TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-02-26, n. 202200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-02-26, n. 202200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200067
Data del deposito : 26 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2022

N. 00067/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00043/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S A, F V, con domicilio eletto presso lo studio S A in L’Aquila, piazza Santa Giusta n.5;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

- della nota prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” - SM – Ufficio Personale con cui è stato disposto il “ trasferimento d'autorità ”, per incompatibilità funzionale correlata al servizio, del Mar. Magg. -OMISSIS-, dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando -OMISSIS-quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ”, alla Stazione -OMISSIS-, quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ” senza alloggio di servizio”, notificato il successivo -OMISSIS-;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello impugnato ed in ogni caso lesivo per il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con il ricorso in epigrafe il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-ha impugnato, previa adozione di idonea misura cautelare, la nota prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” - SM – Ufficio Personale con cui è stato disposto il suo “trasferimento d’autorità”, per incompatibilità funzionale correlata al servizio, dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando -OMISSIS-quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ”, alla Stazione -OMISSIS-, quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ” senza alloggio di servizio, deducendo, con un’unica articolata doglianza, vizi di “ Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 sotto il profilo dell’omessa e/o comunque insufficiente motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, proporzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e/o comunque abnormità. Insussistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed incongruenza. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria ”.

Si è costituita in resistenza al gravame l’Amministrazione intimata instando per il suo rigetto siccome privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a., vista la manifesta infondatezza del ricorso.

2.§- Il gravame, infatti, non è meritevole di positivo apprezzamento.

2.1.§- La giurisprudenza è pressoché costante nel ricondurre il “trasferimento d’autorità” nel novero degli atti di “mero ordine” e, in quanto tale, ritiene che tale atto non necessiti di una particolare motivazione, giacchè strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale (cfr. Cons. Stato II 08/03/2021 n. 1910;
Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267;
Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926;
Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3465).

Questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, sentenza 22 dicembre 2020, n. 535;
negli stessi termini, TAR Liguria, 27 novembre 2020, n. 852) ha recentemente avuto modo di rimarcare che il trasferimento d’autorità, essendo riconducibile alla categoria degli ordini, non soggiace alle previsioni poste dalla legge n. 241/1990 in materia di motivazione e di partecipazione procedimentale, perché attinente ad una materia in cui l’interesse pubblico specifico prevale in modo immediato e diretto su qualsiasi altro interesse come, del resto, confermato dal Legislatore all’art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) ove è statuito che “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.

Deve, altresì, osservarsi che il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza del militare in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere sanzionatorio, in presenza di situazioni che incidono negativamente ed irrimediabilmente sulla serenità, sull’immagine ed il prestigio dell’Amministrazione.

Segnatamente, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale “ è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell’agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto. ” (Consiglio Stato, sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2759).

2.2.§- Orbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, benché l’Amministrazione non fosse nemmeno tenuta ad assolvere ad un particolare onere motivazionale, l’atto gravato tiene comunque conto della adeguata istruttoria effettuata e delle osservazioni formulate dall’interessato ed è adeguatamente supportato sotto il profilo motivazionale indicando i puntuali riferimenti alle evidenti ragioni di servizio che sconsigliavano la permanenza del ricorrente nella precedente sede di servizio.

Come riportato nella proposta di trasferimento del Comandante -OMISSIS-in data-OMISSIS-, è stata accertata, infatti, una situazione di incompatibilità ambientale, funzionalmente correlata al servizio, scaturente da una minore capacità di interazione del ricorrente rispetto alle dinamiche operative del Nucleo -OMISSIS-, che ha comportato una flessione di rendimento del ricorrente medesimo sulle prestazioni operative e pregiudizievoli riflessi sulla coesione ed efficienza dell’intero reparto di appartenenza.

Tale calo di rendimento è stato certificato anche in sede di documentazione caratteristica relativa al periodo-OMISSIS-, avendo riportato il ricorrente in detto intervallo temporale un giudizio di “ superiore alla media ” chiaramente inferiore rispetto al precedente “ eccellente ”.

Peraltro, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’Amministrazione nel disporre il trasferimento in ragione delle prevalenti esigenze di servizio connesse alle specifiche situazioni verificatesi, si è premurata di non disperdere le professionalità acquisite nel tempo dal Luogotenente proponendo la sua collocazione nell’ambito della stessa -OMISSIS-, senza pregiudizio alcuno della propria sfera personale e famigliare, adibendolo ad un incarico equivalente a quello del profilo di impiego d’appartenenza in stringente applicazione dei criteri di impiego degli appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri indicati nell’art. 848 del D. Lgs. 66/2010.

3.§- In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va pertanto respinto.

Sussistono, comunque, i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

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