TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-01-30, n. 201001215

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-01-30, n. 201001215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201001215
Data del deposito : 30 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07846/2009 REG.RIC.

N. 01215/2010 REG.SEN.

N. 07846/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.7846 del 2009 proposto dal dottor M F rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. R C, dall’avv. G M e dal prof. avv. M C ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. C in Roma, Piazza di Monte Citorio n.115;

contro

Banca D'Italia, rappresentato e difeso dagli avv. O C, N D G, Maria Patrizia De Troia, con domicilio eletto presso O C in Roma, via Nazionale N. 91;

nei confronti di

Soc Sopaf Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento n.0136094 del 18 agosto 2009 – adottato in via d’urgenza dal Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, dottor G. Carosio, ex art.22 dello Statuto della Banca d’Italia – con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.lgvo n.385/1993, la revoca delle autorizzazioni alla partecipazione nel capitale di Delta spa, ed è stato stabilito, in base a quanto previsto dall’art.24, comma 3, del D.Lgvo n.385/1993, il termine di tre mesi per l’alienazione delle suddette partecipazioni azionarie;

2) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2010 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.lgvo n.285/1993, la revoca nei confronti dell’attuale istante e degli altri soggetti ivi indicati dell’autorizzazione a detenere partecipazioni azionarie nel capitale di Delta spa, ed è stato assegnato il termine di 3 mesi per procedere all’alienazione della partecipazioni de quibus.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

1) la spa Delta, società capogruppo di un conglomerato di società operante nel settore finanziario, nel settembre 2004 è stata autorizzata ad acquistare il Credito Agricolo spa ( poi denominata Deltabanca spa e successivamente Sedicibanca spa);

2) in forza del suddetto acquisto e dell’entrata in vigore del D.L. n.297/2006, convertito con modificazioni dalla L.n.15/2007, è stata autorizzata con provvedimento dell’agosto 2007 e con decorrenza 1° gennaio 2007, l’iscrizione del gruppo Delta nell’albo dei gruppi bancari ex art.64 TUIB;

3) alla data di adozione del provvedimento di cui al punto 2) gli azionisti di Delta spa erano:

a) la SIE spa – controllata totalmente dalla Cassa di Risparmio di San Marino - con il 21% capitale;

b) Onda spa, controllata da Estuari Spa e da SIE spa, con una partecipazione del 34%;

c) Sopaf spa, per il tramite della controllata Aral spa – con il 24%;

d) il Banco Popolare di Verona e Novara con il 20%;

e) l’attuale ricorrente con una quota dell’1%

4) tale composizione della compagine azionaria era stata valutata dalla Banca d’Italia in linea con le prescrizioni di vigilanza, atteso che la Cassa di Risparmio di San Marino non sembrava svolgere un ruolo dominante nell’ambito della suddetta compagine azionaria, ruolo che peraltro le sarebbe stato precluso sia per l’inadeguatezza della regolamentazione di vigilanza bancaria esistente nella Repubblica di San Marino, sia per l’assenza di accordi tra le Autorità di Vigilanza italiana e sammarinese;

5) successivamente a seguito della fuoriuscita dalla compagine azionaria della Banca Popolare di Verona e Novara e dell’aumento di capitale che la spa Delta aveva dovuto attuare in conseguenza dell’iscrizione nell’albo dei gruppi per adeguarlo alle prescrizioni in materia, la suddetta compagine è stata modificata – come evidenziato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi cui il gruppo Delta era stato sottoposto nel periodo settembre 2008-febbraio 2009 – e risultava così costituita:

a) SIE spa con una quota del 29.99% del capitale;

b) Onda spa con una quota del 49,99%;

c) Sopaf spa con una quota del 15,95;

d) il dottor F con una partecipazione pari al 4,07%;

