TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-09-27, n. 202302157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-09-27, n. 202302157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302157
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 02157/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02034/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;

Liceo delle -OMISSIS-e Commissione degli esami di Stato -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del giudizio di non superamento dell'esame di Stato, espresso dalla Commissione esami di Stato -OMISSIS-, sostenuto dal ricorrente nell'anno scolastico 2017/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresi i verbali della suddetta Commissione, le griglie di valutazione predisposte dalla Commissione ed allegate ai verbali medesimi, le valutazioni attribuite al ricorrente in tali verbali;

nonché per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, dopo aver frequentato il -OMISSIS-, istituto d'istruzione non paritario, al termine dell'anno scolastico 2017/18 è stato ammesso a sostenere, in qualità di candidato esterno, l'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi presso il Liceo delle -OMISSIS-di -OMISSIS-. All'esito delle prove, il candidato ha conseguito un punteggio complessivo di 50/100, collocandosi, perciò, al di sotto della sufficienza (60 punti) per il superamento dell'esame. Il punteggio è così suddiviso:

- 12/25 punti per il credito scolastico;

- 18/45 punti per le prove scritte (6/15 per la prima prova scritta, 6/15 per la seconda prova scritta e punti 6/15 per la terza prova scritta multidisciplinare);

- 20/30 per il colloquio orale.

2. Con il ricorso in epigrafe, lo studente ha impugnato l'esito negativo dell'esame, chiedendo l'annullamento del provvedimento attestante tale esito, nonché il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza dell'illegittimo esercizio del potere amministrativo.

3. Si è costituito il Ministero intimato, depositando ampia documentazione.

4. All'esito della camera di consiglio del 20 settembre 2018, con ordinanza n. 1364/2018, è stata rigettata la domanda cautelare avanzata dal ricorrente.

5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 21 settembre 2023, in vista della quale non è stata spiegata attività difensiva.

6. Dopo aver premesso di essere portatore di -OMISSIS- con compromissione della lettura, dell'espressione scritta e del calcolo, nonché con un livello non trascurabile di disagio nell'ambito scolastico – come da certificazione trasmessa e ricevuta dal Liceo -OMISSIS- il 13 maggio 2015 (doc. 1 ricorrente) – e di aver inviato al Liceo, in data 22 marzo 2018, il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal -OMISSIS- per l'anno scolastico 2017/18 (doc. 3 ricorrente), l'esponente formula i seguenti motivi di censura.

I) Violazione degli artt. 3 e 34 cost., dell'art. 5 l. 170/2010, dell'art. 23 dell'ordinanza ministeriale (OM) 350/2018 e del d.m. 5669/2011, nonché eccesso di potere. La commissione d'esame non avrebbe acquisito e perciò avrebbe violato il PDP elaborato per il ricorrente e avrebbe comunque disatteso le indicazioni della certificazione di -OMISSIS-. In particolare, le verifiche in inglese e spagnolo della terza prova scritta multidisciplinare non sarebbero state formulate in forma ridotta né accompagnate dalla messa a disposizione di mappe concettuali. Ugualmente, il ricorrente avrebbe sostenuto la prova orale di spagnolo senza il supporto di mappe concettuali. Inoltre, durante l'esame, la commissione avrebbe "concesso" ai candidati con -OMISSIS- di usufruire di talune misure compensative e dispensative, a volte solo su richiesta, obliterando la considerazione che dette misure costituiscono l'oggetto di un diritto. In definitiva, la commissione non avrebbe creato le condizioni per un sereno svolgimento dell'esame da parte dei candidati con -OMISSIS-, ciò avendo compromesso lo stato emotivo del ricorrente e condotto all'esito negativo dell'esame.

II) Violazione degli artt. 3 e 34 cost. e dell'art. 23 OM 350/2018 ed eccesso di potere. La commissione avrebbe omesso di stilare un'apposita griglia di valutazione della prova scritta di italiano per il ricorrente, nonostante la certificazione di -OMISSIS- riportasse la presenza di difficoltà nella lettura e nell'espressione scritta. Inoltre, non avendo tenuto in considerazione il PDP trasmesso dal -OMISSIS-, l'amministrazione avrebbe operato una disparità di trattamento tra il ricorrente e i candidati interni portatori di -OMISSIS-, i cui PDP sono stati considerati.

III) Eccesso di potere per macroscopica illogicità, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione, in relazione alla scelta della commissione di esame di modificare in peius le griglie di valutazione in precedenza redatte dal consiglio di classe, scelta che avrebbe condotto a una impropria equiparazione dei canditati con -OMISSIS- ai candidati senza -OMISSIS-.

