TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402554
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2024
N. 02554/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 382 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A Pillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 30.12.2022, avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli – Scritta – Istruttore Tecnico Cl;
b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7, ove interpretabile come interpretato dall'Amministrazione;
c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso;
d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria, se ed in quanto non consentano la collocazione del ricorrente in posizioni utili;
e) ove necessario, del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco, concernente i risultati delle prove scritte e del relativo avviso;
f) ove necessario, del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta;
g) ove necessario, del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento, concernente il diario della prova orale;
h) dei verbali della Commissione giudicatrice;
i) della documentazione inerente la prova scritta, sostenuta dal ricorrente, e della relativa banca dati;
l) del provvedimento, con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti;
m) d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento, che ci si riserva d'impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero, in subordine, per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta;
nonché per l'accertamento
dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione, anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 18/4/2023:
Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche ex art. 56 cpa, dei seguenti atti: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl', nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura -OMISSIS- – profilo -OMISSIS- ;2) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva;3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl';b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione;c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso;d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili;e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso;f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta;g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale;h) dei verbali della Commissione giudicatrice;i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati;l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti;m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta;nonchè per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 9/6/2023:
Avverso e per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei seguenti atti: A) ove e per quanto lesivo dell'Avviso dell'11.5.2023 con cui il Comune ha comunicato ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione;B) della Disposizione Dirigenziale n. 75 del 17.5.2023, avente ad oggetto la “Rettifica della graduatoria definitiva di merito TEC/C” con cui il Comune ha rettificato la graduatoria definitiva nella parte in cui non riconosce al ricorrente la qualifica di vincitore;C) della Disposizione n. 80 del 17.5.2023 con cui il Comune ha preso atto delle rinunce alla sottoscrizione del contratto di alcuni concorrente sempre nella parte in cui non ha qualificato il ricorrente come vincitore;D) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva;E) di tutte le graduatorie approvate e di volta in volta rettificate dal Comune relative al concorso oggetto di giudizio e delle relative Determine nella parte in cui non considerano il ricorrente come idoneo/vincitore del concorso;F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con i precedenti motivi integrativi: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl', nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura -OMISSIS- – profilo -OMISSIS- ;2) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva;3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl';b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione;c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso;d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili;e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso;f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta;g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale;h) dei verbali della Commissione giudicatrice;i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati;l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti;m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta;nonchè per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 8/9/2023:
Avverso e per l'annullamento dei seguenti atti: x) della Disposizione Dirigenziale n. 70 dell'1.8.2023 con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assunzione di un concorrente ed è stato disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria e della relativa graduatoria che parimenti si impugna;y) della graduatoria aggiornata pubblicata il 5.9.2023;z) ove e per quanto lesiva, della Disposizione n. 284 del 22.6.2023;k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti;nonché degli atti già impugnati con i secondi motivi integrativi: A) ove e per quanto lesivo dell'Avviso dell'11.5.2023 con cui il Comune ha comunicato ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione;B) della Disposizione Dirigenziale n. 75 del 17.5.2023, avente ad oggetto la “Rettifica della graduatoria definitiva di merito TEC/C” con cui il Comune ha rettificato la graduatoria definitiva nella parte in cui non riconosce al ricorrente la qualifica di vincitore;C) della Disposizione n. 80 del 17.5.2023 con cui il Comune ha preso atto delle rinunce alla sottoscrizione del contratto di alcuni concorrente sempre nella parte in cui non ha qualificato il ricorrente come vincitore;D) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva;E) di tutte le graduatorie approvate e di volta in volta rettificate dal Comune relative al concorso oggetto di giudizio e delle relative Determine nella parte in cui non considerano il ricorrente come idoneo/vincitore del concorso;F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con i precedenti motivi integrativi: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl', nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura -OMISSIS- – profilo -OMISSIS- ;2) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva;3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl';b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione;c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso;d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili;e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso;f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta;g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale;h) dei verbali della Commissione giudicatrice;i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati;l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti;m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta;nonchè per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Napoli e di Città Metropolitana di Napoli e di F Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso, per l'assunzione di complessivi n. 719 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, Istruttore Tecnico C.
