TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-05-22, n. 202400634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-05-22, n. 202400634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400634
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 00634/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R.T.I. Co.Bit. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E F e I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas - Gruppo Fs Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C C, R A N e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, N. Pizzoli n.8;

Paving Tecnology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Costruzioni Nasoni S.r.l., Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo proposto con atto notificato in data 21.9.2023 e depositato in data 2.10.2023, integrato da motivi aggiunti notificati e depositati in data 29.12.2023:

“della determina del 21 luglio 2023, prot. n. 0587046-U, comunicata con nota del 25 luglio 2023, prot. n. 0596196-U, del Responsabile Unità Appalti di Lavori dell’

ANAS

Spa - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di approvazione dell’aggiudicazione, in favore del Consorzio Stabile Argo Scarl, della gara di appalto “BA 05/23 S.S. 16 ‘Adriatica’ - interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673-(ex S.S. 16) - Lotto 3-S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia - Cerignola fino al Km 16+540 della S.S. n. 673. Cod. CUP F71B16000530001;
CODICE CIG: 9666057A91”;

- dei verbali della Commissione di gara e in particolare:

(i) del verbale n. 4 della seduta riservata del 18 maggio 2023 nel corso della quale è stata esaminata l’offerta tecnica del Consorzio Stabile Argo Scarl;

(ii) del verbale n. 10 della seduta riservata dell’8 giugno 2023 nella quale sono state aperte le offerte economiche di tutti partecipanti, si è stilata la graduatoria finale ed è stata proposta l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Argo Scarl;

- di ogni altro atto di gara connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto e per quanto di interesse”;

nonché

per la declaratoria di inefficacia

“del contratto tra il Consorzio Stabile Argo Scarl e l’ANAS S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane se, nelle more, sottoscritto” e il subentro “nel detto contratto del costituendo RTI CO.BIT. S.r.l. - Costruzioni Nasoni S.r.l.- Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia S.r.l. (mandanti), secondo in graduatoria”;

altresì per annullamento

“dell’atto del 9 agosto 2023, prot. n. 0642343, dall’ANAS S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane del parziale diniego opposto sull’istanza di accesso agli atti di gara presentata dalla ricorrente”;

e la condanna

“dell’ANAS S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane all’esibizione e al rilascio di copia di tutti i documenti richiesti, nel termine non superiore a 30 giorni, dettando le relative modalità”.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dalla S.c. a r.l. Consorzio Stabile Argo con atto notificato in data 28.9.2023 e depositato in data 2.10.2023, integrato da primi, secondi e terzi motivi aggiunti, rispettivamente notificati e depositati nelle date del 4.10.2023, 5.10.2023 e 2.1.2024:

per l’annullamento

“in parte qua gli atti di gara, segnatamente, il verbale n. 4 del 18.5.2023, di valutazione dell’offerta tecnica del Consorzio Stabile Argo, il verbale n. 3 del 15.5.2023, di valutazione dell’offerta tecnica del RTI CO.BIT, nonché i verbali di sedute riservate del 6.7.2023 e del 17.7.2023, Rep. nn. 14795/2023 e 14808/2023, di verifica con esito positivo della documentazione amministrativa presentata in sede di offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria, e la determina di aggiudicazione del 21.7.2023, Prot. n. 0587046-U”

nonché

in accoglimento dell’istanza 8388886AC3B97636BC8" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRB8388886AC3B97636BC8::2013-04-05" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartndm9bduitkr2ke?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRB8388886AC3B97636BC8::2013-04-05">ex art. 116 c.p.a., della “nota datata 3.8.2023, prot. n. 626770, nella parte in cui ha denegato l’accesso alla documentazione amministrativa del RTI CO.BIT. S.r.l.- Costruzioni Nasoni S.r.l. - Impresa di Costruzioni Geom. Matteo Santalucia S.r.l.”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale, i primi, secondi e terzi motivi aggiunti, e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l., di Paving Tecnology S.r.l. e di Anas - Gruppo Fs Italiane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. I F, per la ricorrente, gli avvocati R A N e M O, per l'Anas, e l'avv. Francesca Pizzutilo, su delega orale dell'avv. M S D, per il Consorzio Stabile Argo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 21.9.2023 e depositato in Segreteria in data 2.10.2023, il R.T.I. Co.Bit. S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, onde ottenere, previa sospensione dell’efficacia, le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto che, la società Anas S.p.a. - Gruppo F.S.I. indiceva la gara BA05/23 a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori e del servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera dell’intervento “S.S. 16 ‘Adriatica’ - interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia-S.S. n. 673-(ex S.S. 16)-Lotto 3-S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia-Cerignola fino al Km 16+540 della S.S. n. 673. Cod. CUP F71B16000530001;
CODICE CIG: 9666057A91”, per un importo complessivo di € 37.633.193,29, di cui: €. 36.061.753,65 per lavori, € 23.053,74 per i servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera ed € 1.548.385,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Nel termine di presentazione previsto dalla lex specialis venivano presentate dieci offerte, tra le quali quelle dell’odierna ricorrente - la quale indicava la Paving Technology S.r.l. come impresa consorziata esecutrice dei lavori - e del Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l., odierna controinteressata.

All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche, nonché di quelle economiche, venivano attribuiti i seguenti punteggi: per il controinteressato un totale di 82,510 punti, di cui 23,537 per l’offerta economica e 58,973 per quella tecnica, per la ricorrente un totale di 79,528 punti, di cui 21,473 per l’offerta economica e 58,055 per l’offerta tecnica.

Cosicché, con determina del 21.7.2023, prot. n. 0587046-U, dopo l’espletamento delle verifiche della documentazione amministrativa da parte della Commissione, veniva approvata l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata.

La ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, con nota protocollata dall’Anas S.p.a. - Gruppo F.S.I. il 27.7.2023, presentava istanza di accesso agli atti.

Detta istanza veniva accolta solo parzialmente, considerato che l’aggiudicataria aveva manifestato per iscritto il diniego di autorizzazione all’accesso integrale alla sua offerta tecnica specificando le parti da secretare e cioè: le offerte migliorative con particolare riferimento alle partnership commerciali strategiche che costituiscono segreti tecnici e commerciali e l’organigramma aziendale, ovvero gli allegati “Relazione tecnica”, “allegato B7.2.a”, “allegato B.

7.2.b”, e “allegato B.

7.2.c”.

In particolare, dall’esame della documentazione parziale esibita, la ricorrente ravvisava profili di illegittimità nella procedura di gara con riguardo alla valutazione dell’offerta tecnica della controinteressata.

Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva l’interessata rilevando quanto segue.

Con riguardo alla domanda di annullamento degli atti di aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. a) e 120 del c.p.a. eccepiva: “Violazione e erronea applicazione dei paragrafi 16 e 18 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti”;
“Violazione ed erronea applicazione del par.

6.2 del disciplinare di gara e dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti. violazione del principio di par condicio tra i concorrenti e del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica”;
“Violazione del disciplinare di gara paragrafo 18.1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”.

Instava, poi, per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, se nelle more sottoscritto, e per il conseguente subentro.

Quanto alla domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del parziale diniego dell’istanza di accesso agli atti e conseguente condanna dell’Anas S.p.a. - Gruppo F.S.I. all’esibizione e rilascio delle copie di tutti gli atti richiesti, eccepiva: “Violazione ed erronea applicazione del paragrafo 15.3.1 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”;
“Violazione ed erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria”.

In data 2.10.2023 si costituiva la società controinteressata, la quale, con atto precedentemente notificato in data 28.9.2023, proponeva ricorso incidentale, onde ottenere le pronunce a loro volta parimenti meglio indicate in oggetto.

Rappresentava che a valle della formazione della graduatoria concorsuale, la Commissione di gara accertava che il costo del personale dichiarato dall’aggiudicatario in sede di offerta non risultava inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del Codice.

Precisava che, con verbali di sedute riservate del 6.7.2023 e 17.7.2023, Rep. nn. 14795/2023 e 14808/2023, veniva verificata positivamente, in virtù dell’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa presentata in sede di offerta, venendo, dunque, confermata l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l.

Con riguardo al ricorso incidentale eccepiva: “Violazione ed erronea applicazione del disciplinare di gara. Violazione ed erronea applicazione dei principi in tema di inversione procedimentale. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 36, co. 5 e 83, co. 8, D.Lgs. 50/2016. Violazione ed erronea applicazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria”.

Quanto all’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ne chiedeva l’accoglimento nella parte di proprio interesse, denunciando “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 53, D.Lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi generali in tema di accesso difensionale. Violazione ed erronea applicazione dei principi in tema di inversione procedimentale. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria”.

In data 2.10.2023 si costituiva la Paving Tecnology S.r.l., concludendo per la reiezione del ricorso principale in uno alla domanda cautelare.

Con successivi due atti per motivi aggiunti, notificati e depositati in data 4.10.2023 e 5.10.2023, il Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l., esponendo di aver rilevato ulteriori profili di criticità con riguardo al criterio B.7 “pari opportunità di genere e generazioni ed inclusione lavorativa”, segnatamente al sub-criterio B.7.2 “adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale del personale tecnico”, denunciava: “Violazione ed erronea applicazione del disciplinare di gara. Violazione ed erronea applicazione dell’art.80, co. 5°, D. Lgs. n.50/2016. Violazione ed erronea applicazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria”;
“Violazione ed erronea applicazione del disciplinare di gara. Violazione ed erronea applicazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea motivazione, carente ed erronea istruttoria”;
“Violazione ed erronea applicazione del par.

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