TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-24, n. 201400146
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N. 00146/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2013, proposto da:
Y M, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Macerata, Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
silenzio-rifiuto a seguito della istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.5 del D.L.109/12
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino pachistano, è destinatario di una dichiarazione di emersione ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal proprio datore di lavoro.
Lamenta, con ricorso ex art. 112 ss del d.lgs 104/2010, che l’Amministrazione, dopo un diniego in data 15.3.2013 dovuto all’assenza della Carta di Soggiorno per il datore di lavoro richiedente, non avrebbe dato riscontro alla sua istanza del 20.7.2013 ove si richiedeva la convocazione del ricorrente ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.3.2013.
Al riguardo viene dedotta la violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, e dell’art. 9 c.10 del DL 76/2013, che ha modificato l’art. 5 del d.lgs 109/2012.
L’Amministrazione resistente non si è costituita.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In varie sentenze, (tra le tante la n. 741/2013) il Tribunale ha ritenuto che, in presenza di istanza di emersione respinta per motivi imputabili esclusivamente al datore di lavoro, l’istante ha diritto in assenza di ulteriori elementi ostativi che le competenti amministrazioni avranno cura di accertare in sede di riapertura del procedimento, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in caso di dinieghi adottati in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n.76/2013. Ora il comma 11-bis prevede infatti che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione…”.
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento, lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, quindi in 30 giorni.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente condanna del Ministero dell’Interno e ,per esso, della Prefettura di Macerata a provvedere sull’istanza del ricorrente datata 20.7.2013 con un atto espresso.
Sussistono giuste ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di causa, considerata la novità della disciplina normativa.