TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402554
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2024
N. 02554/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 382 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A Pillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 30.12.2022, avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli – Scritta – Istruttore Tecnico Cl;
b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7, ove interpretabile come interpretato dall'Amministrazione;
c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso;
d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria, se ed in quanto non consentano la collocazione del ricorrente in posizioni utili;
e) ove necessario, del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco, concernente i risultati delle prove scritte e del relativo avviso;
f) ove necessario, del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta;
g) ove necessario, del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento, concernente il diario della prova orale;
h) dei verbali della Commissione giudicatrice;
i) della documentazione inerente la prova scritta, sostenuta dal ricorrente, e della relativa banca dati;
l) del provvedimento, con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti;
m) d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento, che ci si riserva d'impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero, in subordine, per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta;
nonché per l'accertamento
dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione, anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 18/4/2023:
Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche ex art. 56 cpa, dei seguenti atti: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl', nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura -OMISSIS- – profilo -OMISSIS- ; 2) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl'; b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione; c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso; d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili; e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso; f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta; g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale; h) dei verbali della Commissione giudicatrice; i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati; l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta; nonchè per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 9/6/2023:
Avverso e per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei seguenti atti: A) ove e per quanto lesivo dell'Avviso dell'11.5.2023 con cui il Comune ha comunicato ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione; B) della Disposizione Dirigenziale n. 75 del 17.5.2023, avente ad oggetto la “Rettifica della graduatoria definitiva di merito TEC/C” con cui il Comune ha rettificato la graduatoria definitiva nella parte in cui non riconosce al ricorrente la qualifica di vincitore; C) della Disposizione n. 80 del 17.5.2023 con cui il Comune ha preso atto delle rinunce alla sottoscrizione del contratto di alcuni concorrente sempre nella parte in cui non ha qualificato il ricorrente come vincitore; D) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva; E) di tutte le graduatorie approvate e di volta in volta rettificate dal Comune relative al concorso oggetto di giudizio e delle relative Determine nella parte in cui non considerano il ricorrente come idoneo/vincitore del concorso; F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con i precedenti motivi integrativi: 1) della disposizione dirigenziale n.