6) alla luce delle risultanze dei citati accertamenti ispettivi la Banca d’Italia ha ritenuto che la CRSM avesse assunto un ruolo dominante nel gruppo Delta spa, atteso che:

a) Estuari spa – maggior azionista con una quota del 73,53% del capitale di Onda spa, mentre la residua quota pari al 26,47% faceva capo alla SIE spa – non poteva in alcun modo essere considerata un soggetto autonomo dalla Cassa, tenuto conto dei rapporti esistenti tra Estuari e Onda con l’azienda di credito, come si evinceva chiaramente dagli ingenti finanziamenti erogati da quest’ultima ad Onda spa al fine di sottoscrivere la quota di sua competenza dell’aumento di capitale della spa Delta, i quali erano stati garantiti da Estuari spa;

b) era individuabile una palese sovrapposizione nella composizione degli organi direttivi della Cassa sammarinese e di quelli di Onda spa e delle società del gruppo Delta;

c) sussistevano intensi rapporti finanziari di ingente importo tra la CRSM e le società del gruppo de quo.

Sulla base di tali presupposti il resistente Istituto ha attivato il procedimento finalizzato all’eventuale adozione di una determinazione di revoca dell’autorizzazione a detenere le partecipazioni azionarie nel capitale di Delta, nel corso del quale i potenziali destinataria della revoca hanno presentato le proprie argomentazioni per contrastare la fondatezza dei presupposti, emersi dagli accertamenti ispettivi, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di ritiro.

Non avendo la BI ritenuto le argomentazioni addotte in grado di confutare la fondatezza delle risultanze ispettive circa il ruolo dominante assunto dalla cassa sammarinese ed il conseguente controllo di fatto esercitato da quest’ultima sul gruppo Delta, è stata adottata la contestata determinazione di revoca, avverso la quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

I) Incompetenza del Vice Direttore Generale;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. dello Statuto della Banca d’Italia;
Difetto di motivazione sulle condizioni di necessità e urgenza;

II) – Controllo della Cassa di Risparmio di San Marino su Estuari e Delta: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 20, 23 e 24 del TUIB;
Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione;

III) – Quota detenuta dal dottor F: Illegittimità derivata dal motivo che precede;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 20, 23 e 24 del TUIB;
Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione;

IV – La revoca dell’autorizzazione per l’insieme delle parti coinvolte: Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 24 del TUB;
Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della L. n.241/1990;
Eccesso di potere per contraddittorietà con le istruzioni di vigilanza;
Difetto di istruttoria e di motivazione;

V) – La revoca dell’autorizzazione e l’ordine di alienazione per il dottor F: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 24 del TUB;
Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della L. n.241/1990;
Eccesso di potere per contraddittorietà con le istruzioni di vigilanza;
Violazione del principio di proporzionalità;
Difetto di istruttoria e di motivazione.

Successivamente l’odierno ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti, riproponendo integralmente le doglianze già dedotte in via principale, la deliberazione assunta nella seduta del 1° settembre 2009 dal Direttorio della Banca d’Italia, il quale, concordando in toto con quanto disposto dal Vice Direttore Generale, ha ratificato la determinazione assunta da quest’ultimo ed impugnata in via principale.

Si è costituito l’intimato istituto confutando con analitiche argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.lgvo n.285/1993, la revoca nei confronti dell’attuale istante e degli altri soggetti ivi indicati dell’autorizzazione a detenere partecipazioni azionarie nel capitale di Delta spa, ed è stato assegnato il termine di 3 mesi per procedere all’alienazione della partecipazioni de quibus.

Con il primo motivo di doglianza è stata contestata la competenza del Vice Direttore Generale ad adottare la contestata determinazione, atteso che quest’ultima sarebbe stata assunta in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza che secondo lo statuto della Banca d’Italia avrebbero consentito di derogare alla competenza del Direttorio.

La dedotta censura è manifestamente infondata.

