TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-05-27, n. 201000154
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Testo completo
N. 00154/2010 REG.SEN.
N. 00211/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 211 del 2009, proposto da:
Schraffl R S, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. H S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Leonardo da Vinci, 4;
contro
Comune di Dobbiaco in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Perathoner, 31;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) lettera del Sindaco di Dobbiaco del 30.4.2009 notificata il 4.5.2009 - provvedimento di rigetto;
2) (ivi menzionati) pareri della commissione edilizia 25.2.2009 e 28.4.2009;
3) lettera del sindaco di Dobbiaco del 4.6.2009 - provvedimento di rigetto;
4) (ivi menzionato) parere della commissione edilizia 28.4.2009;
5) e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, precedente, successivo, esecutivo anche non conosciuto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dobbiaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 M R D e uditi per le parti i difensori avv. M. Natzler, in sostituzione dell'avv. H. Stofner, per la ricorrente e avv. M. Mairhofer per il Comune di Dobbiaco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta Rudolf Schraffl s.r.l. impugna i provvedimenti in epigrafe specificati, tutti relativi all’immobile di sua proprietà, costituito dalla p.ed. 127 in CC Dobbiaco, situato nella zona residenziale A – zona di recupero.
A sostegno del gravame vengono formulati i seguenti motivi:
In relazione alla comunicazione 30.4.2009:
1.Violazione e falsa applicazione del piano di recupero del Comune di Dobbiaco, zona A – violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale del Comune di Dobbiaco – violazione e falsa applicazione degli articoli 27 nonché 52 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche – violazione e falsa applicazione della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 – violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 1977, n. 22 – violazione e falsa applicazione della legge provinciale 22 ottobre 1933, n. 17, per motivazione insufficiente e contraddittoria.
2.Violazione e falsa applicazione degli articoli 27 nonché 52 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
3.Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale del Comune di Dobbiaco – violazione e falsa applicazione della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 – eccesso di potere per travisamento di fatti ed omessa o insufficiente istruttoria – perplessità – motivazione insufficiente e contraddittoria.
Per quanto attiene alla comunicazione 4.6.2009: gli stessi tre motivi formulati con riferimento alla comunicazione 30.4.2009.
Si è costituito, producendo documentazione, il Comune di Dobbiaco, chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.
Alla pubblica udienza del 24.2.2010, in prossimità della quale le parti producevano memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente è proprietaria dell’immobile costituito dalla p.ed. 127 in CC Dobbiaco, che nel passato costituiva la sede del maso chiuso Heisler, intavolato sub PT 14/I. In seguito alla decisione della Commissione per i masi chiusi di Dobbiaco il maso chiuso è stato sciolto e la relativa partita tavolare è stata posta fuori uso (vedi doc. 7 di parte ricorrente).
Deduce la società Schraffl che nel 1956 è cessata l’attività agricola ed i vani da allora sono stati utilizzati per scopi abitativi e come accessori dell’abitazione;al piano terra alcuni vani sono stati utilizzati per attività artigianale e produttiva e nel 1988, a seguito della cessazione dell’attività del signor J H (cfr. doc. 8 della ric.), anche questi vani sono divenuti accessori dell’abitazione.
Nel 2007, dopo aver acquistato l’immobile, la ricorrente ha depositato presso il comune di Dobbiaco un rilievo sullo stato di fatto dello stesso (vedi doc. 9 di parte ric.) ed il 17.2.2009 ha presentato un progetto volto al risanamento dell’edificio, definito abitativo.
