TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-02-19, n. 201900165

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-02-19, n. 201900165
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900165
Data del deposito : 19 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2019

N. 00165/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00248/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 248 del 2014, proposto da D L B, A P, P P, M C, rappresentati e difesi dall'avvocato M E C e domiciliati ex lege presso la segreteria di questo Tribunale, in Brescia, via Carlo Zima, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina, n. 6;

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 2.7/561 del 19 novembre 2013 della Questura di Cremona - Ufficio amministrativo contabile, notificato il 18 dicembre 2013 all’Ispettore capo della Polizia di Stato D L B;

- del provvedimento n. 2.7/562 del 19 novembre 2013 della Questura di Cremona - Ufficio amministrativo contabile, notificato il 18 dicembre 2013 all’Assistente Capo della Polizia di Stato A P;

- del provvedimento n. 429/5-2 del 4 dicembre 2013 del Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo - Sezione Gestione finanziaria, notificato l’11 dicembre 2013 al Luogotenente dei Carabinieri P P;

- del provvedimento n. 429/6-2 dell’11 dicembre 2013 del Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo - Sezione Gestione finanziaria, notificato il 21 dicembre 2013 al Maresciallo Capo dei Carabinieri M C;

con i quali sono state rigettate le richieste di erogazione dell’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e all’articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, presentate dagli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, si ritengono ingiustamente lesi dai provvedimenti con i quali -rispettivamente- la Questura di Cremona e il Comando Legione Carabinieri di Milano hanno respinto le loro istanze di riconoscimento delle indennità previste per i trasferimenti d’autorità.

Espongono che in relazione al processo di riorganizzazione degli uffici giudiziari disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ( Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 ) e alla soppressione del Tribunale di Crema e della relativa Procura della Repubblica, ove prestavano servizio, essi sono stati assegnati alla sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona a decorrere dal 14 settembre 2013.

Con gli atti in epigrafe le amministrazioni intimate hanno negato, per detto trasferimento, la spettanza dell’indennità di trasferimento prevista dall’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell’indennità di prima sistemazione di cui agli articoli 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, in ragione di quanto espressamente disposto dall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012.

Detta norma stabilisce -infatti- che:



1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.



2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti
.”

Assumono i ricorrenti l’illegittimità dei gravati provvedimenti per:

1. Eccesso di potere per errata interpretazione della normativa in materia ;

2. Violazione dell’art. 3 Costituzione, ingiustizia manifesta ed illegittimità degli artt. 7, II comma, decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e art. 1, comma 1 bis della legge n. 86/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 163 della legge n. 228/2012 .

Gli esponenti censurano in via principale l’errata interpretazione della normativa in materia, sostenendo che il richiamato comma 2 dell’articolo 7 del d.lgs. 155/2012 non deve essere inteso come eccezione alla spettanza dei benefici economici previsti in caso di trasferimento d’autorità, bensì come deroga alle ordinarie modalità di assegnazione e trasferimento del personale alle sezioni di polizia giudiziaria previste dagli articoli 8 e 11 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ( Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ).

In via subordinata denunciano l’illegittimità, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, del differente trattamento riservato dal legislatore al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria rispetto al rimanente personale delle forze di polizia e dei carabinieri, che risulterebbe non solo dal richiamato articolo 7, comma 2 del d.lgs. 155/2012 ma -secondo i ricorrenti- anche dal comma 1 bis dell’articolo 1 della legge 86 del 2001 ( Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ), in vigore dal 1° gennaio 2013, a norma del quale “ L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”.

Chiedono quindi l’annullamento dei provvedimenti gravati, nonché l’accertamento del loro diritto alle richieste indennità a decorrere dalla data di assegnazione alla nuova sede e la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, oltre ad interessi e rivalutazioni.

Si è costituito in giudizio il solo Ministero dell’Interno, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento ministeriale di data 12 settembre 2013, notificato personalmente il successivo 14 settembre 2013 all’Ispettore Capo della Polizia di Stato B D L e all’Assistente capo della Polizia di Stato P A, con cui è stata disposta la loro assegnazione di diritto alla sezione di PG della Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona, nonché della circolare ministeriale di data 12 settembre 2013, pubblicata sul sito telematico ufficiale della Polizia di Stato, in quanto costituenti il presupposto degli atti impugnati con l’odierno ricorso. Nel merito chiede respingersi il gravame perché infondato, alla luce del chiaro disposto normativo cui l’Amministrazione ha dato applicazione.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 13 febbraio 2019 e ivi trattenuto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti si ritengono ingiustamente lesi dal mancato riconoscimento delle indennità previste per i trasferimenti d’autorità in corrispondenza della loro assegnazione alla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona, disposta a seguito della soppressione del Tribunale di Crema, ove prestavano servizio.

La decisione del ricorso può essere assunta prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposto, formulata dall’amministrazione ministeriale costituita, in considerazione dell’infondatezza nel merito del gravame.

L’articolo 7 ( Personale di polizia giudiziaria ) del d.lgs. 155 /2012 dispone espressamente che:

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