A tal fine il Collegio osserva, in linea con quanto prospettato dall’intimato istituto (pagg.13-14 della memoria difensiva) che:

a) giusta quanto previsto dalle disposizioni in materia il procedimento de quo doveva essere concluso entro 120 gg. dalla comunicazione di avvio avventa in data 21 aprile 2009;

b) poiché l’istruttoria si è conclusa successivamente all’ultima riunione del Direttorio (4 agosto 2009) e non essendo stato, al contempo, possibile procedere ad una tempestiva riunione del suddetto organo entro la data di scadenza del citato termine (21 agosto 2009), il Vice Direttore Generale ha adottato la contestata determinazione, al fine di assicurare il rispetto del ripetuto termine;

c) in tale contesto, quindi, è evidente che sussistevano i presupposti della necessità ed urgenza correlati all’esigenza di rispettare il termine de quo, al fine di evitare l’attivazione di un nuovo procedimento di revoca.

Relativamente alla seconda delle dedotte censure la Sezione preliminarmente rileva che la sussistenza di un controllo di fatto della Cassa di risparmio sul gruppo Delta era stato desunto sulla base dei seguenti elementi:

I) la società Estuari e di conseguenza la controllata spa Onda in virtù dei rilevanti rapporti finanziari intrattenuti con la Cassa non potevano essere in alcun modo considerate come soggetti indipendenti da quest’ultima;

II) esponenti di vertice della Cassa nonché membri del Consiglio di amministrazione ricoprivano posizioni apicali di responsabilità ovvero risultavano essere componenti dell’organo amministrativo di Onda spa e delle società del gruppo Delta;

III) intensità dei rapporti finanziari esistenti tra la CRSM e il menzionato gruppo finanziario desunta dal fatto che:

a) l’indebitamento del gruppo de quo nei confronti della Cassa era pari al 35% del complessivo indebitamento bancario;

b)il totale del sostegno finanziario dell’azienda di credito a favore del ripetuto gruppo si attestava alla fine del 2008 intorno al 40% dell’attivo di bilancio.

Ciò considerato, il ricorrente con il secondo motivo di doglianza ha contestato al fondatezza della ragione di cui al punto I) sostenendo che nella fattispecie non sussisteva l’asserito ruolo dominante e di controllo della Cassa, in quanto la nozione di controllo ha come elemento essenziale l’esercizio di un potere di direzione e di coordinamento esclusivo o solitario nei confronti della società controllata.

A sostegno di tale interpretazione ha richiamato il comma 2, punti 3 lett.b) e 4), nonché l’art. 2497 sexies del codice civile in base al quale la sussistenza di una posizione di controllo richiede che sia esercitata un’attività di direzione e di coordinamento.

La dedotta doglianza non è suscettibile di favorevole esame.

Al riguardo, in linea con quanto evidenziato dall’intimato istituto, deve essere sottolineato che:

a) l’equiparazione tra controllo ed attività di coordinamento e di direzione dedotta sulla base del richiamo dell’art.2497 sexies, non esclude a priori che ci possa essere anche una forma di controllo in assenza delle suddette attività, atteso che la suddetta norma riguarda unicamente l’applicabilità della disciplina prevista dalle altre norme del capo IX;

b) la ratio dell’art.23 del TUB è radicalmente diversa, in quanto persegue la finalità di individuare colui che detiene il controllo di una società, e, pertanto, fa riferimento anche ad altre ipotesi in cui in cui il controllo è desunto anche indipendentemente dall’esercizio di un’attività di coordinamento e di direzione.

Infondato è anche il successivo profilo di doglianza con cui è stato fatto presente che:

a) le ragioni poste a base della gravata determinazione riguardano condotte posteriori alla anzidetta comunicazione che l’amministrazione avrebbe interpretato come conferme postume della sussistenza di una difformità tra gli assetti societari dichiarati e quelli effettivi;

b) mancherebbe nella gravata determinazione la valutazione della condotte tenute alla luce delle circostanza che le hanno determinate, atteso che il resistente istituto non ha tenuto conto del contesto in cui è stato realizzato l’aumento di capitale di Delta spa ove sussisteva una situazione di contrasto tra i soci in ordine alle linee strategiche di sviluppo della società.

