TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-05-28, n. 201500436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-05-28, n. 201500436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500436
Data del deposito : 28 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00752/2013 REG.RIC.

N. 00436/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00752/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2013, proposto da:
Comune di Bassiano in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C B e L F, con domicilio eletto presso il primo in Latina, Via Priverno n. 18;

contro

A.A.T.O. n. 4 Lazio Meridionale Latina e Provincia di Latina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall'avv. C D S, con domicilio eletto in Latina, viale dello Statuto, 24;
Regione Lazio, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro p. t., non costituito;

nei confronti di

Acqualatina Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Ferrantini e Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina Via A. Doria, 4;
Depfa Bank Plc, Filiale di Roma, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della deliberazione n. 7 del 19.4.2013, conosciuta dal Comune di Bassiano in data 13.5.2013, della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO – 4 Lazio Meridionale – Latina, avente ad oggetto “Dichiarazione di Presa d’Atto e Accettazione dell’Atto di Conferma Cessione Crediti Concedente”, dell’allegato schema di accettazione dell’atto di conferma cessione crediti in garanzia di cui al punto n. 1 della stessa delibera;

di ogni atto presupposto o connesso, ivi compreso: la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato (nel testo corrispondente allo schema di Convenzione deliberato dalla Conferenza dei Sindaci) sottoscritta tra il Presidente pro-tempore della Provincia di Latina e la società Acqualatina spa(il gestore) con atto rep. 20257 del 2.8.2002;
la Nuova Convenzione di Gestione di cui all’atto rep. 20518 del 25.1.2007, con i suoi allegati, sottoscritta tra il Presidente p. t. della Provincia di Latina, per l’ATO 4, e Acqualatina Spa;
la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 20257 del 2.8.2002, di cui all’atto rep. n. 20776 del 3.5.2012 e successivi atti modificativi e/o integrativi o sostitutivi, che vanno tutti ritenuti e dichiarati nulli.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina, A.A.T.O. n.4 Lazio Meridionale Latina, di Acqualatina S.p.a. e della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. R M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale e depositato il 2 dicembre 2013 (a seguito di opposizione ex art.10 DPR 1199/71 al ricorso straordinario) il Comune di Bassiano ha impugnato la deliberazione n. 7 del 19 aprile 2013, con cui la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia ha approvato l’allegato Schema di accettazione dell’atto di conferma di cessione dei crediti in garanzia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 del c.c. e dell’art. 69 del R.D. 2440 del 18.11.1923.

2) E’accaduto che il Gestore del Sistema idrico Integrato Acqualatina Spa ha sottoscritto, in data 23.5.2007, un contratto di finanziamento con la banca Finanziatrice Depfa Bank plc, in base al quale l’istituto di credito ha concesso ad Acqualatina un finanziamento finalizzato alla gestione del servizio idrico integrato nell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) 4 avente i requisiti della finanza di progetto;
in pari data, le parti hanno sottoscritto un atto di cessione di crediti in garanzia avente ad oggetto tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria e restitutoria derivanti dalla Convenzione di Gestione del SII, notificata all’ATO 4 in data 18.6.2007 e da questi accettata con atto del 24.7.2007.

In data 27.4.2012 Acqualatina Spa e Depfa Bank plc hanno sottoscritto un Accordo di Modifica di alcune previsioni del Contratto di Finanziamento e successivamente, in data 1.10.2012, hanno sottoscritto l’Atto di Conferma dell’Accordo di cessione dei crediti a garanzia.

Tale Atto in data 1.10.2012 è stato notificato da Acqualatina Spa all’ATO 4 al fine di riconoscere e confermare la cessione in garanzia come previsto dall’art. 1264 del c.c. attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione.

3) Il Comune di Bassiano, appartenente all’ATO 4, ritenendo di esercitare il proprio “potere di intervento e controllo delle matrici ambientali di interesse diretto della propria popolazione”, affida il gravame alle seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 2 comma 186-bis L. 23.12.2009 n. 191 e successive modifiche e integrazioni.

In base alla norma richiamata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Ne consegue la nullità assoluta della delibera impugnata e dei relativi allegati, in quanto adottata dall’Autorità dell’ATO 4 e per essa dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti

II) Violazione di legge: legge (Galli) n. 36/1994, D.lgs 152/06, L.R. n. 6/96, L. 241/90;
Convezione di cooperazione e Convenzione di gestione;
Piano d’Ambito ATO 4 e atti ad esso connessi. Eccesso di potere, sviamento di potere.

La delibera impugnata, in contrasto con le norme richiamate, assegna all’ATO 4 il ruolo di parte di un accordo tra il gestore e la Banca, facendo assumere degli obblighi allo stesso ATO 4 non previsti dall’ordinamento, per il perseguimento di fini non assegnati dalla legge e in contrasto con gli scopi e la funzione propria dell’ente e con gli interessi pubblici ad esso demandati dalla normativa.