Con nota 3.3.2009 il Comune di Dobbiaco ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, che sostanzialmente attengono alla circostanza che la richiesta non può essere considerata di risanamento di casa di abitazione, visto che proprio dallo stato di consistenza, elaborato dal geom. Bachmann, prodotto in comune dalla ricorrente e verificato rispondente allo stato reale, in esito ad un controllo sul posto in data 20.9.2007, a cura di un dipendente del Comune, risulta che la cubatura abitativa dell’immobile è di 346,36 metri cubi, la cubatura agricola di 1068,72 e quella artigianale-produttiva di 84,65;inoltre non risulta rilasciata una concessione edilizia, in data antecedente alla LP 23.6.1992, n. 21, di modifica della destinazione d’uso ed il progetto presentato tende a modificare la cubatura agricola in abitativa senza l’obbligo di convenzionamento previsto dall’art. 27 della LP n. 13/97. Veniva inoltre contestata la violazione delle prescritte distanze con riferimento ad alcuni punti del progetto.
La Schraffl srl presentava le proprie controdeduzioni e modificava il progetto in ottemperanza alla predetta nota, eliminando due balconi sul tetto e mantenendo la zona tetto pressoché invariata onde evitare le contestate violazioni alle distanze normativamente previste. Il sindaco, con nota 30.4.2009, richiamando i pareri della Commissione edilizia comunale, respingeva la domanda di concessione edilizia, quindi comunicava ex novo i motivi ostativi e, con nota 4.6.2009, respingeva anche la domanda relativa al progetto rielaborato di data 23.3.2009.
Il ricorso non è fondato.
Con il primo articolato motivo si censura la violazione del piano di recupero del Comune di Dobbiaco, zona A e del PUC, degli artt. 27 e 52 della LP n. 13/97, della LP 23.6.1992, n. 21 ed il difetto di motivazione.
Le doglianze non colgono nel segno.
I provvedimenti sindacali di diniego della richiesta concessione edilizia per il risanamento della casa di abitazione (Projekt zur Sanierung des Wohnhauses) poggiano sostanzialmente sul fatto che, a detta del Comune, solamente una parte della cubatura dell’edificio sarebbe abitativa (mc 346,36), mentre gran parte (mc 1068,72) sarebbe cubatura agricola ed una piccola parte (mc 84,65) costituirebbe cubatura artigianale-produttiva, con la conseguente impossibilità di addivenire ad un risanamento dell’edificio a scopo abitativo senza modifica di destinazione d’uso, con conseguente applicazione dell’obbligo di convenzionamento, di cui all’art. 27 LP 13/97.
La ricorrente deduce che il piano di recupero della zona su cui insiste l’immobile non prevede uno specifico vincolo per l’edificio di sua proprietà. Osserva il Collegio che non è uno specifico vincolo sull’immobile a precludere il rilascio della concessione richiesta, bensì la circostanza per cui non si può considerare risanamento conservativo di immobile a destinazione residenziale quello in oggetto, poiché gran parte della cubatura risulta non avere destinazione abitativa.
Il provvedimento sindacale di diniego non viola neppure la previsione di cui alla LP 26.3.1992, n. 21 (se non forse nella formulazione infelice “Zudem wurde vor Inkrafttreten des L.G. Nr. 21 vom 23.06.1992 keine Baukonzession fùr eine eventuelle Umwidmung in Wohnkubatur ausgestellt”): con tale norma sono state introdotte in Provincia di Bolzano le diverse categorie di destinazione d’uso, attualmente contenute, con qualche integrazione, nell’art. 75 co 2 della LUP. Come correttamente espone la ricorrente, antecedentemente a tale norma la modifica della destinazione d’uso di un immobile senza opere edilizie non richiedeva il rilascio di concessione, ma chiaramente l’avvenuta modifica di destinazione d’uso da agricolo ad abitativo prima dell’entrata in vigore della LP n. 21/92 deve essere dimostrata dall’interessato.
Nella fattispecie in esame vi sono diversi elementi contrastanti con la pretesa della Schraffl srl circa il carattere residenziale dell’immobile de quo.