In merito deve essere osservato che nella gravata determinazione è chiaramente illustrata la dinamica degli eventi che ha dato luogo alla modifica dell’assetto azionario di Delta spa successivamente all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi bancari, al termine della quale la CRSM ha assunto il ruolo di controllore di fatto, come ben evidenziato nelle risultanze ispettive.

In ordine al secondo profilo deve essere rilevato che nel contestato provvedimento è stato ben evidenziato che il sostegno finanziario assicurato dalla cassa ai soci di Delta spa per le modalità con cui è stato effettuato, per la rilevanza dell’importo dello stesso e per i pregressi rapporti esistenti tra la menzionata cassa e le suddette società non poteva in alcun modo essere considerata una mera e tipica operazione finanziaria, bensì veniva a costituire un tassello fondamentale nell’ambito del progetto teso a far acquistare alla cassa una pozione dominante.

Con i successivi profili di doglianza il ricorrente ha contestato la fondatezza degli elementi in base ai quali è stata desunta la sussistenza del ruolo dominante della cassa.

Relativamente all’asserita mancanza di indipendenza di Estuari spa e di Onda spa dall’azienda di credito è stato fatto presente che il finanziamento accordato da quest’ultima alla spa Onda per la sottoscrizione della quota di propria competenza dell’aumento di capitale della spa Delta, finanziamento garantito da Estuari mediante conferimento alla cassa di un mandato a vendere la propria partecipazione maggioritaria in Onda nel caso di mancata restituzione dello stesso, non rappresenta di per sè in alcun modo, tenuto conto delle circostanze particolari che ne hanno determinato la concessione, un elemento tale da legittimare la fondatezza della conclusione cui è prevenuta la Banca d’Italia.

La tesi ricorsuale non appare in alcun modo convincente se si valuta tale elemento non astrattamente ed atomisticamente ma alla luce delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l’erogazione.

A tal fine deve essere evidenziato che:

a) il rilevante aumento del capitale di Delta spa, pari a circa 230 mln di euro, si era reso necessario ed improcrastinabile al fine di allineare il capitale della suddetta società alle prescrizioni di vigilanza in forza dell’avvenuta iscrizione nell’albo dei gruppi bancari;

b) tale ingente intervento finanziario non poteva in alcun modo essere autonomamente sostenuto da Onda spa per la parte di sua competenza né la controllante Estuari spa, il cui capitale era suddiviso tra una ventina di persone fisiche, era in grado di sottoscrivere un aumento di capitale di Onda al fine di dotare quest’ultima delle risorse necessarie;

c) in simile e pacifico contesto fattuale, quindi, è palese che con il finanziamento de qua è stato raggiunto il duplice obiettivo di dotare Onda delle necessarie risorse e di mantenere formalmente inalterati gli assetti proprietari di quest’ultima, elemento quest’ultimo che era necessario in considerazione del fatto che la CRSM non avrebbe mai potuto sottoscrivere direttamente una quota di aumento di capitale di Onda tale da consentirle di diventare socio di maggioranza, tenuto conto che non le sarebbe stata mai rilasciata la prescritta autorizzazione dall’autorità di vigilanza in quanto appartenente ad una paese che non garantiva la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo gli standard europei.

Per quanto concerne il secondo presupposto addotto per giustificare la sussistenza di una posizione di dipendenza di Onda ed Estuari dalla cassa ( meccanismo di remunerazione di Estuari per i servizi prestati dai soci di quest’ultima a favore della società del gruppo Delta e consistente nella differenza tra quanto annualmente erogato da Delta e quanto versato da Estuari ai propri soci) parte ricorrente afferma che tale meccanismo non può in alcun modo ritenersi idoneo a supportare le conclusioni a cui è giunta la BI, avuto presente che :

a) il meccanismo de quo era stato previsto anteriormente all’aumento di capitale di Delta spa e della concessione del finanziamento ad Onda spa, in circostanze che non lasciavano in alcun modo presagire gli sviluppi successivi nell’assetto azionario;

b) il suddetto meccanismo che consentiva ad Estuari di conservare un margine di profitto dopo aver dedotto i compensi per i suoi dirigenti non aveva nulla di anomalo in quanto tipico di qualsiasi attività imprenditoriale.

