TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-11-14, n. 201701167
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Pubblicato il 14/11/2017
N. 01167/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2017, proposto da:
Comune di Apricena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V T, in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Regione Puglia, Comune di San Severo - Capofila Ufficio del Piano Sociale di Zona - Ambito Territoriale "Alto Tavoliere", Comune di Poggio Imperiale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia del 26 ottobre 2016, n. 1666, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 14 novembre 2016, nella parte in cui ha disposto che a far data dal 2 novembre 2016 fosse interrotto il termine dell'avviso n.1/2015 per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento quando i progetti facciano riferimento ad una delle infrastrutture sociosanitarie di cui al regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i, quali le strutture e i servizi di cui agli artt. 58,60,60 ter, 66,67,70 del regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i e che non venissero istruiti i progetti di che trattasi che fossero stati presentati oltre il 31 ottobre 2016, anche a seguito di richiesta di integrazione;
- della nota del 24 novembre 2016 prot. AOO 146/32187, della Regione Puglia, con la quale si comunicava all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di San Severo, l'inammissibilità della proposta progettuale del Comune di Apricena avente ad oggetto “Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani” codice di pratica n.4RXS238, di cui all'Avviso Pubblico n.1/2015;
- della nota del 23 novembre 2016 prot.797/Udp del responsabile del Ufficio del Piano Sociale di Zona - Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” Capofila: Comune di San Severo, con la quale si comunica al Comune di Apricena la nota regionale sopra richiamata e l'interruzione dei termini, a far data dal 2 novembre 2016 per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento per i servizi richiamati nella delibera di Giunta Regionale n.1666 del 26 ottobre 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente Ente, anche se a questo all'attualità sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 16 ottobre 2017, con la quale la difesa di parte ricorrente chiede a questo Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. A P M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame indicato in epigrafe il Comune di Apricena ha impugnato la deliberazione con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha disposto l’interruzione del termine dell’avviso n. 15 a far data dal 2 novembre 2016 per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento quando i progetti facciano riferimento ad una delle infrastrutture sociosanitarie di cui al regolamento regionale n.4 del 2007 e che non venissero istruiti i progetti di che trattasi che venissero presentati oltre il 31 ottobre 2016, anche a seguito di richiesta di integrazione.
Avverso l’atto di che trattasi parte ricorrente ha sollevato plurimi motivi di illegittimità.
Con l’ordinanza n. 65 del giorno 8 febbraio 2017 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dal Comune ricorrente congiuntamente al ricorso ritenendo sussistente il fumus boni iuris atteso che “…la deliberazione di Giunta regionale n. 1666 del 26.10.2016 è stata pubblicata sul B.U.R.P. in data 14.11.2016 quando il Comune ricorrente aveva già presentato la sua domanda di finanziamento (più nello specifico, in data 4.11.2016) facendo affidamento a quanto previsto nell’avviso pubblico n. 1/2015 (avviso peraltro non espressamente revocato o annullato dal Dirigente che ne aveva approvato il contenuto)”.
In data 16 ottobre 2017 la difesa del Comune di Apricena ha presentato una nota con la quale ha comunicato che in data 17 marzo 2017 si era riunita la Commissione per la valutazione dei finanziamenti di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici di cui all’avviso pubblico n. 1 del 2015 della Regione Puglia, la quale aveva provveduto di fatto a valutare la domanda di finanziamento del ricorrente, precedentemente dichiarata irricevibile, dichiarando altresì che tale circostanza avrebbe determinato una causa di sopravvenuta carenza di interesse dell’Ente ricorrente nel presente giudizio.
All’udienza pubblica del 7 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, alla luce della nota sopra citata, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato quanto già evidenziato nell’ordinanza cautelare n. 65 del giorno 8 febbraio 2017, il Collegio tuttavia ritiene di dover condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente che si liquidano come in dispositivo. Nulla in relazione alla altre parti resistenti.