TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-06-17, n. 202204145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-06-17, n. 202204145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204145
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 04145/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04064/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4064 del 2021, proposto da
Consorzio Edilpartenope, in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B C in Napoli, via F Lomonco 3;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell’ordinanza del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, Aa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente Legale Rapp.Te pro tempore , Comune di Napoli in persona del Sindaco Pro Tempore, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

del Decreto ingiuntivo n. 6245/2020 del Tribunale Ordinario di Napoli X Sez. Civ., in persona del Dott. Ulisse Forziati, del 18, 19 ottobre 2020, notificato telematicamente in data 19.10.2020 al Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., nella qualità di Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell'O.P.C.M. n. 218 del 26 giugno 1995, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., con decreto di esecutorietà n. 5793/2020 del 20-21 dicembre 2020, rilasciato in forma esecutiva in data 29 dicembre 2020, notificato in forma esecutiva in data 12 gennaio 2021, al Sindaco p.t. del Comune di Napoli, n.q. di Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell'O.P.C.M. n. 218 del 26 giugno 1995


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022 la dott.ssa A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Rilevato che:

- il Tribunale Ordinario di Napoli X Sezione Civile, con Decreto ingiuntivo n. n. 6245/2020 , pronunciandosi sul ricorso monitorio proposto dal Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, in danno del Sindaco p.t. del Comune di Napoli, n.q. di Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell’ordinanza del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995, ha ingiunto al Comune di Napoli nella qualità di Commissario Straordinario di Governo, ex art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995 di pagare entro 40 giorni al ricorrente somma di € 19.189,20 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi ai tassi e con le decorrenze indicate in ricorso, nonché le spese della procedura, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del

15% del compenso, IVA e CPA come per legge.

- che, in data 19.10.2020, il Consorzio notificava a mezzo pec il predetto provvedimento, al Sindaco p.t. del Comune di Napoli, n.q. di Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell’ordinanza del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai fini del decorso del termine di 40 giorni per l’opposizione;

- che, peraltro, non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge, il Decreto ingiuntivo passava in giudicato, per mancata impugnazione nel termine di cui all’art. 647 c.p.c. ed era emesso il decreto di esecutorietà n. 5793/2020 del 20- 21 dicembre 2020;

- che, in data 12 gennaio 2021, il Consorzio notificava al Sindaco p.t. del Comune di Napoli, nella qualità sopra detta, il predetto d.i. esecutivo , rilasciato in forma esecutiva in data 29.12.2020;

- che era decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, eseguita il 12.01.2021, il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, per completare le procedure per l'esecuzione della sentenza;

- che l’Amministrazione resistente non ha ancora provveduto al pagamento delle somme ivi liquidate in favore dell’odierno ricorrente;

- che, perdurando l’inadempimento dell’Amministrazione resistente agli obblighi scaturenti dal citato decreto ingiuntivo in epigrafe , sussiste l’interesse del Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, ad esperire il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dello stesso da parte dell’Amministrazione intimata, o in alternativa da parte di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata, provveda, in luogo e a

spese dell’inadempiente, senza indugio e con funzione sostitutoria, a dare piena ed integrale esecuzione al suddetto provvedimento;

- che venga fissata una somma di denaro dovuta dal Sindaco p.t. del Comune di Napoli, n.q. di Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell’ordinanza del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 218 del 26 giugno 1995, per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, co. 4 lett. e) del c.p.a., in favore del ricorrente, con decorrenza dalla data di notifica o comunicazione della sentenza di ottemperanza, in quanto recante l’ordine di pagamento.

Rilevato che il Comune di Napoli ha eccepito:

- il proprio difetto di legittimazione passiva quale ente territoriale, in quanto non è il soggetto giuridico nei confronti del quale è stato emanato il Decreto ingiuntivo del quale si chiede l'esecuzione nel giudizio in epigrafe;

- l’inammissibilità/Improcedibilità del ricorso anche in relazione ai sensi dell’art.243 bis del TUEL;

- l’Improcedibilità del ricorso o estinzione dello stesso in esecuzione dell’art. 1 comma 574 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, modificato dall’art. 3 comma 5 ter della legge n.15 del 25.02.2022 di conversione del decreto legge 228 del 30.12.2021:

Rilevato che

-con memoria depositata il 12.5.2022, la ricorrente ha replicato al Comune.

Dato atto che alla camera di consiglio del 31.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

DIRITTO

Ritenuto, preliminarmente, che le eccezioni del Comune vadano disattese, in quanto il ricorso è stato correttamente promosso nei confronti del Sindaco p.t. del Comune di Napoli, n.q. Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell’O.P.C.M. n. 218/1995, affinché ottemperasse al giudicato di cui al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ottenuto in danno del predetto Organo.

Il ricorso risulta quindi notificato, del tutto ad abundantiam, al Comune di Napoli, in persona del

Sindaco p.t., al solo scopo di renderlo edotto dell’azione promossa.

Ritenuto, pertanto, che siano infondate le successive eccezioni, sia quella di inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis del TUEL, per le medesime argomentazioni su riportate, in base alle quali il soggetto legittimato passivo dell’odierna azione è il Sindaco n.q. Commissario Straordinario di Governo ex art. 3 dell’O.P.C.M. n. 218/1995, sicchè la causa di improcedibilità delle azioni

esecutive, prevista nei confronti dell’Ente locale dall’art. 243-bis comma 4 non si estende nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, sia l’eccezione di improcedibilità /estinzione del ricorso, considerato che il giudicato da ottemperare è stato ottenuto, come più volte evidenziato, in danno del Sindaco p.t. del Comune n.q. di Commissario Straordinario di Governo ed il ricorso per ottemperanza è stato proposto nei confronti del medesimo Organo Commissariale e, pertanto, il creditore non aveva ragione di presentare istanza di ammissione del proprio credito, ai sensi

dell’art. 1, comma 574 della l. 234/2021, nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Rilevato che il decreto ingiuntivo in epigrafe, non opposto, è stata notificato al Comune di Napoli, nella qualità più volte evidenziata, ed è rimasto inadempiuto;

Ritenuto altresì che il ricorso:

- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;

Dato atto che risulta depositato il certificato di non prodotta opposizione;

Rilevato che, ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, non essendo stato ancora effettuato (o dimostrato) l’integrale pagamento delle somme dovute come ivi liquidate (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);

Considerato che il titolo esecutivo, del quale si chiede l’integrale applicazione, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, che sono dunque tenute a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice della cognizione;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o

percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario;

Precisato, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel sig. Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, con spese a carico dell’Amministrazione resistente e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale – liquidate come in dispositivo -a carico dell’Amministrazione intimata, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;

Ritenuto che vada accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., così come richiesto nelle Conclusioni del ricorso, da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);

Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio, che:

- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);

- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n.699;
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n. 1348;
T.A.R. Campania, Napoli, n.

9145/2005;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003;
Consiglio di Stato, sez. IV,n. 2490/2001 e conforme giurisprudenza di questa Sezione);

Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi all’esecuzione della sentenza azionata siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e

versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

Precisato che –stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva della sentenza emessa dal giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad

acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo.

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