TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-03-05, n. 201900194
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2019
N. 00194/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2018, proposto da
Regione Autonoma della SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Alessandra Camba, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante 23/25;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16 gennaio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il tema sostanziale della presente controversia, su cui direttamente incide il decreto ministeriale in epigrafe descritto, attiene alla decorrenza temporale del nuovo regime introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 -mediante modifica dello Statuto regionale sardo operata con le modalità previste dall’art. 56 dello stesso- in materia di compartecipazione regionale ad alcuni tributi erariali (in particolare, alle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale: vedi infra ).
2. La particolarità della questione rende opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
L'art. 8 dello Statuto speciale della Regione SA (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), come sostituito dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -nell’indicare le diverse forme di compartecipazione regionale ai tributi statali- al comma 1, lett. m) attribuisce alla Regione i “…sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici” e al comma 2 precisa che in tale compartecipazione rientrano anche le entrate che “sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione” .
Dunque, per effetto di tale disciplina introdotta dalla legge n. 296/2006, la Regione fruisce ora, a differenza che in passato, di una compartecipazione alle entrate statali calcolata (anche) sulle somme riscosse dall’erario fuori dalla SA, purché il presupposto d’imposta sia “maturato” in ambito regionale.
L’art. 1, comma 838, della stessa legge n. 296/2006 disciplina la decorrenza temporale di tale riforma statutaria statuendo che “…La nuova compartecipazione della regione SA al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010” .
È, poi, entrato in vigore il d.lgs. 9 giugno 2016, n. 114, recante, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 56 dello Statuto, la disciplina di attuazione della suddetta riforma, stabilendo all’art. 7, comma 3, per quanto ora di specifico interesse, che: “3. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione, le compartecipazioni alle entrate tributarie non disciplinate dai precedenti commi (si tratta, in sostanza, del gettito relativo alle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale: n.d.r.) sono determinate dal Dipartimento delle Finanze sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale e sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato” e all’art. 18 che: “Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010”.
3. È nella vigenza di tale quadro normativo primario che si sono svolte le vicende oggetto del presente giudizio.
In data 23 giugno 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato alla Regione, per l’acquisizione della necessaria intesa, lo Schema del decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 114/2016, prevedendo, all’art. 1, che le nuove modalità di compartecipazione regionale ai tributi individuati da tale norma (cioè le ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale) siano “applicabili per gli anni 2017 e successivi” .
Con nota 27 giugno 2017, n. 2068, la Regione SA ha comunicato al Ministero di non condividere tale decorrenza temporale, ritenendo che, in base a quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento, il nuovo metodo di calcolo dovesse essere applicato a decorrere dall’anno 2010 (anziché dall’anno 2017) in poi, con i conseguenti conguagli sulle somme già corrisposte.
Non di meno la Regione, con successiva nota 20 dicembre 2017, n. 9120, ha ritenuto di esprimere l’intesa, ancorché precisando di non rinunciare alle ulteriori pretese relative agli anni dal 2010 al 2016 e riservandosi le necessarie iniziative di tutela giurisdizionale.
In sede di approvazione finale del decreto, datato 11 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 gennaio 2018, n. 12, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato lo Schema originario, compresa la decorrenza dall’anno 2017 delle nuove modalità di calcolo della compartecipazione regionale ai tributi indicati all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 114/2016.
In particolare, l’art. 1 del decreto, recante “ Modalità di attribuzione alla Regione SA della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale ”, così recita: “ sono definite le modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione del gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale individuate dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, applicabili per gli anni 2017 e successivi .”
4. Con il ricorso ora in esame, notificato in data 12 marzo 2018, la Regione ha chiesto l’annullamento di tale decreto ministeriale “nella sola parte in cui, all'art.1, nel disporre che le modalità per la determinazione dei criteri di quantificazione del gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale individuate dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, siano “applicabili per gli anni 2017 e successivi”, ne esclude l'applicabilità al periodo 2010-2016” .
Il ricorso è affidato a censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sollecitando la reiezione del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 18 aprile 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, l’esame della controversia è stato rinviato al merito.
È seguito lo scambio di memorie con cui entrambe le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo la Regione deduce la nullità dell’atto impugnato per difetto assoluto di attribuzione, sul presupposto che il decreto ministeriale impugnato -nel far decorrere il nuovo regime di compartecipazione regionale dall’anno 2017, anziché dall’anno 2010 come previsto dallo Statuto e dalla disciplina di attuazione- “invada” un campo sul quale il Ministero sarebbe privo di potere perché “completamente occupato” dalla disciplina legale, la quale, per giunta, fa parte della riforma statutaria e della relativa normativa di attuazione, per cui può essere modificata solo con le procedure rafforzate di cui agli artt. 54 e 56 dello Statuto stesso.
1.1. La censura è infondata perché la figura giuridica della nullità per difetto assoluto di attribuzione, evocata dalla difesa regionale, presuppone che l’atto contestato investa una “materia” sulla quale il plesso amministrativo cui l’organo emanante appartiene sia, in radice, sprovvisto di potere amministrativo (c.d. incompetenza assoluta), mentre nel caso in