TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-03-03, n. 202000517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-03-03, n. 202000517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000517
Data del deposito : 3 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2020

N. 00517/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02363/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2363 del 2019, proposto da
M B P, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e R D M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bompensiere, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

PER L’ESECUZIONE

del giudicato formatosi sulla sentenza. n. 1671/2019 pronunciata da Codesto Ecc.mo T.A.R. sez. III, pubblicata in data 21.06.2019, notificata munita di formula esecutiva all’Amministrazione resistente in data 5.7.2019, nella parte relativa alla refusione delle spese processuali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. C Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- parte ricorrente, con il presente ricorso, ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto in relazione al capo di condanna delle spese processuali;

- successivamente alla notifica e deposito del ricorso, il Comune resistente, non costituitosi in giudizio, ha regolarmente adempiuto a quanto stabilito in sentenza;

- parte ricorrente, con atto depositato il 20 febbraio 2020, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali;

- il sopravvenuto pagamento comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e l’indubbio riconoscimento della legittimità della pretesa avanzata da parte ricorrente che implica la soccombenza del Comune intimato;

- Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano ‒ in favore della parte ricorrente ‒ avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).

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