TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-02-12, n. 201100163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-02-12, n. 201100163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100163
Data del deposito : 12 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00192/2010 REG.RIC.

N. 00163/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00192/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2010, proposto da:
A P, S D B, A C e A D S, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Nizza, 29;

contro

Comune di Romano Canavese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

nei confronti di

P M;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale del 7.12.2009 n. 29 di ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10/11/2009 avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2009;

- della deliberazione del Consiglio Comunale del 7.12.2009 n. 30 di ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 27/11/2009 avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed assestamento generale ai sensi dell'art. 175 comma 8 del

TUEL

267/2000;

di tutti gli atti antecedenti, presupposti, preparatori, successivi, consequenziali e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romano Canavese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Tre degli odierni ricorrenti (i signori Conto, De Bei e Peruzzi) sono membri in carica del Consiglio comunale di Romano Canavese;
il quarto ricorrente (il signor D S) agisce quale semplice cittadino residente nel predetto Comune.

Nelle suindicate qualità, gli esponenti contestano la legittimità delle deliberazioni nn. 29 e 30 del 7 dicembre 2009, con le quali il Consiglio comunale di Romano Canavese ha ratificato, rispettivamente, le deliberazioni di giunta n. 132 del 10 novembre 2009 e n. 137 del 27 novembre 2009.

Con il primo provvedimento (n. 132/2009), la Giunta comunale aveva deliberato una variazione di bilancio finalizzata all’acquisto di un’autovettura per il servizio di protezione civile;
con la seconda deliberazione (n. 137/2009), si era provveduto alla variazione di assestamento generale del bilancio 2009.

Gli esponenti, che riferiscono di aver espresso voto contrario alla ratifica degli atti di giunta, affermano che le impugnate deliberazioni risultano lesive del loro interesse ad impedire che l’organo comunale del quale fanno parte agisca in violazione di legge e che tale interesse è strettamente connesso a quello alla conservazione dell’ufficio nonché alla tutela della propria immagine.

L’altro ricorrente, non facente parte del Consiglio comunale, afferma di agire a tutela dell’interesse alla legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ciò premesso, gli esponenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione di legge in relazione all’art. 175, commi secondo, terzo e quarto, d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione all’art. 3, l. n. 241/1990: difetto di motivazione. Incompetenza. Eccesso di potere sotto vari profili: incompletezza e/o difetto dell’istruttoria;
carenza di motivazione.

Le deliberazioni consiliari impugnate non avrebbero verificato se i provvedimenti di giunta oggetto di ratifica fossero stati assunti in presenza dei necessari presupposti di urgenza, peraltro asseritamente insussistenti.

II) Violazione di legge in relazione all’art. 175, commi terzo e quarto, d.lgs. n. 267/2000.

Le variazioni di bilancio non possono essere disposte oltre il termine del 30 novembre.

III) Violazione di legge in relazione all’art. 175, commi secondo, terzo e ottavo, d.lgs. n. 267/2000. Violazione di legge in relazione all’art. 3, l. n. 241/1990: difetto di motivazione. Incompetenza. Eccesso di potere sotto vari profili: incompletezza e/o difetto dell’istruttoria;
carenza di motivazione.

La variazione di assestamento del bilancio è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio e non è ammesso l’intervento sostitutivo in via d’urgenza della Giunta.

IV) Violazione di legge in riferimento all’art. 175, commi quarto e ottavo, d.lgs. n. 267/2000, per difetto del requisito legittimante dell’urgenza. Eccesso di potere per carenza dell’istruttoria.

La delibera di assestamento del bilancio deve essere assunta entro il termine perentorio del 30 novembre.

V) Violazione di legge in riferimento all’art. 175, comma quarto, d.lgs. n. 267/2000.

La delibera consiliare n. 30/2009 si riferisce al provvedimento di giunta n. 137/2009, ma nel dispositivo si afferma erroneamente che viene ratificata la delibera giuntale n. 132/2009.

VI) Violazione di legge in relazione all’art. 3, comma quarto, l. n. 241/1990 e all’art. 24, commi primo e secondo, Cost.

Entrambi i provvedimenti omettono di indicare il termine e l’autorità cui è possibile proporre ricorso.

