TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202300382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300382
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 00382/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GVS s.p.a., rappresentata e difesoa dagli avvocati G F e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Ligure Sanitaria - A.Li.Sa, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Euroseta Fashion s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del verbale di apertura delle offerte economiche prot. n. 2022-1244156 del 7 novembre 2022, nella parte in cui dispone che “dal momento che nei lotti 11 e 22, per i quali è prevista l’aggiudicazione di un Accordo quadro, le Ditte ammesse alla presente fase sono solamente due per ciascun lotto, e poiché il Disciplinare prevede la regola dell’arrotondamento all’unità inferiore ai fini dell’individuazione dei 2/3 di OO.EE. idonei cui aggiudicare l’Accordo quadro, il Presidente del Seggio rende noto che entrambi i lotti verranno aggiudicati solamente alla ditta che risulterà 1° in graduatoria in quanto abbia offerto il prezzo più basso” ;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GVS s.p.a. il 30/1/2023:

della delibera di aggiudicazione n. 8241-2022 prot-2022-1623864 del 23.12.2022, nella parte in cui conferma la proposta di aggiudicazione del lotto n. 11 alla sola ditta Euroseta Fashion s.r.l.;
del decreto del dirigente

SUAR

Liguria n. 5531 del 12.9.2022, di ammissione di Euroseta Fashion s.r.l. alla gara, nonché del verbale della seduta riservata di verifica dell’anomalia dell’offerta di Euroseta Fashion s.r.l..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società GVS s.p.a., espone: - di aver partecipato alla gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, “per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione) per un periodo di anni due (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 29” ;
- che, per il lotto n. 11, concernente la fornitura di maschere facciali filtranti FFP3 NR senza valvola (DPI) per un importo stimato triennale a base di gara pari a Euro 949.200,00, venivano ammessi alla fase di apertura delle buste economiche soltanto due operatori;
- di essersi classificata, nel lotto n. 11 in questione, al secondo posto, alle spalle della società controinteressata Euroseta Fashion s.r.l., avendo offerto un prezzo unitario pari alla base d’asta (€ 0,80) a fronte di un prezzo unitario di € 0,1516 offerto da Euroseta, corrispondente ad un ribasso dell’81,05% sulla base d’asta;
- che, quanto al criterio di aggiudicazione, il disciplinare di gara prevedeva, all’articolo 17, che ciascuno dei 29 lotti venisse assegnato secondo il criterio del minor prezzo, dettando tuttavia una particolare regola di aggiudicazione per i lotti 10, 11, 22, 28 e 29, a mente della quale il “S.U.A.R. aggiudicherà un Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016. Per ciascuno di tali lotti l’Accordo Quadro viene aggiudicato al prodotto che, presentando caratteristiche corrispondenti a quelle individuate nel Capitolato Tecnico, avrà offerto il minor prezzo, non per l’intero quantitativo stimato di ogni singolo lotto, ma in percentuale di almeno il 70%, onde garantire - per le diverse necessità delle singole Amministrazioni utilizzatrici o per particolari condizioni (es. fenomeni di allergizzazione e/o sensibilizzazione da parte di alcuni soggetti, mancato superamento del fit test per uno o più soggetti ecc.) – la possibilità di scelta del dispositivo eventualmente più adeguato tra quelli ulteriori offerti, risultati idonei, nella misura dei 2/3 delle ditte idonee, con arrotondamento all’unità inferiore”.

Con il ricorso introduttivo GVS s.p.a. ha impugnato il verbale di apertura delle offerte economiche prot. n. 2022-1244156 del 7 novembre 2022, nella parte in cui dispone che “dal momento che nei lotti 11 e 22, per i quali è prevista l’aggiudicazione di un Accordo quadro, le Ditte ammesse alla presente fase sono solamente due per ciascun lotto, e poiché il Disciplinare prevede la regola dell’arrotondamento all’unità inferiore ai fini dell’individuazione dei 2/3 di OO.EE. idonei cui aggiudicare l’Accordo quadro, il Presidente del Seggio rende noto che entrambi i lotti verranno aggiudicati solamente alla ditta che risulterà 1° in graduatoria in quanto abbia offerto il prezzo più basso” .

A sostegno del gravame ha dedotto un unico motivo di ricorso, rubricato come segue. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 17 del disciplinare di gara;
violazione degli articoli 3 e 21- octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
violazione degli articoli 30, comma 2 e 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Lamenta una falsa applicazione dell’articolo 17 del disciplinare di gara e, in particolare, della regola di arrotondamento all’unità inferiore ivi prevista.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Regione Liguria, rivendicando il carattere “letterale” dell’interpretazione dell’art. 17 del disciplinare operata dal seggio di gara.

Con ordinanza 19.12.2022, n. 269 la sezione, in ragione della mancanza, in allora, del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della pendenza del giudizio di anomalia dell’offerta aggiudicataria, pur ritenendo sussistenti consistenti profili di fondatezza del ricorso, ha rigettato la domanda cautelare.

Con atto di motivi aggiunti notificato il 26.1.2023 la società GVS s.p.a. ha esteso l’impugnazione alla delibera di aggiudicazione n. 8241-2022 prot-2022-1623864 del 23.12.2022, nella parte in cui conferma la proposta di aggiudicazione del lotto n. 11 alla sola ditta Euroseta Fashion s.r.l., al decreto del dirigente

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