In merito deve essere osservato che la circostanza di cui al punto a) risulta essere irrilevante, considerato che nella gravata determinazione la previsione del suddetto meccanismo non è stato riferito in alcun modo all’aumento di capitale di Delta ma è stato genericamente collegato alla specifica ed oggettiva finalità di dotare Estuari delle necessarie risorse necessarie per far fronte a tutti gli impegni derivanti dalla sua partecipazione in Onda.

L’affermazione, poi, che il suddetto meccanismo non avrebbe nulla di anomalo ma appare conforme allo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale, se astrattamente appare condivisibile, tuttavia, non tiene in alcun modo conto dei concreti rapporti che si sono venuti ad instaurare tra le società controllanti direttamente o indirettamente il gruppo Delta, per cui ben può essere ravvisabile in tale sistema di remunerazione anche la finalità cui ha fatto riferimento la contestata determinazione.

Relativamente all’asserita sovrapposizione tra gli organi della capogruppo Delta, delle società appartenenti al suddetto gruppo, di Onda spa con quelli della CRSM è stato evidenziato da parte ricorrente che tale sovrapposizione avrebbe riguardato solo la sua persona e la signora S e che la latitudine dei collegamenti ritenuti rilevanti dalla contestata determinazione avrebbe reso necessario di riscrivere le regole del diritto societario per evitare l’insorgere di rapporti di controllo.

Premesso che la suddetta sovrapposizione non ha interessato solo il dottor F – il quale, è opportuno evidenziarlo, ricopriva la carica di presidente di delta spa, di Sedicibanca spa, di amministratore delegato della CRSM e di consigliere di amministrazione in numerose società del gruppo – e la signora S – amministratore delegato di Delta spa, consigliere della cassa ed azionista per un quota rilevante di Estuari spa - ma anche altri soggetti, come illustrato dalla BI, deve essere sottolineato che tale sovrapposizione di cariche, specie di organi di vertice, non può non essere ritenuta indicativa di una interscambialità di ruoli nell’ambito di CRSM, di Onda spa, di Delta spa e delle società facenti capo al gruppo.

Per quanto riguarda il terzo ed ultimo elemento posto a base della gravata determinazione per desumere il ruolo dominante della cassa, l’attuale istante, riproponendo quanto esposto in sede procedimentale, ha evidenziato che l’amministrazione non avrebbe in alcun modo considerato che il sostegno finanziario erogato dalla cassa al gruppo Delta era giustificato dalla crisi settoriale in cui il suddetto gruppo si era venuto a trovare.

Anche tale doglianza deve essere rigettata atteso che, in disparte l’estrema genericità con cui è stata formulata, devono essere considerati assolutamente dirimenti i seguenti elementi in grado di dimostrare un intreccio anomalo se non abnorme di rapporti finanziari tra la Cassa e le società del gruppo Delta, non giustificabile sulla base delle ordinarie relazioni creditizie:

a) gli affidamenti richiesti alla cassa venivano successivamente erogati, sulla base di istruttorie e valutazioni peritali effettuati da quest’ultima da Sedicibanca;

b) la complessiva esposizione verso il gruppo Delta – diretta ed indiretta – si attestava intorno al 40% dell’attivo di bilancio, in palese violazione dei criteri tipici di una corretta gestione bancaria, che impongono una diversificazione del rischi;

c) il sostegno finanziario ricevuto dal gruppo Delta dalla CRSM ammontava a circa il 35% dell’intero indebitamento bancario del gruppo.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, l’articolata doglianza in esame deve essere rigettata.