Dopo aver superato la prova preselettiva, il ricorrente ha sostenuto la prova scritta riportando il punteggio di -OMISSIS- punti.
Il ricorrente lamenta, quindi, con ricorso principale, che due delle domande sottopostegli in sede di prova scritta erano state formulate in maniera erronea e contradittoria e non coerente con le risposte indicate come possibili, il che aveva costituito un illegittimo ostacolo al superamento della prova. Più nel dettaglio, a causa delle risposte errate in ordine alle dette domande, al ricorrente erano stati sottratti 0,30 punti atteso che per ogni domanda errata il bando prevedeva la sottrazione di 0,15 punti, mentre, una volta venuta meno la possibilità di fornire la risposta esatta alle due domande, per effetto della loro errata formulazione, erano stati decurtati ulteriori 1,50 punti;in tal modo, al ricorrente era stato indebitamente sottratto il punteggio totale di 1,80 punti che, se aggiunti a quelli conseguiti, avrebbero determinato la sua ammissione alla prova orale.
Questo Tribunale, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente, ex art. 56 c.p.a., con il decreto n. -OMISSIS-, disponeva l’ammissione -OMISSIS- dello stesso alle prove orali del concorso in esame;di qui, in esecuzione del suindicato decreto, il ricorrente ha sostenuto la prova orale in data -OMISSIS-, superandola con -OMISSIS- punti;l’ammissione -OMISSIS- è stata, peraltro, confermata con l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.
Con determina n. -OMISSIS-, quindi, il Comune di Napoli approvava la graduatoria definitiva di merito, ammettendo il ricorrente -OMISSIS-.
Con Avviso dell’11.5.2023, il Comune invitata i concorrenti vincitori ad indicare la sede di preferenza. In data 17.5.2023, con le Disposizioni nn. 75 e 80 il Comune rettificava la graduatoria definitiva prendendo atto delle rinunce di alcuni concorrenti. Seguiva l’ulteriore Avviso dell’11.5.2023 con cui il Comune comunicava ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione.
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e i suindicati atti nella parte in cui inserivano il suo nominativo -OMISSIS-, senza riconoscergli la qualifica di idoneo/vincitore in via definitiva. Chiedeva, quindi, l’immissione in servizio, seppure -OMISSIS-, nelle more della decisione del merito del giudizio, invocando, tra l’altro, l’applicazione, in via analogica, dell'art. 4, comma 2 bis, D.L. 115/2005.
L’istanza cautelare proposta con motivi aggiunti veniva accolta da questo Tribunale nel senso della confermata ammissione -OMISSIS- del medesimo ricorrente alle prove orali del concorso;veniva, invece, respinta la domanda cautelare volta al suo inserimento definitivo in graduatoria – peraltro già disposto dall’Amministrazione -OMISSIS- – e, soprattutto, alla stipula del contratto di insegnamento, trattandosi di bene della vita che il ricorrente avrebbe potuto conseguire, solo all’esito della definizione del ricorso nel merito.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, deducendo la propria estraneità al ricorso, posto che la procedura selettiva era stata gestita dal solo F, in virtù della Convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di attività di supporto al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli.
Integrato il contraddittorio a cura di parte ricorrente, la causa perveniva alla pubblica udienza del 6 marzo 2024, e, qui, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Nel corso dell’espletamento della prova scritta, svolta in data 15.12.2022, al ricorrente venivano sottoposti i seguenti quesiti:
Quesito 23: “ A norma del disposto di cui al co. 1, art. 14, l. n. 241/1990, è possibile la convocazione di una conferenza di servizi istruttoria su espressa richiesta di un privato interessato ?”.
Quesito 24: “ A norma di quanto dispone l’art. 3 del D.M. 21/06/2004, in quale dei seguenti casi sono ritenute necessarie le protezioni con barriere?”.
