TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-24, n. 202304424

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-07-24, n. 202304424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304424
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 04424/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02576/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2020, proposto da
Federazione C.I.S.L. Università - Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M, G M P, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 81;
Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento:

a) della delibera della Giunta Regionale della Campania in data 17.3.2020 n. 139, pubblicata sul BURC n. 49 del 23 marzo 2020, con cui si approva il Piano Triennale del Fabbisogno di personale (PTFP), quanto all'Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli, per il triennio 2019-2021;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi comprese, per quanto possa occorre, della delibera dell'Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli in data 27.1.2020 n.69 di adozione, in via provvisoria del

PTFP

2019/2021 nonché della delibera del Direttore Generale della medesima Azienda Ospedaliera, in data 3.4.2020 n. 16, di presa d'atto in via definitiva del medesimo Piano, nonché infine dell'Atto Aziendale che pure recepisce il Piano Triennale nel senso dell'applicazione al personale dell'Aziende del CCNL del Comparto Sanità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. R M P nell'udienza di smaltimento del giorno 20 luglio 2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Federazione ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Regionale della Campania in data 17.3.2020 n. 139, pubblicata sul BURC n. 49 del 23 marzo 2020, con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di personale (PTFP), quanto all’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli, per il triennio 2019-2021, nella parte in cui essa individua quale comparto applicabile per la disciplina dei rapporti di lavoro del personale assunto con l’approvazione del PTFP, il Comparto Sanità, in luogo del Comparto Istruzione e Ricerca.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: incompetenza;
violazione degli artt. 40-41 d. lgs. n. 165/01;
violazione del CCN per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13.7.2016.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli si è costituita con atto depositato in data 4.8.2020.

Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza di smaltimento del 20.7.2023 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va anzitutto affermata la giurisdizione generale di legittimità dell’odierno giudicante, venendo in rilievo un atto di macro-organizzazione, posto in essere da un soggetto (Giunta della Regione Campania) che non è controparte datoriale della ricorrente.

Trattasi pertanto di controversia involgente interessi legittimi, la cui cura è dunque rimessa al giudice amministrativo, quale giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica.

3. Nel merito, la censura di incompetenza articolata dalla ricorrente è fondata.

Premette anzitutto il Collegio che, con ricorso innanzi a questo TAR (ric. n. 2077/19 R.G.), la ricorrente ha impugnato il decreto del commissario ad acta n. 10/19, con cui è stato approvato il precedente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, nella parte in cui tale atto recava la previsione dell’inquadramento del personale nei profili professionali previsti dal CCNL del Comparto Sanità.

A seguito di della sentenza di questo TAR n. 1087/21, declinatoria della giurisdizione, il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale ordinario di Napoli, che con sentenza n. 6091/22 ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente.

In questo giudizio, è impugnata la DGR della Campania (dunque, un soggetto diverso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”), sulla base della medesima censura scrutinata e accolta dal giudice ordinario nella citata sentenza n. 6091/22.

4. Reputa il Collegio di condividere l’assunto posto a base della citata sentenza del giudice civile, i cui punti salienti possono così essere riassunti:

- secondo la nuova formulazione dell’art. 40, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 sono previsti, in riduzione ai dieci precedenti, solo quattro comparti, cioè quattro ambiti di applicazione dei contratti nazionali, che sono Funzioni Centrali, Funzioni locali, Istruzione e Ricerca, Sanità;

- al centro del sistema contrattuale nel settore pubblico vi è il contratto collettivo nazionale di comparto, che esplica la sua funzione normativa nel fornire la regolamentazione generale dei rapporti di lavoro instaurati dalle p.a. del comparto cui il contratto si riferisce;

- l’Azienda ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” è una delle varie aziende ospedaliere di cui all’art 2 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 517/99 esistenti sul territorio nazionale in seguito alla trasformazione dei Policlinici a gestione diretta (essa è stata costituita dalla Università della Campania “Luigi Vanvitelli”): il d. lgs. n. 517 del 1999, nel dettare la disciplina giuridica di detta tipologia di Aziende, costituite dalle Università con autonoma personalità giuridica e denominate Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, ha stabilito, per rispondere alle esigenze funzionali degli ex policlinici annessi alle facoltà di medicina e chirurgia, che il rapporto di lavoro del personale di dette aziende fosse instaurato dall’università e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del settore Università;

- il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) sottoscritto in data 13 luglio 2016 dall’ARAN e dalle Confederazioni Sindacali, nel dare concretizzazione alla nota previsione dell’art. 40, secondo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che il personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale, debba essere inquadrato nei profili professionali contemplati dal

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi