TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2024-07-30, n. 202402745
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2024
N. 02745/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Prima C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS- – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del verbale di ammonimento ex art. 3 D.L. n. -OMISSIS-, del Questore della Provincia di -OMISSIS-, -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di -OMISSIS-;
- l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla persona offesa da qualificarsi come controinteressata in senso formale;
- all’udienza camerale