TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202300717
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 00717/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Cesare Battisti n. 33;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale Bologna 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento in data -OMISSIS-, con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale di Bologna 1, ha disposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998, la revoca dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel precedentemente rilasciata dall'Ufficio di Casoria (NA) in data -OMISSIS- all’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2023, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l’azione impugnatoria proposta dalla dott.ssa -OMISSIS- al fine di ottenere l’annullamento della determinazione in data -OMISSIS-, con la quale Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bologna–Ufficio Territoriale di Bologna 1, ha disposto, nei confronti della medesima, la revoca dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31/7/1998.
Riferisce la ricorrente – dal 18/3/2018 iscritta all’Albo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna e dal 22/8/2017 autorizzata dall’Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Casoria (NA) all’accesso al servizio telematico ENTRATEL, in qualità di consulente fiscale - che a far data dal 28/2/2020 ha sottoscritto un contratto di consulenza professionale con il dott.-OMISSIS- dottore commercialista con studio in Bologna, con incarico, quale consulente del lavoro, di “fornire la propria consulenza professionale in materia di diritto del lavoro in ordine alla gestione della clientela acquisita e da acquisire in capo al committente”. Successivamente, la ricorrente accertava che, in realtà, il dott. -OMISSIS- non era stato mai stato iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, e, pertanto, già dal 7/3/2021 ella decideva di interrompere il rapporto di collaborazione professionale con il sedicente dottore commercialista, allontanandosi dallo studio del medesimo e proseguendo altrove, in locali siti in Bologna condivisi con altro studio professionale, la propria attività di Consulente del Lavoro. Successivamente, in data 7/2/2022, la Guardia di Finanza notificava alla odierna ricorrente decreto di perquisizione completa, locale e personale, con contestuale ordine di sequestro ex art. 247 c.p.p., a tale operazione delegata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. La perquisizione veniva disposta sulla base dell’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p. e 10 quater c. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, la Procura della Repubblica ritenendo che la ricorrente, in qualità di intermediaria per l’inoltro dei modelli F24, insieme ad altra intermediaria e al rappresentante legale di-OMISSIS- avesse utilizzato in compensazione di tributi dovuti dalle società contribuenti, crediti IVA inesistenti per importi assai considerevoli e ritenendo, altresì, che la medesima, quale organo di controllo della dichiarazione di-OMISSIS-. ed insieme al legale rappresentante di questa società, avesse simulato operazioni societarie consistenti nell’acquisto del ramo d’azienda di altra società. All’esito delle operazioni di perquisizione, degli ulteriori sopralluoghi e delle altre procedure istruttorie poste in essere dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, la ricorrente è stata ritenuta responsabile di gravi irregolarità relativamente alla trasmissione dei dati di diverse dichiarazioni e, quale organo di controllo, di avere posto in essere operazioni societarie fittizie. Di qui l’adozione, nei confronti della medesima, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento di revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel. La ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento, sulla base delle seguenti considerazioni in diritto.
Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà della motivazione e ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 2, 8, c. 1 e 111 del D.M. Ministero delle Finanze 31 luglio 1998.
Nessuna delle “gravi e ripetute” irregolarità indicate nel provvedimento impugnato è stata posta in essere dalla Dott.ssa-OMISSIS-, che, nel corso dell’istruttoria e in diverse occasioni, ha precisato di non avere mai inviato alcuna delle dichiarazioni risultanti nell’elenco fornito dall’Ufficio AUDIT Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia delle Entrate e che, inoltre, ella non aveva alcuna possibilità di inviare o conservare la documentazione relativa a n. 113 modelli di dichiarazione e n. 362 tra Mod. F 24 e Mod. 770 relativi a imprese a lei sconosciute. L’odierna ricorrente non ha inoltre inviato personalmente la dichiarazione con il visto di conformità (ulteriore irregolarità contestatale dall’Agenzia delle Entrate) proprio perché era ed è tuttora sprovvista della relativa abilitazione, né ha inviato le n. 32 dichiarazioni nelle quali è stata indicata la firma dell’organo di controllo in maniera fittizia, in quanto tali attività sono state poste in essere, come è stato chiaramente accertato nei riferiti controlli, sopralluoghi e indagini, dal sig. -OMISSIS- e sempre all’insaputa della ricorrente. Il -OMISSIS-, in occasione della perquisizione disposta anche nei suoi confronti, ha infatti rilasciato alla Guardia di Finanza una dichiarazione in cui si assume la piena responsabilità dell’invio telematico delle dichiarazioni delle citate società, in quanto effettuato solo dal medesimo e a totale insaputa della Dott.-OMISSIS-, mediante l’utilizzo delle sue credenziali Entratel. E’ evidente, dunque, che non può essere addebitata alcuna responsabilità all’odierna ricorrente, che è stata anche lei raggirata da colui che inizialmente credeva essere un dottore commercialista e con il quale ha conseguentemente ritenuto di potere stipulare un contratto di collaborazione professionale quale Consulente del Lavoro. Il raggiro e la malafede del -OMISSIS- trovano poi ulteriore dimostrazione nel fatto che, in risposta ai dubbi sollevati dalla ricorrente e altra collaboratrice del -OMISSIS-,