TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-02-26, n. 202200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-02-26, n. 202200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200067
Data del deposito : 26 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2022

N. 00067/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00043/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Altamura, Francesco Valentini, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Altamura in L’Aquila, piazza Santa Giusta n.5;



contro

Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



per l'annullamento

- della nota prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” - SM – Ufficio Personale con cui è stato disposto il “ trasferimento d'autorità ”, per incompatibilità funzionale correlata al servizio, del Mar. Magg. -OMISSIS-, dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando -OMISSIS-quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ”, alla Stazione -OMISSIS-, quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ” senza alloggio di servizio”, notificato il successivo -OMISSIS-;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello impugnato ed in ogni caso lesivo per il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.§- Con il ricorso in epigrafe il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-ha impugnato, previa adozione di idonea misura cautelare, la nota prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” - SM – Ufficio Personale con cui è stato disposto il suo “trasferimento d’autorità”, per incompatibilità funzionale correlata al servizio, dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando -OMISSIS-quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ”, alla Stazione -OMISSIS-, quale “ addetto ”, “ istruttore di tiro ” e “ direttore del poligono di tiro ” senza alloggio di servizio, deducendo, con un’unica articolata doglianza, vizi di “ Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 sotto il

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