TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-11-02, n. 201033098

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-11-02, n. 201033098
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201033098
Data del deposito : 2 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10078/1993 REG.RIC.

N. 33098/2010 REG.SEN.

N. 10078/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n.10078 del 1993, proposto dai signori

CIRULLI

Pierino e

CIRULLI

Rosanna, rappresentati e difesi dall'avv. P J, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Boezio, 92,

contro

il COMUNE di GO nel LAZIO, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'annullamento

- dell’ordinanza in data 7.4.1993, n. 53/93 con la quale il Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio ha ingiunto la demolizione e rimozione di opere edilizie abusive realizzate dai ricorrenti nel detto Comune, Loc. Valpantano, con ripristino dello stato dei luoghi;

- di ogni altro eventuale atto comunque presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento sindacale n. 41/93 del 25.3.1993 con il quale è stata ordinata la sospensione immediata dei lavori di realizzazione dei manufatti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento n. 41/93 in data 25.3.1993 il Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio ha ordinato ai signori Pierino Cirulli e Rosanna Cirulli di sospendere immediatamente i lavori di realizzazione di n. 3 manufatti (un’abitazione, un magazzino e un pollaio), in località Val Pantano, su terreno distinto in catasto al foglio n. 17, part.lla n. 117.

Successivamente con ordinanza sindacale n. 53/93 in data 7.4.1993 è stato ingiunto agli stessi istanti di demolire le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi.

Avverso detti provvedimenti i signori Cirulli hanno proposto ricorso censurando profili di illegittimità di tali atti per violazione della normativa sul condono edilizio nonché per svariati profili di eccesso di potere , in quanto le opere sarebbero state realizzate da lungo tempo non sussistendo quindi il presupposto per la sospensione dei lavori sussistendo altresì le condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria.

Con nota depositata in data 22 febbraio 2001, prot. n. 10078/93 parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria con i relativi pagamenti degli oneri in relazione agli abusi edilizi in questione.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica parte ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo del ricorso, in quanto nonostante i reiterati inviti e il versamento delle somme richieste dall’Amministrazione a titolo di oblazione, il Comune non avrebbe allo stato provveduto sulla domanda di condono presentata dagli stessi.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il Collegio, alla luce di quanto rappresentato e documentato da parte ricorrente e non smentito dal Comune intimato e non costituito, rileva gli evidenti profili di improcedibilità del ricorso legati alla circostanza sopravvenuta relativa alla presentazione della domanda di condono in data 28.2.1995, prot. n. 1906, successivamente alla presentazione del ricorso, come documentato in atti.

2.1. Al riguardo, occorre rilevare che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, seguito anche da questa Sezione, la presentazione dell'istanza di condono successivamente all’impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2006, n. 7884;
T.A.R. Campania, sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340;
idem, 21 novembre 2006, n.10122);
e che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di condono edilizio, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto.

Nella specie, va preso atto di quanto rappresentato dai ricorrenti nel ricorso e documentato in atti e non smentito dal Comune intimato - come si evince anche dall’istanza di cancellazione dal ruolo la quale non ha motivo di essere presa in considerazione - e rileva che, sulla base dell’applicazione di siffatti principi alla controversia in esame - nella quale risulta che è stata presentata istanza di sanatoria per le opere oggetto dei provvedimenti impugnati – deve dichiararsi l'improcedibilità del gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte dei ricorrenti, al conseguimento di una qualche decisione avverso il ricorso, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni adottate sulla proposta istanza di sanatoria (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez.V, 26 giugno 2007, n.3659;
idem, sez.IV, 15 luglio 2008, n. 3546;
Tar Lazio, Roma, sez. II , 16 marzo 2009, n. 2692;
idem, 4 dicembre 2009, n. 12552;
Tar Campania , sez. VI, 10 febbraio 2010, n.848;
Tar Lazio, Roma, sez.II bis, 10 maggio 2010, n. 10574).

In conclusione, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e nulla dispone per le spese di giudizio non essendosi costituita la parte intimata.

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