IV) Violazione dell'art. 5 l. 170/2010 e dell'art. 23 OM 350/2018 nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e omessa istruttoria, perché, con riferimento alla terza prova (multidisciplinare), il ricorrente, in base al proprio PDP e alle sue difficoltà, avrebbe dovuto essere esonerato dalle verifiche di spagnolo e di inglese o, quantomeno, le avrebbe dovute sostenere in forma ridotta.

V) Violazione dell'art. 5 l. 170/2010 e dell'art. 23 OM 350/2018 nonché eccesso di potere, in quanto la commissione non avrebbe dato lettura delle tracce delle prove scritte ai candidati con -OMISSIS-.

7. Le doglianze, da analizzare insieme in quanto in parte sovrapponibili e comunque interconnesse, sono prive di fondamento.

8. Per quanto d'interesse ai presenti fini, la l. 170/2010, finalizzata ad assicurare ai portatori di -OMISSIS- (-OMISSIS-) la piena realizzazione del diritto all'istruzione, stabilisce, all'art. 5, che:

- gli studenti con -OMISSIS- hanno diritto a una didattica personalizzata nonché alla fruizione di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica;

- agli studenti con -OMISSIS- sono garantite, durante tutto il percorso di istruzione, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato.

Le previsioni della legge sono specificate dal d.m. 5669/2011, recante le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con -OMISSIS-", il quale:

- all'art. 5, impone alla scuola di fornire « interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato [PDP ], con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate »;

- all'art. 6 fa obbligo alla scuola di adottare « modalità valutative che consentono allo studente con -OMISSIS- di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria »;

- in sede di esame di Stato, il medesimo art. 6 stabilisce che le commissioni di esame « tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati » e, sulla base del disturbo specifico, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari, assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi nonché criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio;

- all'art. 6, co. 5 e 6, fissa i presupposti per la dispensa dalle verifiche scritte nelle lingue straniere e, nei casi più gravi, per l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere: si possono dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera, anche in sede di esami di Stato, solo se, cumulativamente, i) la certificazione di -OMISSIS- attesti la gravità del disturbo e rechi l'esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte, ii) l'allievo maggiorenne (o la famiglia) faccia a sua volta richiesta di dispensa e iii) il consiglio di classe approvi la dispensa, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (co. 5);
solo in casi di particolari gravità del -OMISSIS-, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno può – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe – essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere, seguire un percorso didattico differenziato e sostenere prove differenziate in sede di esami di Stato (co. 6).

L'OM 350/2018 reca, poi, le istruzioni operative per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato al termine dell'anno scolastico 2017/18. All'art. 23, dedicato alla tutela dei candidati con -OMISSIS-, l'OM prevede, in sintesi, che:

- la commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con -OMISSIS-, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati;

- sulla base della documentazione (tra cui il PDP) e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, con possibilità di utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione;

- per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte;

- si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma;

- i candidati con -OMISSIS- che, ai sensi dell'art. 6, co. 6, d.m. 5669/2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere possono sostenere prove differenziate;

- i candidati con -OMISSIS- che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, d.m. 5669/2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario con la dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera sono sottoposti a una prova orale sostitutiva della seconda prova scritta e/o della terza prova scritta.

Dalla normativa sopra richiamata emerge come la posizione dello studente con -OMISSIS- debba essere specificamente attenzionata e come sia la didattica sia la valutazione dell'allievo debbano essere conformate in modo che le difficoltà connesse al disturbo non lo ostacolino nel raggiungimento del livello di apprendimento richiesto dal ciclo di studi né gli creino ingiustificate posizioni di svantaggio in sede di verifica e di valutazione. Dalla medesima normativa emerge, però, che le modalità di strutturazione della didattica e delle valutazioni sono rimesse alla scuola e, in sede di esame di Stato, alla commissione esaminatrice, tenendo comunque in specifica considerazione il disturbo dello studente e la documentazione in possesso dell'istituto, ivi incluso il PDP.

9. Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente reca -OMISSIS-, in relazione ai quali la certificazione di -OMISSIS- (doc. 1 ricorrente) prevede:

- come misure compensative al bisogno, l'utilizzo di tabelle e formulari, di computer con videoscrittura e correttore ortografico, di mappe concettuali, schemi, liste di nomi e date, della tavola pitagorica, l'adattamento delle verifiche e la riduzione della quantità di esercizi e/o aumento del tempo;

- come misure dispensative al bisogno, la dispensa dalla copiatura alla lavagna, dallo studio mnemonico, la valutazione della quantità e della qualità dei compiti assegnati a casa.

A sua volta, il PDP (doc. 3 ricorrente) contempla:

- come misure compensative, l'uso del computer per la scrittura (in italiano), del formulario e della calcolatrice (in matematica e fisica) e di mappe concettuali (nelle altre materie);

- come misure dispensative, le interrogazioni programmate e, nelle lingue straniere, le verifiche ridotte.

10. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, lo studente ha potuto beneficiare, sia nelle prove scritte sia nel colloquio orale, delle misure compensative e dispensative indicate nella suddetta documentazione. Infatti, dal verbale n. 3 della commissione d'esame (doc. 8 Ministero) risulta che a tutti i candidati con -OMISSIS- è stato consentito:

- per le prove scritte, l'utilizzo della videoscrittura, di formulari e di mappe concettuali, l'uso del dizionario bilingue per le prove di lingua, nonché la concessione di un tempo aggiuntivo pari a 1,30 h per la prima e per la seconda prova e pari a 0,30 h per la terza prova;

- per le prove orali, la consultazione delle mappe concettuali.

Gli strumenti d'ausilio messi a disposizione della commissione, tra l'altro, coincidono con quelli specificamente richiesti dal ricorrente in vista del sostenimento dell'esame. Infatti, in data 15 giugno 2018, lo studente ha scritto alla commissione incardinata presso il Liceo -OMISSIS- chiedendo « di poter utilizzare i seguenti strumenti compensativi: per la prima e la seconda prova scritta l'utilizzo del computer, per la terza prova e per il colloquio orale le mappe concettuali già consegnate preventivamente all'istituto » (doc. 6 Ministero).

È del tutto strumentale la critica, svolta nel ricorso, alle espressioni letterali contenute nel verbale n. 3, e cioè che la commissione abbia "concesso" determinate misure compensative e dispensative, come se si trattasse di favori eccezionali e non anche dell'attuazione di tutele previste dalla legge. Il lessico utilizzato nel verbale, infatti, è ininfluente, rilevando unicamente che i candidati con -OMISSIS- abbiano potuto usufruire di adeguanti strumenti di ausilio.

Per quanto concerne le mappe concettuali, occorre precisare che le stesse sono degli schemi rappresentativi delle conoscenze dello studente su un dato argomento e del percorso logico che lo studente segue per apprendere ed esporre i concetti didattici implicati. Le mappe, quindi, non sono preconfezionate dai docenti, bensì devono essere predisposte dallo studente, in modo da potersene avvalere durante le prove. Di ciò il ricorrente era, del resto, ben consapevole quando, nella missiva del 15 giugno 2018, aveva richiesto di utilizzare « le mappe concettuali già consegnate preventivamente all'istituto » (doc. 6 Ministero). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dunque, non vi è alcun dovere della commissione di fornire essa stessa le mappe concettuali agli studenti con -OMISSIS-. Se il ricorrente non ha portato con sé alcuna mappa d'ausilio per le prove di spagnolo, non può avanzare rimostranze all'amministrazione.

11. Né la certificazione di -OMISSIS- né il PDP prevedono che il ricorrente benefici della lettura a voce, da parte dei docenti, del testo delle verifiche somministrate. Inoltre, l'art. 23 OM 350/2018 rimette l'utilizzo di siffatto strumento d'ausilio alla scelta discrezionale della commissione d'esame (« la Commissione può prevedere […] di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte »). Ad ogni modo, dal verbale n. 3 della commissione d'esame (doc. 8 Ministero) si evince come l'organo abbia, in effetti, permesso ai candidati con -OMISSIS- di usufruire della lettura a voce delle tracce (« Solo in caso in cui venisse richiesta, un commissario procederà alla lettura delle tracce per i candidati con -OMISSIS- »), ma, come risulta dai verbali delle prove scritte, nessun candidato ha formulato richieste in tal senso (cfr. doc. 9, 10 e 11 Ministero).

12. Per quanto concerne le prove di inglese e spagnolo, il ricorrente non gode né della dispensa dalle prove scritte ( ex art. 6, co. 5, d.m. 5669/2011) né, tantomeno, dell'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere ( ex art. 6, co. 6, d.m. 5669/2011), per converso espressamente contemplate nel PDP. Correttamente, quindi, la commissione ha sottoposto al candidato delle domande in inglese e spagnolo nella terza prova scritta e lo ha interrogato in spagnolo durante il colloquio orale.

Si rimarca che, in entrambi i contesti, il ricorrente avrebbe potuto avvalersi di mappe concettuali che, però, per sua libera scelta, egli non ha predisposto.

Vero è che il PDP contempla l'elaborazione di verifiche ridotte per inglese e spagnolo, ma – come correttamente evidenziato nella relazione istruttoria predisposta dall'amministrazione scolastica e depositata in giudizio – in alternativa a siffatta misura dispensativa la commissione ha attribuito ai candidati con -OMISSIS- un tempo aggiuntivo per il completamento della terza prova e l'uso del dizionario bilingue, ossia ha adottato degli accorgimenti che, valutati nel complesso, si rivelano equivalenti alla riduzione delle prove. Del resto, l'art. 23 OM 350/2018 segnala « l'opportunità […] di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera », perciò conferisce alla commissione esaminatrice ampia discrezionalità nell'individuazione delle tecniche d'ausilio degli studenti con -OMISSIS- nell'ambito degli esami sulle lingue straniere.

