TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202200835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202200835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200835
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 00835/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2022, proposto da
Nukem Gmbh in qualità di Mandataria Capogruppo del Costituendo R.T.I. Unimed Scarl e Cam Power S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L P e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sgin Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G V, A T e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della “determina di non ammissione del 14/07/2022 (comunicata in data 15/07/2022) nella Procedura di “gara aperta” ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici per l'appalto di “Lavori per la realizzazione dell'impianto di cementazione prodotto finito (ICPF) presso il sito Sgin ITREC di Trisaia” ID C0377L21 - CIG 8870207660” (All. n. 1) (di seguito anche “il Provvedimento”);

- nonché di ogni atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sgin Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26/9/2022, la deducente - in proprio e in qualità di mandataria un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con cui l’intimata stazione appaltante ha disposto la non ammissione di detto R.T.I. al prosieguo della procedura di gara per l’affidamento dei “ Lavori per la realizzazione dell’impianto di cementazione prodotto finito (ICPF) presso il sito Sgin ITREC di Trisaia ”, non avendo la relativa offerta tecnica superato la soglia di sbarramento di 48/80 (all’uopo fissata dalla lex specialis ).

1.2. L’impugnazione è affidata alla deduzione di plurimi motivi di illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica.

2. Si è costituita in giudizio la Sgin s.p.a. che, nell’argomentare l’infondatezza del gravame, ne ha eccepito in limine l’inammissibilità (in ragione dell’omessa impugnazione del successivo provvedimento di non aggiudicazione della procedura di gara, adottato in data 15/7/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22/7/2022 e, in via dirimente, comunicato alla deducente in data 4/8/2022).

3. All’udienza pubblica del 23/11/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, secondo quanto condivisibilmente eccepito dalla resistente, atteso che:

- la deducente, pur avendone l’onere ai fini dell’utile coltivazione del gravame, ha omesso ab origine di impugnare il (pienamente conosciuto) provvedimento di “esito gara”, caratterizzato da autonoma portata lesiva rispetto agli atti di gara che lo presuppongono, con cui la procedura per cui è causa è stata conclusa con una decisione di non aggiudicazione (determinazione adottata ai sensi dell’art. 95, co. 12, D.lgs. n. 50/2016: “ Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ”);

- il rapporto tra l’impugnato provvedimento di non ammissione e quello inoppugnato di non aggiudicazione della gara va inteso in termini di invalidità viziante e non caducante, per cui l’eventuale accoglimento del presente gravame non travolgerebbe in nessun caso tale ultima determinazione e, dunque, non consentirebbe alla deducente il conseguimento dell’agognato bene della vita (precludendo il suo utile reinserimento all’interno della procedura di gara, siccome ormai irretrattabilmente definita).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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