Con il terzo motivo di doglianza, prospettato avverso le ragioni che avevano indotto la Banca di Italia a ritenere la partecipazione di F, pari al 4,07% del capitale di Delta, interamente riconducibile alla CRSM sia per la carica ricoperta da quest’ultimo sia perché l’aumento della suddetta partecipazione dall’1% al 4.07% era stato integralmente finanziato dall’azienda di credito, è stato fatto presente che tali vicende non presentavano alcunché di anomalo e non potevano essere ritenute in grado di dimostrare il verificarsi di una forma di interposizione di persona, tenuto conto che la posizione di mutuante non comporta in alcun modo un potere di controllo sul mutuatario, ed avuto presente che la contestata determinazione ha omesso di considerare le ragioni esposte in sede procedimentale – peraltro non riportate nel gravame – che avevano indotto il ricorrente ad aumentare la propria quota di partecipazione al capitale Delta.

Al riguardo, premesso che la carica ricoperta dal F presupponeva l’incontestabile esistenza di un rapporto fiduciario tra quest’ultimo e la CRSM, la doglianza, come la precedente, si basa su una valutazione astratta ed atomistica dell’operazione in se per giustificare la correttezza dell’operato del F, e non tiene in alcuno modo in considerazione il concreto contesto che avrebbe giustificato l’aumento della quota partecipativa dell’odierno istante.

A tal fine, come illustrato dall’istituto resistente, il suddetto incremento della partecipazione si era reso necessario in quanto l’acquisizione delle azioni di Delta non poteva non poteva essere realizzato dalla cassa tramite Onda o SIE spa, quest’ultima integralmente controllata dall’azienda bancaria, titolari rispettivamente del 49,99% e del 29,99% del capitale senza richiedere la prescritta autorizzazione di vigilanza, e, conseguentemente, risultava funzionale al disegno della CRSM di acquisire un ruolo egemone, sia pure mascherato da un assetto azionario non formalmente riconducibile alla stessa.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, anche la doglianza in esame deve essere rigettata.

Con il successivo motivo di doglianza prospettante la violazione degli artt. 19 e 24 del TUN, parte ricorrente sostiene che nell’adottare la contestata determinazione la BI ha articolato il procedimento come se avesse ad oggetto la revoca di una precedente autorizzazione, circostanza quest’ultima non sussistente, mentre era tenuta a strutturare il procedimento in questione come se avesse ad oggetto il rilascio di un’autorizzazione a detenere le azioni di Delta e, conseguentemente, era tenuta ad assicurare in caso di diniego il rispetto delle formalità di cui all’art. 10 bis della L. n.241/1990.

In merito il Collegio osserva che non è corretto il presupposto a base della tesi ricorsuale, atteso che:

a) all’atto in cui la BI aveva autorizzato l’iscrizione del gruppo bancario Delta nell’albo dei gruppi bancari aveva altresì valutato la correttezza dell’allora assetto proprietario, caratterizzato dall’assenza di un azionista di controllo;

b) di conseguenza deve ritenersi che il provvedimento di iscrizione all’albo deve essere stato assunto sulla base di un provvedimento implicito di autorizzazione a detenere azioni della spa Delta a favore di coloro che a quella data risultavano azionisti, per cui, correttamente, la gravata determinazione è stata considerata come una deliberazione di revoca.

Venendo poi alle ragioni che secondo la BI si opponevano al rilascio dell’autorizzazione alla CRSM ad essere titolare di una partecipazione di controllo nella spa Delta – sussistenza nell’ordinamento bancario e finanziario sammarinese di una disciplina che consentiva l’opponibilità del segreto bancario e mancanza di un accordo di cooperazione tra l’ autorità di vigilanza italiana e quella sammarinese – il ricorrente ne contesta la fondatezza affermando la sussistenza di una convenzione specifica in materia di rapporti finanziari e valutari risalente al 1991 e dei successivi accordi particolari attuativi della stessa, che comprenderebbero impegni specifici in tema di vigilanza creditizia, antiriciclaggio e scambio di informazioni tra le competenti autorità, in forza dei quali la giurisprudenza è giunta ad equiparare le banche sammarinesi a quelle italiane.

