TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100635

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100635
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100635
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 00635/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Marsala n.8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

Comando del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico [-OMISSIS- di prot. del Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri SM- Ufficio Personale di -OMISSIS- (RM) proposto dal M.llo A.s. UPS CC -OMISSIS- avverso il rigetto della richiesta di riesame del provvedimento datato -OMISSIS-, notificato in pari data, prot. n° -OMISSIS-, con il quale il Comandante del -OMISSIS- ha rigettato I' istanza di riesame della sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero" inflitta allo stesso dal Comando "Raggruppamento Aeromobili Carabinieri - -OMISSIS- (AN)" con lettera nr. -OMISSIS-, notificata il giorno successivo, per. aver " fissato la propria residenza di fatto in località diversa da quella di servizio senza la prescritta autorizzazione del comandante di corpo. "e notificato allo stesso in data 22/12/2012.

- di ogni ulteriore atto e provvedimento anteriore, seguente, preordinato o comunque connesso o collegato a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 16 giugno 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa S P come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente, Maresciallo A.s. UPS in forza alla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, impugna il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero disposta nei suoi confronti perché “ Fissava la propria residenza di fatto in località diversa da quella di servizio senza la prescritta autorizzazione del comandante di corpo, (art. 48, punto 1,3 e 4 R.D.M. e art. 336 del regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri edizione 1963) ”.

Espone di essere stato destinatario nel 2008 della sanzione disciplinare del rimprovero per aver fissato la propria residenza di fatto fuori dalla caserma, senza la prescritta autorizzazione del comandante di corpo e di aver presentato avverso la sanzione ricorso gerarchico al “Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di -OMISSIS-”.

Tuttavia con provvedimento nr. -OMISSIS-, il ricorso gerarchico è stato rigettato.

Lamenta al riguardo l’illegittimità del rigetto per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 sotto il profilo del difetto di motivazione;
eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 RDM, oggi sostituito dall’art. 1397 del Nuovo Ordinamento Disciplina Militare ovvero eccesso di potere sotto il medesimo profilo;
Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta, dell’irragionevolezza e della carenza di istruttoria.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.P.R. n. 545 del 16 luglio 1986;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 264 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri;
ovvero eccesso di potere sotto il medesimo profilo;
Violazione e falsa applicazione dell’art 336 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Violazione e falsa applicazione della Circolare prot. N. C.G.A. 1145/4.l.17 del 25.11.1995;
Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria nonché del travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta e dello sviamento.

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