TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-02-04, n. 201000576
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N. 00576/2010 REG.SEN.
N. 00772/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 772 del 2007, proposto da:
D T, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso B G in Brescia, Via L. Cereto, 8 (Fax=030/45918);
contro
Motorizzazione Civile di Brescia - Ufficio Provinciale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO DELL’UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI DI BRESCIA IN DATA 14/5/2007, CHE HA DISPOSTO LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’introdotto gravame il ricorrente impugna il provvedimento dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti di Brescia n. 2965/BS del 14/5/2007, che ha imposto la revisione della patente di guida in quanto il giorno 29/1/1998 lungo la S.S. 11 di Brescia egli procedeva a velocità eccessiva provocando un incidente stradale. L’atto sfavorevole evidenzia che il suddetto comportamento “fa sorgere dubbi sulla persistenza ... dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”.
Sostiene il Sig. Trkulja che, all’epoca del ricorso, risiedeva nel nostro paese da 14 anni durante i quali aveva sempre lavorato come autotrasportatore, mentre dopo la violazione non si è più reso responsabile di altre infrazioni al Codice della Strada.
Avverso il provvedimento in epigrafe egli propone gravame, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- Violazione dell’art. 7 della L. 241/90 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, che ha impedito all’interessato di apportare elementi utili suscettibili di incidere sulla determinazione finale dell’amministrazione;
- Eccesso di potere per illogicità, dal momento che le contravvenzioni sono state contestate nel gennaio 1998, e i dubbi sulle sue capacità di guida sono insorti dopo un lasso di tempo considerevole, durante il quale egli non ha più commesso violazioni ed ha sempre lavorato regolarmente come autotrasportatore.
Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 576 – emessa nella Camera di Consiglio del 19/7/2007 – questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 28/1/2010 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente censura la determinazione con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto a suo carico la revisione della patente di guida, per avere egli provocato un incidente stradale procedendo a velocità eccessiva lungo la S.S. 11.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito precisate.