TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-03-27, n. 200900326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-03-27, n. 200900326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900326
Data del deposito : 27 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00196/2008 REG.RIC.

N. 00326/2009 REG.SEN.

N. 00196/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2008, proposto da:
Tecnologie Sanitarie Spa e Agilent Technologies S.p.A altra, rappresentate e difese dall'avv. V V, con domicilio eletto presso Donatella Frigo in Bologna, via S.Gervasio 10;

contro

° Agenzia Regionale Intercent - Er, rappresentata e difesa dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via G.Vaccaro 6;
° Regione Emilia Romagna, n. c.;

nei confronti di

° Perkin Elmer Italia S.p.A. e H.C. Hospital Consulting, rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Bonechi e Andrea Salomoni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bologna, via della Zecca, 1;
° Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria di ATI con Ebm Elettronica Bio Medicale S.r.l., Prima Vera S.r.l., Thermo Electron S.p.A., Siemens S.p.A., rappr. e dif. dagli avv. Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani e Marco Masi, con domicilio eletto presso il terzo in Bologna, via San Vitale 40/3/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di analisi ambientale per le Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente lotto 1, relativo a

ARPA

Lombardia e

ARPA

Piemonte;

* determinazione Agenzia IntercentER n. 16409 del 12.12.2007, relativa all'aggiudicazione definitiva del servizio per il lotto 1 in favore dell'

ATI

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA -

EBM

Elettronica Bio Medicale Srl - Prima Vera Srl - Thermo Electron SpA - Siemens SpA;

* provvedimento di aggiudicazione provvisoria del servizio per il lotto 1 in favore dell'

ATI

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA -

EBM

Elettronica Bio Medicale Srl - Prima Vera Srl - Thermo Electron SpA - Siemens SpA;

* ogni atto e provvedimento con cui l'Agenzia IntercentER e la competente commissione di gara hanno deliberato di ammettere in gara l'

ATI

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA -

EBM

Elettronica Biomedicale Srl - Siemens SpA - Prima Vera Srl - Thermo Electron SpA e l'offerta da essa presentata;

* ogni atto e provvedimento con cui l'Agenzia IntercentEr e la competente commissione di gara hanno deliberato di ammettere in gara l'

ATI

Perkin Elmer Italia SpA - H.C. Hospital Consulting SpA e l'offerta da essa presentata;

* disciplinare di gara <in parte qua>;

* ogni atto e provvedimento con cui l'Agenzia IntercentER ha approvato la graduatoria di gara relativamente al lotto 1;

* tutti i verbali della Commissione di gara e dell'Autorità di Gara in parte qua, ivi compreso in particolare il verbale del 3.12.2007 con il quale la Commissione di gara ha ammesso l'offerta economica dell'

ATI

Perkin Elmer Italia SpA - H.C. Hospital Consulting SpA;

* verbali di gara del 2 e 29.10.2007, 8,9,13,14,27 28.11.2007 e del 3.12.2007 <in parte qua>;

* autorizzazione e/o determinazione di stipula della convenzione <de qua>;

* ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso con i suddetti;

e sul ricorso incidentale, depositato il 26 marzo 2008, di Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A., per l’esclusione dell’ATI ricorrente;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Intercent - Er;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Perkin Elmer Italia S.p.A. e H.C. Hospital Consulting;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A., Ebm Elettronica Bio Medicale S.r.l., Prima Vera S.r.l., Thermo Electron S.p.A., Siemens S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale di Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. Con l’atto introduttivo del giudizio, l’ATI ricorrente impugna i provvedimenti di aggiudicazione all’ATI con la mandataria Ingegneria Biomedica Santa Lucia (IBSL) dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di analisi ambientale per le Agenzie regionali protezione dell’ambiente Lombardia e Piemonte – Lotto I (€ 14.800.000), esponendo in fatto:

- che la <lex specialis>
prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica: p. 70;
offerta tecnica: p. 30);

- che, nella seduta del 3.12.2007, l’Autorità di gara procedeva all’apertura delle offerte economiche, tra le quali quella del RTI con mandataria Perkin Elmer, in cui figurava l’importo di € 0,00 con riferimento alle voci del lotto 1 e 2 (quest’ultimo per le

ARPA

Veneto, F.V. Giulia, Emilia-Romagna e Toscana: € 11.840.000), relative al prezzo per collaudo di accettazione rispettivamente per altissima, alta, media e bassa tecnologia (cc.dd. “servizi a richiesta”);