Non può sostenersi, dunque, che siano state obliterate le difficoltà del ricorrente nell'apprendimento dell'inglese e dello spagnolo.

13. Alla luce di tali considerazioni, va smentita l'illazione, comunque sfornita di supporto probatorio, che la commissione abbia impedito al ricorrente di godere della giusta serenità durante l'esame e che tale atteggiamento intransigente abbia ridotto le sue chance di superare le prove.

14. Per quanto concerne i criteri di verifica, il ricorrente lamenta, essenzialmente, che la commissione abbia modificato, in senso deteriore per gli studenti, le griglie di valutazione già predisposte dal consiglio di classe e abbia redatto parametri valutativi unitari per tutti i candidati (mentre il consiglio di classe aveva predisposto, per la prima prova scritta, una griglia specifica per i candidati con -OMISSIS-), così indebitamente equiparando gli studenti con -OMISSIS- e gli studenti privi di -OMISSIS-.

Il modus operandi della commissione è scevro da vizi.

Innanzitutto, la commissione esaminatrice non è vincolata a utilizzare le griglie di valutazione predisposte dal consiglio di classe. Al contrario, giacché l'organo tecnico competente in relazione all'esame è, per l'appunto, la commissione, è a questa che spetta l'individuazione dei parametri valutativi da applicare alle prove. Ciò è confermato dall'art. 15, co. 9 e 10, OM 350/2018, laddove stabilisce che «[i] n sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte [… e] individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio ».

In secondo luogo, nessuna norma impone alla commissione di redigere una griglia di valutazione ad hoc per i candidati con -OMISSIS-. Infatti, l'art. 6 d.m. 5669/2011 semplicemente statuisce che le commissioni di esame « tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati » e « adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte […] sia in fase di colloquio ». Allo stesso modo, l'art. 23 OM 350/2018 « segnala l'opportunità [e non il dovere] di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma ». È rimessa, quindi, alla discrezionalità tecnica della commissione sia la scelta sia l'applicazione dei criteri valutativi, con il generale limite di non sottoporre i candidati con -OMISSIS- a ingiuste discriminazioni.

Nel caso di specie, dal ricorso non emergono elementi da cui inferire un uso distorto di siffatta discrezionalità. La censura sulle tecniche di valutazione utilizzate, infatti, è formulata in via così generica che non è possibile evincere per quali aspetti e in che misura il ricorrente sarebbe stato penalizzato nell'attribuzione dei punteggi.

Sono, inoltre, convincenti le osservazioni difensive contenute nella relazione istruttoria dell'amministrazione scolastica, delle quali si riporta il contenuto. « Da una comparazione delle griglie di valutazione fornite dal Consiglio di classe nel Documento del Consiglio di classe e quelle scelte dalla Commissione d'Esame si desume quanto segue:

- il punteggio attribuito dalla Commissione d'Esame alla valutazione delle competenze linguistiche nella prima prova scritta è maggiore in ragione del doppio di quanto avrebbe potuto essere qualora la Commissione avesse adottato la griglia di correzione, inserita nel Documento del Consiglio di classe e dedicata agli studenti con -OMISSIS-. Pertanto l'assunzione di una griglia di valutazione differente non ha penalizzato in tal senso il Signor [OMISSIS] , ma lo ha semmai favorito;

- la griglia di valutazione della seconda prova scritta, inserita nel Documento del Consiglio di classe prevedeva che: "per i -OMISSIS- non dovendosi valutare il linguaggio, il punteggio relativo (2 punti) viene dato d'ufficio". Il punteggio attribuito dalla Commissione d'Esame sulla base della griglia di valutazione adottata, nella sezione dedicata alla competenza linguistica, risulta inferiore in ragione di un solo punto a quello che il candidato avrebbe avuto "d'ufficio", qualora la Commissione d'Esame avesse adottato la griglia di valutazione proposta dal Consiglio di Classe. L'attribuzione di un punto in più non avrebbe rappresentato una modificazione significativa dell'esito della prova stessa o nell'ottica della valutazione finale ».

15. Conclusivamente, il giudizio di non superamento dell'esame di Stato da parte del ricorrente resiste alle censure attoree. Di conseguenza, va respinta altresì la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza dell'illegittimo esercizio del potere, non profilandosi alcun elemento di ingiustizia del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

16. Le spese della fase di merito vengono compensate, non essendo stata svolta attività defensionale in vista dell'udienza di discussione.

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