III) Violazione di legge: art. 3 L. 241/90, L. n. 36/94, Dlgs 152/06, L.R. n. 6/96, Convenzione di cooperazione. Difetto di motivazione, erroneità nei presupposti.

Il provvedimento è carente dell’indicazione delle ragioni giuridiche dell’assunzione da parte dell’ATO 4 di obblighi che vanno ben oltre quelli di informazione reciproca.

La Convenzione di gestione richiamata nell’atto e posta a fondamento dello stesso deve ritenersi nulla perché non è stata preceduta né seguita dalla approvazione dei singoli organi consiliari dei Comune facenti parte dell’ATO 4.

IV) Violazione di legge: L. n. 36/94, D.lgs n. 152/06, L.R. n. 6/96, Convenzione di cooperazione e atti ad essa connessi.

La delibera impugnata consistendo almeno in parte in una modifica della Convenzione di gestione, doveva essere approvata dai singoli consigli comunali.

4) Con atti depositati il 30 dicembre 2013, il 2 gennaio e il 3 gennaio 2014, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la Provincia di Latina Autorità d’Ambito Territoriale 4, la società Acqualatina s.p.a. e la Regione Lazio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso proposto da soggetto componente dell’organo collegiale.

5) Alla pubblica udienza del 7 maggio 2015, la causa è stata riservata per la decisione.

6) In via preliminare, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

7) Osserva, che con l’atto impugnato la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell’Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 4:

- richiamato il contratto stipulato in data 23.5.2007 tra il Gestore del Sistema Idrico Integrato Acqualatina S.p.a. e la banca Finanziatrice Depfa Bank plc, in base al quale l’istituto di credito ha concesso ad Acqualatina un finanziamento finalizzato alla gestione del servizio idrico integrato nell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) 4 avente i requisiti della finanza di progetto, e il contratto stipulato in pari data tra le medesime parti con cui Acqualatina ha ceduto in garanzia a Depfa Bank plc tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria e restitutoria derivanti dalla Convenzione di Gestione del SII, notificata all’ATO 4 in data 18.6.2007 e da questi accettata con atto del 24.7.2007;

- preso atto che in data 27.4.2012 Acqualatina Sp.a. e Depfa Bank plc hanno sottoscritto un accordo di modifica di alcune previsioni del contratto di finanziamento succitato e successivamente hanno sottoscritto un atto di conferma della cessione dei crediti in argomento;

- considerato che in data 1.10.2012 Acqualatina S.p.a. ha notificato alla resistente la suddetta conferma della cessione dei crediti ai sensi dell’art. 1264 c.c.;

ha approvato ai sensi degli artt. 1264 e 1265 del c.c. l’atto di conferma della cessione dei crediti in garanzia e delegato il Presidente della Provincia di Latina alla sottoscrizione dell’accettazione dello stesso.

8) Tanto premesso, è evidente che la questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda una vicenda di cessione del credito ai sensi degli artt. 1260 e ss. del c.c., in cui il creditore Acqualatina S.p.a. ha trasferito a un terzo (Depfa Bank plc, finanziatore di Acqualatina) – tra gli altri - i crediti dalla stessa vantati nei confronti del debitore ATO 4 (debitore ceduto) a garanzia del prestito erogato.

Come noto, per effetto della cessione, il debitore (ceduto) è tenuto a corrispondere la propria prestazione anziché al creditore cedente al cessionario. Per il debitore è giuridicamente indifferente la persona del creditore e, quindi, non è necessario il suo consenso perché il trasferimento del credito si perfezioni (principio della libera cedibilità dei crediti). Il debitore è parte del rapporto obbligatorio ceduto ma non è parte del contratto di cessione, in quanto non assume alcun diritto od obbligo che abbia titolo in tale contratto;
tuttavia è necessaria la notificazione della cessione perché questa abbia efficacia nei suoi confronti.

Tanto è avvenuto nel caso che ci occupa, in cui è stata notificata la cessione dei creditori al debitore ATO 4 che ha provveduto ad accettarla.

L’atto impugnato, quindi, non costituisce esercizio di potere amministrativo e non da luogo a lesione di interessi legittimi nei confronti di alcuno.

E’ una dichiarazione di accettazione, che non concorre alla formazione del contratto di cessione né è qualificabile come mera dichiarazione di scienza;
essa integra un riconoscimento del debito verso il nuovo creditore che produce l’effetto di rendere efficace la cessione nei propri confronti.

9) Pertanto, rispetto a tale atto non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ma quella del giudice ordinario.

10) In conclusione, quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con condanna del Comune ricorrente alle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo.

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