Come sopra già esposto, la stessa ricorrente ha presentato in data 14.9.2007 uno stato di consistenza della p.ed. 127 CC Dobbiaco, da cui risultava la cubatura sopra descritta nelle proporzioni dette, che riservano la parte preponderante alla cubatura agricola e la rispondenza di tale rilievo alla realtà è stata inoltre confermata dal sindaco, su richiesta della ricorrente, a seguito di apposito sopralluogo da parte di un tecnico comunale. Un tanto costituisce un elemento probatorio in direzione contraria alla pretesa di ritenere tutto l’immobile a destinazione residenziale, che non può perdere tale valenza perché si sarebbe trattato di un errore scusabile della ricorrente che avrebbe utilizzato un precedente stato di consistenza. Ed invero anche la laconica dichiarazione scritta del signor Brunner, proprietario dell’immobile, ora residente in Germania, (dichiarazione prodotta solo nel presente giudizio) che attesta che dal 1956 è cessata nell’immobile l’attività agricola, appare insufficiente rispetto al valore dello stato di consistenza di cui sopra, rafforzato dalla verifica comunale.
Osserva il Collegio che la mera cessazione dell’attività agricola non attua automaticamente la modifica di destinazione d’uso da agricola a residenziale, occorrendo all’uopo un effettivo utilizzo della cubatura in questione a fini abitativi, comprovata da elementi certi.
Anche il riferimento all’art. 6, comma 2.1 delle norme di attuazione, richiamato nel provvedimento di diniego (in realtà il provvedimento si riferisce solo al “Punkt 2.1”, omettendo di citare l’art.6) e all’art. 59 della LUP, che sarebbero stati violati, in quanto non prevederebbero un divieto di modifica della destinazione d’uso, non è condivisibile.
Il diniego del Comune di Dobbiaco, infatti, non si riferisce all’impossibilità di cambiare la destinazione d’uso, bensì proprio alla circostanza che con il progetto presentato la cubatura agricola e quella artigianale-produttiva vengono trasformate in residenziale senza l’applicazione dell’art. 27 LP 13/97. Recita detto art. 27, comma 1: “Nelle zone con funzione residenziale…omissis…la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60 per cento alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di lusso…omissis” e nuova cubatura, ai sensi dell’art. 27, viene definita dall’art. 16 della stessa legge anche la “trasformazione di cubatura esistente non destinata a scopo residenziale” (fatte salve le eccezioni espressamente disciplinate).
Era onere della Schraffl srl, pertanto, la dimostrazione dell’effettivo utilizzo di tutto l’immobile (antecedentemente all’entrata in vigore della LP n. 21/1992) a scopo abitativo per sottrarsi all’obbligo di convenzionamento.
Con il secondo motivo la Schraffl srl si duole dell’errata pretesa di applicazione dell’art. 27 LP n. 13/97 nella fattispecie, in quanto tale articolo non sarebbe riferibile alle zone di recupero.
Un tanto non è ricavabile dal tenore dell’art. 27 che parla di “zone con funzione residenziale”, senza operare alcun distinguo per le zone di recupero. Il motivo, così come formulato, contiene solo un’affermazione apodittica, senza alcuna specificazione sulle motivazioni che la sorreggono, se non un generico riferimento ad “alcune recenti interpretazioni della Ripartizione provinciale 27 Urbanistica” e risulta, pertanto, inammissibile.
Con il terzo motivo viene lamentata una mancanza di istruttoria, poiché in relazione alla contestazione effettuata nel preavviso di rigetto circa la violazione delle distanze previste dal codice civile per alcune parti del progetto, nonostante l’adeguamento in conformità effettuato sulle tavole progettuali presentate in data 23.3.2009, il provvedimento sindacale di rigetto del 4.5.2009 è dello stesso tenore del preavviso di rigetto.
Il motivo, che potrebbe formalmente essere condivisibile, appare superato dalla circostanza che con il secondo provvedimento di diniego, di data 4.6.2009, anch’esso oggetto di impugnativa, la contestazione relativa a determinate parti del progetto che non rispettavano le distanze di legge è stata eliminata, evidentemente in quanto superata dalla modifica progettuale intervenuta.
I motivi formulati ad 4, 5 e 6 ricalcano esattamente i primi tre motivi dedotti ed esaminati e seguono pertanto la stessa sorte.
L’infondatezza e l’inammissibilità delle doglianze formulate ed esaminate determina il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.