TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-01-05, n. 202200013
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2022
N. 00013/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2021, proposto da
MULTI MUTENZIONE SRL, rappresentata e difesa dagli avv. A R M, J E P R e M P, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI TRAVAGLIATO, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Moretto 31;
per l'annullamento
- del bando di gara pubblicato in data 17 maggio 2021, con il quale è stata indetta una procedura aperta, con inversione procedimentale ex art. 133 comma 8 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei lavori di completamento e ampliamento della scuola primaria (stralci 1 e 2);
- del disciplinare e di tutti gli atti di gara, compresi gli elaborati progettuali relativi a ciascuno stralcio;
- dell'eventuale aggiudicazione della procedura, di estremi non noti;
- nonché per il risarcimento del danno subito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Travagliato;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Travagliato, con bando di gara pubblicato in data 17 maggio 2021, ha indetto una procedura aperta, con inversione procedimentale ex art. 133 comma 8 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei lavori di completamento e ampliamento della scuola primaria (stralci 1 e 2). L’importo a base di gara è pari a € 2.864.963,45, oltre a oneri per la sicurezza.
2. La decisione di mettere a gara i suddetti lavori ha un antefatto rilevante, che consiste in due precedenti gare, entrambe riferite all’ampliamento e alla riconfigurazione della scuola primaria. La prima era stata indetta con bando pubblicato in data 27 dicembre 2016 (stralcio 1), la seconda con bando pubblicato in data 28 luglio 2017 (stralcio 2). Questi appalti erano stati aggiudicati a Multi Manutenzione srl, nel primo caso in raggruppamento temporaneo con Due P srl per l’importo di € 1.390.672,32, oltre a oneri per la sicurezza (v. determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 197 del 20 aprile 2017), nel secondo caso come unico aggiudicatario per l’importo di € 1.289.150,00, oltre a oneri per la sicurezza (v. determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 517 del 17 ottobre 2017).
3. I contratti dei due appalti sono stati sottoscritti rispettivamente in data 10 luglio 2017 (stralcio 1) e in data 27 novembre 2017 (stralcio 2).
4. Nella fase esecutiva sono insorti contrasti tra Multi Manutenzione srl e il Comune a proposito di asserite difformità tra il progetto e lo stato dei luoghi, e a causa di interferenze di varia natura (pannelli fotovoltaici, sottoservizi), che hanno rallentato lo svolgimento dei lavori.
5. Dopo aver rinviato il termine di conclusione dei lavori per tenere conto delle interferenze, il Comune, con provvedimento del RUP di data 9 aprile 2019, ha deciso di non concedere ulteriori proroghe, imputando il ritardo alla disorganizzazione dell’appaltatore.
6. Ne è seguito un contenzioso civilistico tra Multi Manutenzione srl e il Comune, che si è sviluppato in più fasi davanti al Tribunale di Brescia.
7. Il primo passaggio è consistito in un accertamento tecnico preventivo, su richiesta di Multi Manutenzione srl. Nella relazione finale del CTU di data 20 marzo 2020 sono esposte, tra l’altro, le seguenti conclusioni; (a) è stata rilevata la necessità di integrazioni rispetto al progetto, ma si tratta di opere modesta entità, stimabili nell’importo di € 27.244,84 ed eseguibili in 35 giorni naturali consecutivi; (b) la consegna parziale di due aree del cantiere giustifica la proroga del termine di conclusione dei lavori, mentre non può essere riconosciuto alcun onere aggiuntivo per il presunto calo di produttività delle imprese, in quanto la presenza dei sottoservizi era nota, essendo stata indicata nel piano di sicurezza e coordinamento; (c) il calcolo della forza lavoro rivela una gestione non efficiente del cantiere da parte dell’appaltatore; (d) per quanto riguarda le riserve relative ai lavori, può essere riconosciuto