ulteriori.
Inoltre “ nell'ambito di procedure di massa, caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di partecipanti, il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, non può essere preteso nel caso in cui esso confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei partecipanti;in forza di detto principio, chiunque si rapporti con la P.A. per il soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza quantomeno media, sopportando inevitabilmente le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali;in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini;[…] (ex multis, T.A.R. Roma, Sez. I, 22.11.2019, n. 13429; T.A.R. Bari, Sez. I, 4.3.2019, n. 324; Cons. Stato, Sez. III, 4.1.2019, n. 96) ” ( T.A.R. Catanzaro, sez. II, 14.10.2020, n.1600).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente, non si è avvalso delle possibilità previste dal bando di concorso per emendare eventuali incompletezze ravvisate nella documentazione. Il punto A) 2 dell’art. 6, invero, afferma che la Commissione interna nominata dai Comandi/Unità di appartenenza deve “ compilare, per i soli candidati al concorso, per titoli ed esami che sono risultati idonei alla prova scritta di cui ai successivi articolo 8, comma 1, lettera a) e articolo 9 e ammessi alla valutazione dei titoli di merito ai sensi del successivo articolo 10, la rispettiva scheda di sintesi in allegato C, al bando di concorso, secondo le modalità indicate nel citato allegato D. Avere cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico relativa agli ultimi tre anni di servizio, comprensiva del previsto documento valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, indicando quale motivo della compilazione: “partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso complementare della Marina Militare”. Detta scheda deve essere firmata dalla Commissione interna, controfirmata dal Comandante dell’Ente/Unità o suo delegato e posta in visione per 3 giorni lavorativi per le opportune verifiche al candidato, il quale, qualora la riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza di cui all’Allegato E al bando di concorso”.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente, a cui era stata inoltrata tale scheda di sintesi, ha compilato la relativa dichiarazione di completezza, affermando che “ ha ricevuto in visione la propria attestazione dei requisiti e scheda di sintesi redatta dalla Commissione interna di cui all’art. 6, comma 1, del bando di concorso. Dichiara, altresì, di aver doverosamente e responsabilmente controllato la regolarità e completezza delle voci inserite nella propria attestazione dei requisiti e scheda di sintesi, accertando che è regolare e aggiornata in ogni sua parte fino alla data di compilazione ” (all. 6, mem. Amm. dep. 27.10.2022).
3. Per quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.