Sulla scorta di tali censure, gli esponenti instano conclusivamente per l’annullamento delle impugnate deliberazioni consiliari, previa sospensione dell’efficacia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Romano Canavese, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse e di legittimazione, e contrastandone la fondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 181 del 12 marzo 2010, è stata respinta, per carenza del requisito del periculum, l’istanza cautelare proposta in via incidentale dai ricorrenti.

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire, proposta in via preliminare dall’Amministrazione resistente.

Vanno considerate distintamente, a tale riguardo, le posizioni dei ricorrenti.

Quanto al signor D S, che propone il ricorso quale cittadino residente nel Comune di Romano Canavese, la sua posizione è quella di un soggetto che agisce per il rispetto della legalità dell’azione amministrativa e non per la riparazione di una lesione arrecata in modo diretto e attuale alla sua sfera giuridica.

Nell’ordinamento vigente, però, non è ammessa, salvo i casi di specifiche previsioni normative che la contemplino, un’azione popolare che comporta in una forma di controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione.

La posizione del ricorrente non si differenzia, peraltro, da quella della generalità dei consociati e i provvedimenti impugnati non si ripercuotono su un suo peculiare interesse.

Egli fa valere, in conclusione, un interesse di fatto al quale, per costante giurisprudenza, l'ordinamento non attribuisce tutela giurisdizionale amministrativa.

Carente di interesse ad agire è pure, per un diverso ordine di ragioni, la posizione dei tre consiglieri comunali.

Vanno richiamati, al riguardo, alcuni principi che governano il processo amministrativo il quale:

- non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta semplicemente a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l'amministrazione che lo ha emanato;

- è diretto, di regola, a risolvere controversie intersoggettive e non controversie fra organi o componenti di organi di uno stesso ente, in particolare fra i consiglieri di un ente locale e l'ente di appartenenza;

- non può, comunque, costituire uno strumento di soluzione delle contese politiche interne all’ente.

Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che il singolo consigliere è legittimato a ricorrere contro il Comune solo quando vengano in questione atti che ledono in via diretta il suo diritto all'ufficio, ovvero le prerogative ad esso spettanti quale persona fisica eletta alla carica in parola.

Fra i casi in cui ciò avviene, la giurisprudenza ha individuato quelli in cui si agisce per denunciare un vizio del procedimento di formazione dell'atto deliberativo che interferisce sul corretto esercizio del mandato del consigliere, come quando l'organo sia stato irritualmente convocato o costituito ovvero ne sia stato violato l'ordine del giorno ovvero ancora non sia stata depositata nei termini la documentazione da fornire ai suoi membri.

Si sono ancora individuati i casi in cui gli atti approvati riguardano direttamente e personalmente il consigliere stesso, come nel caso in cui l'interesse a permanere nella carica rivestita e a esercitarla sia messo in qualche misura in discussione.

Le deliberazioni impugnate nella presente sede non rientrano in alcuna delle fattispecie in cui il ricorso del singolo consigliere è ammissibile, non riguardando le persone dei consiglieri, ma una specifica tipologia di atti (la ratifica delle variazioni di bilancio assunte in via d’urgenza dalla giunta) attraverso i quali gli organi politici provvedono all’amministrazione del’ente.

Essi non si ripercuotono, quindi, in via diretta sul diritto all'ufficio dei consiglieri comunali.

L'asserita lesione delle prerogative del Consiglio comunale, d’altronde, anche qualora sussistente, non riguarderebbe il singolo consigliere, ma il consesso del quale egli fa parte, e non lo legittimerebbe comunque al ricorso.

Una specifica applicazione dei principi sopra enunciati nel caso della deliberazione di assestamento del bilancio è stata fatfa dalla giurisprudenza amministrativa con la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 26 aprile 2006, n. 563, nella quale, previa attenta ricostruzione dei più significativi arresti in materia, si è riaffermato, anche con riferimento al riparto di competenze fra gli organi elettivi degli enti locali fissato dal nuovo ordinamento, che l’azione con cui i consiglieri comunali lamentano una lesione delle attribuzioni del consesso di cui fanno parte deve ritenersi estranea al munus del consiglieri medesimi.

Per tale complesso di ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Ritiene il Collegio, comunque, che la fattispecie controversa sia connotata da peculiarità che inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

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