L’Amministrazione ha indicato, per il quesito 23, quale risposta giusta l’opzione 1 (“Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse”) . Come rilevato dal ricorrente, tale risposta risulta, tuttavia, fuorviante ed erronea atteso che il riferimento agli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni è contenuto nella diversa ipotesi della conferenza di servizi decisoria, disciplinata dal comma 2 dell’art. 14. Ed invero, l’art. 14 comma 1 della legge n. 241/90 consente la convocazione di una conferenza di servizi istruttoria su richiesta del privato interessato “ quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati”.
Anche con riferimento al quesito n. 24, poi, deve rilevarsi che la domanda è stata formulata in maniera ambigua, posto che l’art. 3 citato , rubricato “disposizioni transitorie”, riguarda le domande di omologazione e non contiene alcun riferimento allo “Spartitraffico ove presente”.
Ed invero, la giurisprudenza ha rilevato che “in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti;nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)” (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).Ed ancora, è stato chiarito che, “certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta” (TAR Napoli sez. V n 5005/2021).
Sicché, sotto un primo profilo, nella specie è del tutto verosimile la tesi espressa dal ricorrente, secondo la quale – qualora i due quesiti, come sopra riportati, fossero stati formulati in maniera corretta – il medesimo non solo non si sarebbe visto decurtare il punteggio di 0,15 punti per ciascuna delle risposte fornite, e ritenute errate, ma avrebbe potuto conseguire, ove i quesiti fossero stati formulati in maniera corretta, altri 0,75 punti per ciascuna di esse, e così raggiungere la soglia minima di 21,00 punti, previsti per l’ammissione alla prova orale;del resto, sotto un secondo concorrente profilo, osserva il Collegio che l’espunzione – stante la loro rilevata ambiguità – dei due quesiti in questione dalla griglia, predisposta dall’Amministrazione, non avrebbe potuto, evidentemente, non comportare un aggiustamento verso il basso della stessa soglia di sbarramento per l’accesso alle prove orali, già stabilita in punti 21.00.
Per tali assorbenti ragioni, le quali, nella loro complessiva considerazione, danno conto, in definitiva, dell’illegittimità della gravata esclusione del ricorrente dalla prova orale del concorso in oggetto, il gravame principale va, quindi, accolto.
I tre atti di motivi aggiunti vanno, invece, respinti, nei limiti dell’interesse ed in parte qua , in quanto l’inserimento definitivo del ricorrente in graduatoria e la stipula del contratto di insegnamento, costituivano il bene della vita, che il ricorrente poteva effettivamente conseguire, solo all’esito della definizione nel merito del ricorso.
Ed invero, osserva il Collegio, sul punto, che, una volta acclarata l’illegittimità dei due predetti quesiti a risposta multipla, formulati in maniera erronea e/o ambigua, per le ragioni sopra illustrate, ed una volta oltre tutto rideterminatasi, per effetto della loro espunzione dalla griglia dei quesiti, la soglia minima del punteggio, da raggiungere ai fini della ammissione alla prova orale, anche l’inserimento del ricorrente in graduatoria, una volta superate le prove orali - cui il ricorrente è stato ammesso per effetto dei pronunciamenti cautelari della Sezione - non poteva che avvenire -OMISSIS-, ovvero in attesa della definizione del giudizio di merito, fermo restando che l’Amministrazione, in sede conformativa della presente decisione, dovrà ovviamente adottare ogni atto, di sua competenza, conseguente (id est, eliminare la riserva in questione, dichiarare il ricorrente vincitore della selezione de qua e porre in essere gli atti consequenziali).
Le spese di lite vanno poste esclusivamente a carico del F, nella misura indicata in dispositivo, posto che le doglianze proposte afferiscono all'iter procedurale del concorso, gestito interamente dallo stesso F, in forza della Convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2022, laddove vanno compensate, quanto al Comune di Napoli ed alla Città Metropolitana di Napoli, rimaste ad esso estranee.