TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2013-07-24, n. 201303848

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2013-07-24, n. 201303848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201303848
Data del deposito : 24 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05280/2012 REG.RIC.

N. 03848/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05280/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 5280/ 12 R.G., proposto da:
Giuseppa Grandioso, rappresentata e difesa dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso Rosario Molino in Napoli, corso Umberto n. 381;

contro

Comune di Marcianise in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G.Porzio Centro Direzionale Isola G 8;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n.2037/2012 emessa dal Comune di Marcianise.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del 19 giugno 2013 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento n. 1558 del 30 aprile 2008 il dirigente del V Settore del Comune di Marcianise respingeva la domanda di condono edilizio presentata in data 10 dicembre 2004 ai sensi della legge n. 326/03 da Grandioso Giuseppa e relativa ad un piano rialzato per civile abitazione di mq 223,92, parte di un più ampio fabbricato sito alla via Catania s.n.c..

Il provvedimento era stato adottato perché la richiesta di condono risultava priva delle ricevute di versamento dell’anticipazione dell’oblazione.

Avverso il diniego di condono ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato la signora Grandioso Giuseppa, gravame tuttora pendente.

Successivamente, con ordinanza n. 2037/URB del 31 agosto 2012, il Comune di Marcianise, sul presupposto del diniego di condono, ha ingiunto alla signora Grandioso Giuseppa la demolizione delle opere abusivamente realizzate, tuttavia indicando come responsabile tale “Grazioso Giuseppa nata a Marcianise il 19 marzo 1945.

Avverso tale atto ha proposto ricorso a questo Tribunale, rubricato al n. 5280/12, la signora Grandioso Giuseppa chiedendone l’annullamento.

Con il primo motivo è stato dedotto un vizio di identificazione del destinatario del provvedimento di demolizione, essendo stato nell’epigrafe fatto riferimento sia a tale Grandioso Giuseppina nata a Marcianise il 19 marzo 1954, sia a Grazioso Giuseppa nata a Marcianise il 19 marzo 1945, mentre la ricorrente è Grandioso Giuseppa nata a Marcianise il 19 marzo 1945;
di conseguenza, ambedue in riferimenti anagrafici non si riferirebbero ad essa.

Con secondo motivo è stata poi lamentata la mancata comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’impugnata ordinanza di demolizione, mentre con il terzo è stata rilevata la mancata esatta indicazione delle opere oggetto di demolizione e di eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Con la quarta censura è stata dedotta la carenza di motivazione in ordine all’ingiunzione di demolizione, in considerazione del tempo trascorso rispetto alla realizzazione delle opere e del fatto che le stesse risultano ubicate in una zona abitata.

Con l’ultimo motivo è stata poi denunciata l’invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione rispetto ai vizi di legittimità propri del provvedimento di diniego di condono e già oggetto di impugnazione in sede straordinaria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2013, in vista della quale sono state depositate memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Va innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso, dal momento che si è presenza di una mera irregolarità, sotto forma di lapsus calami, in ordine all’indicazione del soggetto destinatario dell’impugnata ordinanza di demolizione;
invero, l’incertezza denunciata non assume quel carattere di assolutezza ed insuperabilità, tale da integrare un vizio del provvedimento;
innanzitutto, vi è stato un semplice scambio di cifre relativamente all’anno di nascita della ricorrente (1954 in luogo del 1945), così come frutto di mero errore materiale è la presenza nello stesso provvedimento del vero cognome della ricorrente (Grandioso), oltre a quello sbagliato “Grazioso”, tra l’altro quest’ultimo corretto in sede di notifica;
del tutto insignificante è poi l’uso del nome Giuseppina in luogo di Giuseppa, trattandosi di un semplice diminutivo;
a giudizio del Collegio che invece la persona effettiva destinataria dell’ordinanza fosse proprio la ricorrente si rileva pacificamente dalla sua qualità di soggetto che aveva presentato l’istanza di condono n. 8515 del 10 dicembre 2004 relativamente ad un immobile sito alla via Petrarca n. 22, dato che univocamente conduce alla sola persona di Grandioso Giuseppa, attuale ricorrente, tra l’altro, esattamente identificata in fase di notificazione dell’ordinanza;
ella non ha poi nemmeno allegato elementi indiziari circa un possibile effettivo contrasto di identità, in termini di riferibilità concreta del provvedimento impugnato ad un altro soggetto, ipotesi in cui l’impugnazione stessa sarebbe stata anche inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

Vanno altresì respinti gli altri quattro motivi di ricorso..

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione, va rilevato che secondo costante indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è ragione di discostarsi, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demo lizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (Consiglio di Stato VI Sezione 29 novembre 2012 n. 6071;
Consiglio di Stato, IV Sezione, 18 settembre 2012;
Consiglio di Stato IV Sezione 10 agosto 2011, n. 4764;
Consiglio di Stato, IV Sezione, 20 luglio 2011, n. 4403;
Consiglio di Stato, VI Sezione, 24 settembre 2010, n. 7129).

Riguardo al difetto di motivazione, rileva il Collegio che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione delle opere abusivamente realizzate, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, non solo non incolpevole, ma che il decorso del tempo giammai potrebbe legittimare (Consiglio Stato V Sezione , 11 gennaio 2011, n. 79;
Consiglio Stato IV Sezione 31 agosto 2010 n. 3955;
T.A.R. Campania Napoli VII Sezione 3 novembre 2010 n. 22291;
T.A.R. Campania Napoli VI Sezione 3 dicembre 2010 n. 26797;
T.A.R. Campania Napoli VII Sezione 14 gennaio 2011 , n. 160).

Infondata si rivela anche la censura afferente alla mancata indicazione dei beni da demolire ed oggetto di eventuale acquisizione;
invero, nel provvedimento di demolizione le opere sono state sufficientemente individuate sia per ubicazione,sia per consistenza, senza trascurare che l’univoco riferimento all’esistenza di una pratica di condono edilizio pone il destinatario nelle condizioni di non avere dubbi di sorta né sull’oggetto dell’ingiunzione, né sulle conseguenze di un’eventuale inottemperanza. Va comunque aggiunto che, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, la mancata o inesatta indicazione dell'area di sedime, da acquisire nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, concernendo indicazioni riferibili al successivo ed autonomo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Consiglio di Stato IV Sezione 26 settembre 2008 n. 4659;
T.A.R. Campania

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi