TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-02-14, n. 201300902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-02-14, n. 201300902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201300902
Data del deposito : 14 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02319/2012 REG.RIC.

N. 00902/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02319/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2012, proposto da:
V B, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Giacomo n. 40;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, ciascuno in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via Diaz n.11;

per l'annullamento

1.del provvedimento prot.n. 012379 del 27/02/2012, notificato il 20/03/2012, emesso dal Direttore Regionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., con cui si dispone la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale denominato "Sarnacchiaro Smoke" sito in Napoli, alla via Bernini n. 6;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 15 maggio 2012 e depositato in data 16 maggio 2012, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione e falsa applicazione dell’art.5 della Legge 18.01.1994 n.50 – Eccesso di potere per carenza di presupposti, di motivazione – Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Difetto di istruttoria – Travisamento – Violazione del giusto procedimento;

L’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che il ricorrente sarebbe titolare di nuovo e autonomo titolo concessorio rispetto al soggetto in confronto del quale è stata accertata l’infrazione.

II.Violazione e falsa applicazione dell’art.3 e 97 della Cost., dell’art.3 della L. n. 689/1981 – Manifesta ingiustizia;

Il provvedimento sarebbe ingiusto perché darebbe luogo ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

III.Violazione e falsa applicazione dell’art.21septies della legge n.241/90 – Violazione del giusto procedimento di legge – Inesistenza della notifica;

Il decreto impugnato sarebbe nullo perché notificato ad un soggetto, “Sarnacchiaro Smoke”, in realtà inesistente, essendo piuttosto quel nome solo l’insegna dell’esercizio commerciale.

IV.Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della Legge n.241/90 – Eccesso di potere;

Sarebbe stato illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

V.Violazione e falsa applicazione dell’art.5 della Legge 18 gennaio 1994 n.50 – Inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto – Manifesta ingiustizia;

Sarebbe erronea la contestazione fatta alla precedente concessionaria, che si sarebbe già attivata, anche in sede penale, per contestare i fatti, rispetto ai quali il ricorrente sarebbe estraneo.

Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che resistevano al ricorso, del quale chiedevano il rigetto.

Con ordinanza n. 811 del 7 giugno 2012, l’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta.

All’udienza pubblica del 24 gennaio 2013, la causa passava in decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto sotto il denunciato vizio dell’eccesso di potere per travisamento del fatto e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie non può trovare applicazione l’orientamento, costantemente seguito da questa Sezione, secondo il quale la sanzione della chiusura temporanea di un esercizio pubblico, prevista dall'art. 5, comma 2, l. n. 50 del 1994, è applicabile indipendentemente dalla permanenza nel tempo dello stesso titolare, vale a dire che la sanzione stessa si applica anche qualora intervenga un cambiamento nella titolarità dell'esercizio nel quale si è realizzata l'illecita detenzione di tabacchi, dovendo, in tale ultimo caso, il nuovo titolare osservare comunque l'ordine di chiusura dell'attività a esso riconducibile, e ciò perché, diversamente opinando, si potrebbe eludere facilmente la legge trasferendo la titolarità dell'esercizio (cfr. TAR Veneto Venezia, 24 marzo 2010, n.899).

Nella vicenda in esame, infatti, non vi è stato il mero mutamento del soggetto nella titolarità e nella gestione dell’esercizio commerciale, ma il rilascio di un nuovo titolo ampliativo avente ad oggetto la rivendita tabacchi in favore di altro soggetto, l’attuale ricorrente.

Con provvedimento n.2141 del 12 gennaio 2012, l’Ufficio Regionale dell’amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, infatti, all’istante Borriello Vittorio la gerenza provvisoria della rivendita in oggetto nelle more della definizione del procedimento amministrativo volto al conferimento della stessa rivendita ex art.7 Legge 25/86.

Dall’esame del documento emerge, in particolare, che:

-l’Amministrazione era a conoscenza dello stretto rapporto di parentela tra Borriello Vittorio, attuale ricorrente e beneficiario dell’atto de quo, e Borriello Paola, precedente titolare della autorizzazione e destinataria di una provvedimento di revoca, essendo il primo padre della seconda;

-l’Amministrazione pone tra le circostanze di fatto del provvedimento l’avvenuta rinuncia, da parte della menzionata Borriello Paola, al ricorso recante il numero di RG 5926/2011, verosimilmente proposto avverso l’atto di revoca.

Dette circostanze e - ad avviso del Tribunale - il fatto stesso dell’intervento di un “factum principis”, che va ad individuare un nuovo titolare del titolo amministrativo, sono idonee ad escludere il nesso di continuità nel passaggio dalla rivendita nella titolarità di Borriello Paola alla gerenza provvisoria di Borriello Vittorio, cosicché appare ingiustificata l’irrogazione della sanzione impugnata in danno di quest’ultimo.

Il ricorso va, pertanto accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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