- che, dopo un’interruzione di detta seduta, l’Autorità di gara riteneva di inserire, sul foglio di calcolo per l’attribuzione del punteggio economico, per le suddette voci un “valore convenzionale di € 0,001, importo minimo sufficiente per il corretto funzionamento della formula di attribuzione dei punteggi”;

- che, per effetto del conseguente punteggio economico così attribuito,

RTI

Perkin si classificava seconda nella graduatoria del lotto 1 (1^ classificata ATI IBSL) e risultava aggiudicataria del lotto 2, mentre l’ATI ricorrente figurava al 2° posto nel lotto 2 e al 3° posto nel lotto 1.

In diritto, l’

ATI

Tecnologie sanitarie deduce censure così articolate:

A. Inammissibilità dell’offerta ATI IBSL sotto i seguenti profili:

1. Inidoneità della cauzione provvisoria;
violazione art. 75 commi 4 e 5 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del Disciplinare di gara, in quanto la polizza fideiussoria di IBSL sarebbe condizionata all’inoltro a mezzo racc. a.r. della richiesta scritta, all’invio per conoscenza al contraente, all’enunciazione delle motivazioni per l’escussione della garanzia;

2. Violazione degli artt. 34 e 37 del D. lgs. 163/2006 sui raggruppamenti temporanei di imprese, sotto il profilo che solo tre delle imprese raggruppande (IBSL-Thermo E.-Prima Vera) parteciperebbero all’esecuzione dell’attività del lotto 1, mentre le altre due parteciperebbero solo alle attività del lotto 2, cosicché, per un verso, il RTI verrebbe ad avere ad oggetto due distinti contratti;
e, per l’altro, si avvarrebbe illegittimamente della capacità di EBM e Siemens per soddisfare il requisito di cui all’art. 3 punto B n. 5 lett. b del disciplinare di gara (esecuzione di contratti analoghi, nell’ultimo triennio, per un importo, al netto di IVA, pari a euro 400.000,00=);

3. Inammissibilità, ex art. 38 D. Lgs. 163/2006, delle dichiarazioni rese da EBM, Siemens e Thermos, per omessa sottoscrizione di tutte le pagine;

4. Invalidità delle dichiarazioni rese dall’Ing. F in nome e per conto di EBM s.r.l., poiché lo statuto di EBM non conferisce all’Amministratore delegato poteri di rappresentanza legale della Società e poiché, in ogni caso, il verbale del CdA avrebbe dovuto rivestire la stessa forma dell’atto costitutivo di RTI (scrittura privata autenticata ex art. 37 comma 15 D. Lgs. 163/2006);

B. Inammissibilità dell’offerta

ATI

Perkin-Elmer, per i seguenti motivi:

1) Mancata indicazione delle parti dell’attività da eseguirsi dalle imprese raggruppande (art. 37 commi 4, 9 e 13 D. Lgs. 163/2006) e cioè della quota spettante a ciascuna impresa;
violazione dell’art. 3 del disciplinare, laddove prevede l’inammissibilità di offerte incomplete od equivoche;

2) Inidoneità della cauzione provvisoria;
violazione dell’art. 75 commi 4 e 5 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 disciplinare di gara, perché:

- lo schema tipo, cui la polizza fa riferimento, sarebbe afferente ad altra materia (lavori pubblici);

- la polizza non conterrebbe la dizione, di cui al citato art. 8, per cui il versamento debba avvenire “anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa”.

- l’importo risulterebbe dimezzato rispetto a quello, dovuto, del 2% dei lavori a base d’asta;

3. Omessa sottoscrizione di ogni pagina della dichiarazione ex art. 38 comma 1 D. Lgs. 163/2006;

4. Illegittimità degli atti con cui l’Autorità di gara ha arbitrariamente determinato in euro 0,001 il prezzo offerto da

RTI

Perkin Elmer relativamente ai cc.dd. servizi a richiesta, sia per incompetenza della medesima Autorità;
sia perché il suo intervento sarebbe:

- manipolativo della volontà del RTI offerente;

- contrario all’art. 3 del disciplinare di gara (espressione dell’offerta con un numero di decimali non superiore a due) e al principio della <par condicio>;

- tale da non configurare alcun prezzo (così come indicato dal punto 6.2. del disciplinare).

5. Inidoneità e genericità delle giustificazioni presentate da

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