In merito – come sottolineato a pagg. 32 e 33 della memoria conclusionale della Banca d’Italia- la convenzione del 1991 “è stata negoziata in un periodo storico in cui in Italia vigeva il monopolio dei cambi, al quale era associato un regime vincolistico particolarmente restrittivo in materia valutaria” per cui conseguentemente “ La convenzione è rimasta nella sostanza priva di effetti giacchè essa è diventata efficace quando ormai era stata attuata in Italia la liberalizzazione valutaria. In altre parole le disposizioni della Convenzione al momento della loro entrata in vigore risultavano ormai obsolete, perché volte a regolare i rapporti valutari tra i due paesi sul presupposto dell’esistenza in Italia di un regime vincolistico che in realtà era venuto meno”.

A suffragare la fondatezza delle ragioni esposte nella contestata determinazione all’atto della sua adozione in ordine all’assenza di un accordo di cooperazione tra l’autorità di vigilanza italiana e quella sammarinese, il Collegio osserva che recentemente ((26.11.2009)è stato stipulato un accordo tra Italia e San Marino il quale stabilisce i principi e le forme di collaborazione nel settore bancario, finanziario ed assicurativo tra i due paesi con l’impegno dei suddetti paesi a favorire lo sviluppo e l’integrazione dei rispettivi sistemi finanziari ed a tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza degli stessi.

Per quanto concerne poi la mancata valutazione della disponibilità manifestata dalla CRSM a garantire su base volontaria e convenzionale il livello di trasparenza necessario per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, deve essere sottolineata la palese insufficienza di un tale impegno, atteso che in ragione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, la sottoposizione a vigilanza bancaria deve essere basata su un cogente e puntuale obbligo di legge.

Ciò considerato, quindi, anche la doglianza in trattazione deve essere rigettata.

Con l’ultima censura il ricorrente ha contestato la gravata determinazione di revoca nella parte che concerne la propria partecipazione azionaria sostenendo che:

I) l’asserita riferibilità alla cassa delle azioni di cui era formalmente titolare non poteva in alcun modo giustificarne la revoca avuto presente che la legislazione italiana non preclude ad un soggetto di diritto sammarinese di detenere partecipazioni non di controllo in una banca italiana;

II) il procedimento attivato dalla BI aveva dovuto riguardare unicamente gli atti in forza dei quali la CRSM si era assicurato il controllo della spa DELTA e non doveva in alcun modo investire la propria pozione, atteso che la sua partecipazione azionaria risultava irrilevante ai fini dell’acquisizione del controllo.

In merito è sufficiente far presente, al fine di dimostrare l’infondatezza delle prospettazione ricorsuale, che il provvedimento di revoca ha come oggetto l’intera partecipazione riconducibile alla CRSM, quale socio di controllo, e conseguentemente doveva riguardare tutte la partecipazioni azioni detenute da quest’ultima anche indirettamente per il tramite di soggetti interposti, in linea con il disposto dell’art.22 TUB.

Per quanto riguarda, infine, l’esiguità del termine di 3 mesi assegnati dalla BI per la cessione delle azioni, il Collegio osserva che si tratta di una valutazione ampiamente discrezionale sindacabile solamente per manifesta illogicità in nessun caso riscontrabile nella fattispecie in esame, avuto presente l’interesse pubblico ad assicurare in tempi celeri a Delta spa una compagine azionaria in linea con la normativa in materia.

Da rigettare, in quanto identiche a quelle prospettate in via principale, sono anche le doglianze dedotte con i motivi aggiunti avverso la deliberazione del Direttorio che aveva ratificato in toto l’operato del Direttore Generale.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi