TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300121
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00121/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, Questura Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t.,, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Latina -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante revoca della licenza n. -OMISSIS- rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.;

degli atti presupposti contestati nel ricorso, ivi inclusi:

- limitatamente alla parte lesiva, la nota prefettizia prot. -OMISSIS-, ove interpretata nel senso della perentorietà del termine assegnato di 60 giorni per l’ottemperanza alle prescrizioni richieste e nella parte in cui si prescrive l’adeguamento alla normativa vigente della denominazione e del logo dell'Istituto a pena di revoca dell’autorizzazione;

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del -OMISSIS- ove interpretata nel senso della perentorietà del termine assegnato di 10 giorni per l’invio della documentazione richiesta;

in via subordinata, e limitatamente alla parte lesiva, la licenza prefettizia n. -OMISSIS-, ove interpretata nel senso di non ammettere la possibilità di derogare per cause di forza maggiore alla tempistica richiesta;

nonché, per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quell'obbligatoria, con riserva di documentazione e quantificazione in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato a mezzo pec il 10 gennaio 2022 e depositato il successivo giorno 17 con cui la -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Prefettura di Latina ha revocato la licenza rilasciata in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento dell’attività di vigilanza armata con la motivazione che entro i sei mesi successivi al rilascio della licenza non ha fornito assicurazione di attivazione dell’istituto, come prescritto dall’art. 257 comma 2 del R.D.

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